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Sentenza

Sentenza del 22/06/2022 n. 40 - Comm. Trib. II grado di Trento

Imposta sulla pubblicità - Mezzi pubblicitari di identico contenuto e collocati in connessione tra loro - Necessità di legami di relazione e interdipendenza fisica o logica tra le insegne.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Disputa sull'applicazione del comma 5 dell'art. 7 del d.lgs. n. 507/1993: il ricorrente sosteneva che più insegne recanti "Poste Italiane" installate presso diversi uffici postali, essendo di identico contenuto e riferibili al medesimo soggetto, dovessero essere considerate "in connessione tra loro" e computate come un unico mezzo pubblicitario ai fini della superficie imponibile; l'amministrazione contestava la ricostruzione e riteneva le insegne autonome e imponibili singolarmente.

La decisione

Il giudice ha respinto la tesi del ricorrente: il comma 5 richiede due requisiti cumulativi (identità di contenuto/titolarità e che i mezzi siano "collocati in connessione tra loro"). La "connessione" è un elemento distinto che implica legami di relazione e interdipendenza fisica o logica tra le insegne. Le insegne "Poste Italiane" installate su spazi singoli, senza relazioni fisiche o funzionali tra loro e senza una dipendenza logica che le renda componenti di un unico messaggio pubblicitario unitario, sono autosufficienti e non aggregate. Conseguentemente ciascuna insegna va considerata separatamente ai fini dell'imposizione.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 507 del 1993, art. 7, comma 5

    Il comma prevede che i festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

    La norma richiede due condizioni cumulativi: (1) identità di contenuto o medesima titolarità; (2) collocazione "in connessione tra loro". La "connessione" non si esaurisce nell'identità di contenuto/titolarità ma richiede un elemento aggiuntivo di relazione e interdipendenza fisica o logica che trasformi più mezzi in un'unica insegna articolata o in un unico messaggio pubblicitario.

Massime di principio

  • Per computare più mezzi pubblicitari come un unico mezzo ai sensi dell'art.7(5) d.lgs.507/1993 è necessario dimostrare non solo identità di contenuto o medesima titolarità, ma anche una connessione concreta tra i mezzi (fisica o logica).
  • Connessione fisica: elementi strutturali continui o collegamenti materiali (es. insegna unica articolata, pannello continuo, elementi agganciati l'uno all'altro) che rendono le parti dipendenti e non autonome.
  • Connessione logica/ funzionale: presenza di un messaggio unitario o di una progettazione visiva e funzionale che renda le singole insegne componenti di un unico messaggio pubblicitario (es. sequenza coordinata, illuminazione sincronizzata, progetto grafico unitario che crea un'unica percezione visiva).
  • La semplice ripetizione del marchio o della stessa dicitura in luoghi distinti non costituisce connessione: insegne installate su spazi singoli e autonome devono essere considerate separatamente ai fini del calcolo della superficie imponibile.
  • Se si intende sostenere l'esistenza di connessione per fini fiscali, è opportuno produrre elementi probatori chiari (foto contestuali, planimetrie, progetti di segnaletica, contratti di allestimento, certificazioni tecniche) che dimostrino l'interdipendenza fisica o l'unitarietà logico-funzionale.

Testo integrale

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