Sentenza del 22/06/2022 n. 2948 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Ires - Determinazione base imponibile società di capitali - Criterio della derivazione dal risultato del conto economico - Applicazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della determinazione della base imponibile IRES; era contestato l'assetto della determinazione fiscale del reddito d'impresa e in particolare se la base imponibile dovesse essere calcolata sulla base del risultato del conto economico redatto secondo il codice civile e i principi contabili nazionali oppure con diverso criterio
La decisione
La sentenza ha affermato che la determinazione della base imponibile delle società di capitali ai fini IRES si ispira al criterio della derivazione dal risultato del conto economico redatto conformemente al codice civile e ai principi contabili nazionali. Il risultato civilistico è ritenuto il riferimento più idoneo e approssimativo dell'effettivo incremento di ricchezza e della capacità contributiva dell'impresa, fermo restando l'applicazione delle specifiche rettifiche fiscali previste dalla normativa tributaria
Norme richiamate
codice civile
Il bilancio redatto secondo il codice civile fornisce il risultato d'esercizio che costituisce il punto di partenza per la determinazione della base imponibile; la sua redazione conforme attribuisce valore probatorio al risultato civilistico
principi contabili nazionali
L'osservanza dei principi contabili nazionali nella redazione del conto economico ne aumenta l'attendibilità quale riferimento per la determinazione fiscale del reddito d'impresa
Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)
La normativa tributaria utilizza il risultato di bilancio come base di partenza per il calcolo dell'imponibile IRES, salvo le rettifiche e le differenze previste dal TUIR stesso
Massime di principio
- Il risultato civilistico del conto economico, redatto secondo codice civile e principi contabili, è il punto di partenza primario per determinare la base imponibile IRES
- Le rettifiche al risultato civilistico sono ammesse solo se espressamente previste dalla normativa tributaria e devono essere specificamente motivate
- Per contrastare rettifiche dell'Amministrazione finanziaria, il contribuente deve dimostrare la correttezza del bilancio civilistico e la conformità ai principi contabili
- Una buona prassi è anticipare e documentare le valutazioni contabili (criteri di contabilizzazione e valutazione) per rafforzare la posizione probatoria del bilancio in sede fiscale
- In dubbi operativi, la correlazione tra capacità contributiva e risultato di bilancio guida l'interpretazione: il bilancio è il miglior indicatore dell'incremento di ricchezza, salvo casi di evidenti manipolazioni o norme fiscali che dispongano diversamente
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