Cassazione Penale, Sentenza n. 23829/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'indagato ha impugnato per cassazione l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP del Tribunale di L'Aquila in relazione ai reati di atti persecutori e estorsione. Ha dedotto quattro motivi: 1) errata qualificazione giuridica del fatto come estorsione, sostenendo che mancasse un profitto ingiusto e che le somme richieste non eccedessero quanto dovuto in base a una sentenza; 2) carenza di motivazione sulla gravità indiziaria, per omesso esame delle deduzioni difensive circa l'inattendibilità della persona offesa; 3) violazione delle regole cautelari in tema di esigenze cautelari e pericolo di reiterazione, ritenute fondate su elementi congetturali e senza considerare l'interruzione delle condotte per alcuni anni, la distanza geografica e l'avvio delle sedi civili; 4) mancata considerazione dell'adeguatezza di misure meno afflittive, che avrebbero potuto neutralizzare il rischio di comunicazioni con arresti domiciliari e divieto di comunicazione. La Corte ha ritenuto tutte le censure reiterative, generiche o meramente fattuali, e ha valorizzato il compendio indiziario richiamato dal giudice del riesame (tabulati telefonici, registrazioni, accertamenti bancari e dichiarazioni testimoniali).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze non si confrontassero in modo compiuto con la motivazione dell'ordinanza di riesame e che i motivi fossero, per lo più, reiterativi, generici o meramente rivalutativi del merito. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, con ulteriori adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
indica il reato di atti persecutori contestato e confermato in sede cautelare.
indica il delitto di estorsione; la Corte ribadisce che è configurabile anche quando la violenza o minaccia siano esercitate contro un terzo estraneo al rapporto obbligatorio da cui nasce la pretesa.
richiamato dal ricorrente nella censura sulla qualificazione del fatto, ma la Corte non accoglie la prospettiva difensiva.
richiamato in tema di esigenze cautelari e pericolo di reiterazione del reato.
richiamato per contestare l'inadeguatezza della custodia cautelare rispetto a misure meno afflittive.
richiamato per la forma di riassunzione dei motivi di ricorso.
base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.
richiamato nella formula finale di anonimizzazione dei dati identificativi del provvedimento.
Massime di principio
- Il delitto di estorsione è configurabile anche quando la violenza o minaccia sia esercitata nei confronti di un soggetto terzo assolutamente estraneo al rapporto obbligatorio da cui origina la pretesa, se la condotta è funzionale a conseguire un profitto ingiusto non tutelabile verso la persona offesa.
- In sede cautelare, la gravità indiziaria può essere legittimamente desunta da un compendio plurimo e coerente di riscontri investigativi; il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del merito delle prove, ma solo la verifica della tenuta logica e giuridica della motivazione.
- Le censure che si limitano a riproporre in modo generico le deduzioni difensive già esaminate dal giudice del riesame, o che sollecitano una rivalutazione del fatto, sono inammissibili in cassazione.
- Il pericolo di reiterazione può essere desunto dalla persistenza, intensità e progressione delle condotte criminose, oltre che dalla personalità dell'indagato e dai suoi precedenti; la mera prospettazione di alternative processuali o civili non è sufficiente a neutralizzare il giudizio cautelare.
- La scelta della misura custodiale è legittima quando il giudice motivi sull'inadeguatezza di misure meno afflittive in rapporto alla concreta attitudine dell'indagato a perseverare nelle condotte contestate.
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze cautelari è inammissibile quando non si confronta in modo specifico con l'ordinanza impugnata e si risolve in censure apodittiche, fattuali o reiterative.
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