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Sentenza

Sentenza del 22/06/2022 n. 770 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'atto di pignoramento presso terzi e delle cartelle di pagamento per omessa/notificazioni viziate degli atti prodromici (avviso di addebito, diffida e cartelle), notifiche effettuate tramite agente privato di recapito (Nexive) e via PEC; dedotta violazione della riserva in esclusiva dell'invio delle raccomandate amministrative a Poste Italiane (D.Lgs. 261/1999 art.4 co.5), mancata produzione delle ricevute di ritorno e della Comunicazione di Avvenuto Deposito (CAD), nullità formali dell'atto (difetto di sottoscrizione e difetto di agire del dipendente) e violazione del diritto di difesa/omessa indicazione dei rimedi e della natura del credito.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Ufficio e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso limitatamente alle cartelle esattoriali, ritenendo le notificazioni non perfezionate. Il Collegio ha ritenuto infondate le eccezioni dell'Ufficio (formali e di mandato) e ha condiviso che le distinte di postalizzazione non sono prova equivalente alla ricevuta di ritorno; ha altresì escluso l'applicabilità dell'orientamento che giustifica l'uso di agenzie private quando l'invio resta sotto la responsabilità di Poste, poiché nel caso di messo notificatore la responsabilità del recapito ricade sulla società privata. Spese di lite del grado liquidate a carico dell'appellante per euro 2.663,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.P.R. 602/1973 (art. 72-bis)

    Norma richiamata quale titolo del pignoramento presso terzi notificato; nelle motivazioni emerge che il pignoramento è fondato su cartelle la cui notifica è stata ritenuta inesistente, con conseguente nullità/annullamento relativo.

  • D.P.R. 602/1973 (art. 26)

    Richiamato in relazione all'uso della PEC: la norma è stata interpretata come consentente specificamente la notifica delle cartelle esattoriali tramite strumenti previsti; l'uso della PEC per altri atti è stato contestato e rilevato come possibile vizio.

  • D.Lgs. 261/1999 (art. 4, co. 5) come novellato dal D.Lgs. 58/2011

    Prevede la riserva in via esclusiva a Poste Italiane per gli invii attinenti a procedure amministrative e giudiziarie; la Corte ha ritenuto che tale riserva impedisca la validità di notifiche affidate direttamente ad agenzie private quando il notificante non si avvale del servizio postale universale, mentre è ammesso l'uso di agenzie private da parte di Poste nel rapporto Poste/agenzia con responsabilità comunque in capo a Poste.

  • D.L. 338/1989 (art. 2, co. 11)

    Richiamato in relazione alla possibilità per il contribuente di richiedere dilazioni e alla necessità della corretta notifica degli atti prodromici che consentono la regolarizzazione della posizione.

  • Codice di Procedura Civile (art. 140 c.p.c.)

    Riguarda la raccomandata informativa e la prova della notifica; la sentenza richiede la produzione delle ricevute di ritorno e della CAD per provare l'effettiva notifica.

  • Codice di Procedura Civile (art. 156 c.p.c.)

    Richiamato in tema di sanatoria della notifica; il giudice ha rilevato l'insufficienza della documentazione prodotta dall'Ufficio per dimostrare la sanatoria.

  • L. 890/1982 (art. 10)

    Richiamata dall'Ufficio in appello; comunque non decisiva ai fini della statuizione sulla perfezione delle notifiche nel caso concreto.

Massime di principio

  • Per contestare una notifica di cartella o atto esattoriale è essenziale verificare la prova della spedizione e della giacenza: le distinte di postalizzazione da sole non valgono come ricevute di ritorno o CAD.
  • La riserva prevista dal D.Lgs. 261/1999 art.4 co.5 protegge l'invio delle raccomandate amministrative tramite il servizio postale universale; l'affidamento diretto della spedizione ad un'agenzia privata può rendere la notifica invalida, salvo che il rapporto sia tra Poste e agenzia privata (con responsabilità comunque di Poste).
  • La notifica effettuata tramite messo notificatore che si avvale materialmente di un corriere/agenzia privata può essere considerata viziata se viene meno la responsabilità del soggetto titolare del servizio postale universale.
  • La PEC impiegata per notificare atti diversi dalle cartelle esattoriali può essere contestata se la normativa di riferimento non consente tale modalità; va controllato il riferimento normativo specifico per quel tipo di atto.
  • L'onere della prova della regolarità delle notifiche grava sull'Amministrazione: deve produrre ricevute di ritorno, CAD o altra documentazione probatoria idonea; dichiarazioni private prive di valore certificativo non sono sufficienti.
  • Difetti formali dell'atto (mancata sottoscrizione, difetto di agire) possono concorrere a determinarne la nullità, ma il giudice valuta prioritariamente la regolarità delle notifiche prodromiche.
  • In presenza di notifiche non perfezionate, gli atti che ne derivano (es. cartelle e pignoramento basato su esse) possono essere annullati in quanto privi del presupposto procedurale; tuttavia la decisione può essere limitata agli atti specificamente viziati.

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