Cassazione Civile, Ordinanza n. 26798/2024 del 15/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di ruoli e cartelle esattoriali relativi a imposta di registro, tributi speciali, contributo unificato, imposta di bollo e imposta ipotecaria collegati a due sentenze del Tribunale di Trieste passate in giudicato. Il contribuente aveva contestato la legittimità della prenotazione a debito e del recupero dell'imposta, sostenendo che le sentenze civili non avrebbero accertato una responsabilità da reato ma solo una responsabilità civilistica dei sindaci; che la riscossione non sarebbe spettata all'ufficio giudiziario ma all'Agenzia delle Entrate; e che avrebbe dovuto applicarsi il termine decadenziale dell'art. 76 del d.P.R. n. 131/1986, non la prescrizione dell'art. 78 del medesimo testo unico. In cassazione ha dedotto tre motivi: violazione dell'art. 59, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 131/1986 e omesso esame di fatto decisivo; violazione delle norme sul procedimento di riscossione e sulla competenza dell'ufficio giudiziario; violazione delle norme su decadenza e prescrizione in materia di imposta di registro.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la prenotazione a debito ex art. 59, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 131/1986 si applica alle sentenze che condannano al risarcimento del danno da fatti astrattamente costituenti reato, a prescindere dall'esito di un giudizio penale e dal fatto che la condanna civile sia fondata su titoli di responsabilità diversi; ha inoltre giudicato in parte inammissibile la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. per improprio riferimento al vizio di omesso esame e difetto di autosufficienza. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che, nelle ipotesi di registrazione a debito di atti giudiziari, è il cancelliere dell'ufficio giudiziario a richiedere la registrazione e, se del caso, a procedere alla riscossione dell'imposta, con sottrazione di tale potere all'Amministrazione finanziaria. Ha infine respinto il terzo motivo, ribadendo che il procedimento di recupero dell'imposta a debito è incompatibile con il termine decadenziale dell'art. 76 d.P.R. n. 131/1986 e soggiace invece alla prescrizione di cui all'art. 78 dello stesso testo unico. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore del Ministero della giustizia e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 59, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 131/1986
La registrazione a debito riguarda le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato; la nozione di fatti costituenti reato va intesa in senso ampio e astratto, senza necessità di un previo giudizio penale.
art. 10, lett. c), d.P.R. n. 131/1986
Per gli atti giudiziari ricorrendone i presupposti compete al cancelliere richiedere la registrazione a debito del provvedimento e, ove occorra, procedere alla riscossione dell'imposta.
L'imposta prenotata a debito viene recuperata soltanto nei confronti delle parti obbligate al risarcimento, senza applicazione del principio di solidarietà di cui all'art. 57.
Il termine decadenziale di cui a questa disposizione non si applica al recupero dell'imposta registrata a debito su sentenza giudiziaria.
Per il recupero dell'imposta prenotata a debito opera il termine di prescrizione, non quello di decadenza.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla responsabilità dei sindaci, ma non decisivo ai fini della prenotazione a debito.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla responsabilità dei sindaci, ma non decisivo ai fini della prenotazione a debito.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Norma processuale invocata per i motivi di violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il vizio è stato ritenuto impropriamente dedotto perché la censura investiva la qualificazione giuridica delle condotte, non un fatto storico decisivo.
Le disposizioni sulle spese di giustizia e sul recupero dell'imposta confermano la competenza dell'ufficio giudiziario/cancelleria nelle ipotesi considerate.
Richiamato per affermare la competenza del cancelliere nella riscossione in tema di recupero delle spese/imposte prenotate a debito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini della prenotazione a debito dell'imposta di registro sulle sentenze di condanna al risarcimento del danno, è sufficiente che i fatti accertati dal giudice civile siano oggettivamente riconducibili, anche solo in astratto, a una fattispecie di reato; non occorre che vi sia stato un processo penale o una condanna penale.
- La rilevanza della norma fiscale non dipende dal titolo di responsabilità civilistica concretamente affermato nella sentenza, ma dalla natura dei fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria.
- Quando la legge prevede la registrazione a debito di un atto giudiziario, la richiesta di registrazione e l'eventuale recupero dell'imposta spettano all'ufficio giudiziario tramite la cancelleria, non all'Amministrazione finanziaria.
- Il recupero dell'imposta prenotata a debito su provvedimenti giudiziari definitivi non è assoggettato al termine decadenziale ordinario di cui all'art. 76 d.P.R. n. 131/1986, ma al termine di prescrizione di cui all'art. 78 del medesimo testo unico.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. non può essere utilizzato per contestare la qualificazione giuridica delle condotte o la valutazione del contenuto documentale se non è indicato e autosufficientemente trascritto il fatto storico decisivo omesso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26710/2024 del 15/10/2024
- ordinanza_civile · 15 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26711/2024 del 15/10/2024
- ordinanza_civile · 15 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26712/2024 del 15/10/2024
- ordinanza_civile · 15 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26713/2024 del 15/10/2024
- ordinanza_civile · 15 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26714/2024 del 15/10/2024
- ordinanza_civile · 15 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26715/2024 del 15/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →