Cassazione Penale, Sentenza n. 33460/2024 del 03/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione deduceva quattro censure principali: (1) errore di diritto perché la Corte territoriale avrebbe valutato fatti successivi al fallimento mentre l'imputazione era per bancarotta pre-fallimentare, con conseguente insussistenza del fatto e del dolo per mancata conoscenza della procedura fallimentare; (2) errore nel ritenere che le scritture sottratte comprendessero i libri obbligatori, sostenendo che la documentazione ritirata fosse mera 'contabilità ad uso interno' e non le scritture di cui agli artt. 2214 e 2374 c.c.; (3) carenza del dolo specifico, vista la possibile semplice negligenza e la mancata comunicazione del trasferimento della sede; (4) mancanza di motivazione circa l'accesso alle pene sostitutive (art. 20-bis c.p. e disciplina transitoria), con richiesta di rimessione alle Sezioni Unite sulla questione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale. Motivazioni principali: (i) il reato di bancarotta fraudolenta documentale può riguardare qualsiasi documento contabile che consenta di conoscere la gestione d'impresa, perciò la ricevuta con riferimento a 'contabilità completa' prova la rilevanza delle scritture sottratte; (ii) l'accertamento riguarda una sottrazione anteriore alla dichiarazione di fallimento (scritture 2011) e la mancata produzione delle stesse, unitamente ad altri indici (cessazione attività 2012, cessione d'azienda opaca, assenza del corrispettivo, trasferimento non pubblicizzato della sede), consente di inferire il dolo specifico volto a pregiudicare i creditori; (iii) in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria del d.lgs. n.150/2022, la richiesta può essere formulata anche in sede di discussione dell'appello e, in mancanza di richiesta formulata almeno in quell'udienza, il giudice non è tenuto a pronunciarsi favorevolmente; pertanto il quarto motivo è infondato e non sussistono ragioni per rimessione alle Sezioni Unite. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e a quanto previsto dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso; la Corte ricorda i limiti entro cui il ricorso è stato proposto e valutato.
Riferiti come norma sulle scritture obbligatorie; la Corte distingue tra bancarotta semplice (solo scritture obbligatorie) e bancarotta fraudolenta documentale (qualsiasi documento contabile utile a ricostruire la gestione).
Norma sulle pene sostitutive per pene detentive brevi; la Corte esamina la sua applicabilità secondo la disciplina transitoria e la necessità della richiesta difensiva in appello.
art. 95 d.lgs. 10/10/2022, n. 150 (riforma Cartabia)
Disposizione transitoria che rende applicabili, nei giudizi d'appello in corso, le nuove pene sostitutive più favorevoli; la Corte interpreta che la richiesta può essere formulata anche in udienza di discussione dell'appello.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Previsione procedurale in tema di trasmissione delle conclusioni scritte; richiamata per la regolare trasmissione degli atti alla Corte.
art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Principio secondo cui il giudice non può applicare d'ufficio alcune misure non richieste dalla parte; la Corte lo coordina con la disciplina transitoria per chiarire il perimetro della richiesta sulle pene sostitutive.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Disciplina dei motivi nuovi nell'appello; la Corte ricorda che la richiesta delle pene sostitutive può essere fatta anche con motivi nuovi o in udienza.
Stabilisce le conseguenze del rigetto del ricorso in cassazione, utilizzata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
art. 618, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la rimessione alle Sezioni Unite; la Corte ritiene non sussistenti i presupposti per la rimessione.
Massime di principio
- Il reato di bancarotta fraudolenta documentale può riguardare qualsiasi documento contabile che permetta di ricostruire la gestione d'impresa: non è necessario che si tratti esclusivamente delle scritture obbligatorie previste dal codice civile.
- La sottrazione o la mancata produzione di documenti contabili, se persistente e correlata ad altri elementi (cessazione attività, cessione d'azienda opaca, assenza del corrispettivo, trasferimenti non pubblicizzati), consente di inferire il dolo specifico volto a pregiudicare i creditori.
- La conoscenza formale della procedura fallimentare non è sempre condizione necessaria per la configurazione della responsabilità: conta la condotta anteriore e la sua rilevanza rispetto alla gestione e al patrimonio societario.
- In appello, per ottenere l'applicazione delle nuove pene sostitutive introdotte dalla riforma Cartabia, l'imputato deve formulare la relativa richiesta almeno entro la discussione del gravame; l'assenza di tale richiesta limita le censure in cassazione sulla mancata applicazione del beneficio.
- Una difesa che invochi la natura 'interna' delle scritture deve essere specifica e ancorata a risultanze processuali concrete: mere affermazioni generiche sulla diversa natura dei documenti sono deboli di fronte a una dichiarazione di 'contabilità completa' e alla mancata produzione dei documenti.
- Se si vuole criticare la qualificazione giuridica della condotta (prefallimentare vs post-fallimentare), è necessario argomentare in modo coerente la sequenza temporale e probatoria; contraddizioni difensive che adducono posizioni alternative indeboliscono la tesi di appello.
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