Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19352/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia origina da un'opposizione all'esecuzione immobiliare promossa da una società esecutata contro la creditrice procedente, fondata su un pagherò cambiario che l'opponente assumeva essere stato novato da altra cambiale successiva, con conseguente assenza di valido titolo esecutivo. Nel corso del giudizio di primo grado interveniva un terzo, che si qualificava come creditore delle parti originarie in forza di un contratto di cessione di quote sociali e di successivi atti transattivi, nonché come prenditore di due vaglia cambiari dati a garanzia delle obbligazioni assunte. Egli chiedeva, tra l'altro, la restituzione di uno dei vaglia cambiari e l'accertamento della sua esclusiva legittimazione a ottenerne la restituzione. Il tribunale accoglieva l'opposizione dell'esecutata, dichiarando l'esecuzione improseguibile per mancanza di valido titolo, ma riteneva inammissibili le domande dell'interveniente perché proposte quando erano già maturate le preclusioni assertive. In appello l'interveniente deduceva, in sostanza, che avrebbe dovuto essere considerato litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione, con conseguente necessità di integrazione del contraddittorio e rimessione in termini ex art. 268 c.p.c.; inoltre contestava la ritenuta inammissibilità e, sul piano sostanziale, la disciplina della restituzione del titolo cambiario e la mancata corretta applicazione delle norme sulla novazione. La corte d'appello dichiarava estinto l'appello nei capi relativi alla lite con l'esecutata e respingeva l'impugnazione relativa alla domanda verso la banca/cessionaria. In cassazione il ricorrente deduceva quattro motivi: nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; falsa applicazione dell'art. 2794 c.c. sulla restituzione dei titoli dati in garanzia; omessa pronuncia sull'appello relativo all'accertamento della novazione; violazione degli artt. 1230 e 1231 c.c. e dell'art. 66 legge cambiaria per insussistenza dei presupposti della novazione. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la corte territoriale aveva correttamente escluso la qualità di litisconsorte necessario dell'interveniente, essendo il litisconsorzio nelle opposizioni esecutive necessario solo con i creditori presenti al momento dell'instaurazione del giudizio, e aveva spiegato che l'asserita inammissibilità delle domande del terzo era stata in realtà erroneamente motivata dal tribunale ma comunque non utilmente censurata in appello sotto il profilo decisivo. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili perché diretti contro argomentazioni svolte ad abundantiam e, comunque, perché presupponevano l'esame del merito di domande la cui inammissibilità era divenuta definitiva. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione della corte d'appello nella parte in cui aveva escluso la fondatezza della censura sul litisconsorzio necessario e, comunque, rilevato che le ulteriori doglianze investivano profili di merito non più scrutinabili, poiché la declaratoria di inammissibilità delle domande dell'interveniente era divenuta definitiva. È stata inoltre posta a carico del ricorrente la rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    Richiamato come parametro del dedotto vizio di nullità per asserito contrasto tra motivazione e dispositivo e per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Norma invocata per denunciare la nullità della sentenza di appello.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata per denunciare la falsa applicazione di norme di diritto e la violazione della disciplina della novazione e della restituzione dei titoli.

  • art. 2794, comma 1, c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di restituzione dei titoli dati in pegno a garanzia, ma senza che la Corte ne esamini il merito per inammissibilità delle censure.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per dedotta omessa pronuncia sul primo motivo di appello, ma la Corte ritiene che la censura non colga la ratio decidendi.

  • artt. 1230 e 1231 c.c.

    Richiamati per contestare l'asserita novazione della cambiale, ma le doglianze sono dichiarate inammissibili perché attinenti a un profilo di merito non più esaminabile.

  • art. 66, comma 1, r.d. 14/12/1933, n. 1669

    Norma della legge cambiaria richiamata dal ricorrente in relazione alla disciplina del titolo cambiario e alla sua pretesa non novazione.

  • art. 268 c.p.c.

    La Corte ribadisce che nelle opposizioni esecutive il litisconsorzio processuale è necessario solo con i creditori presenti al momento dell'instaurazione del giudizio; per il volontario interveniente operano le preclusioni istruttorie già maturate, ma non il divieto di domande nuove fino all'udienza di precisazione delle conclusioni.

  • artt. 101 e 102 c.p.c.

    Richiamati nel motivo di appello per sostenere la necessità di integrazione del contraddittorio, ma la Corte esclude che, nel caso concreto, vi fosse litisconsorzio necessario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto in relazione al ricorso.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni esecutive il litisconsorzio necessario sussiste solo nei confronti dei creditori che rivestano la qualità di procedente o di intervenuto al momento dell'introduzione del giudizio; gli interventi successivi non impongono l'integrazione del contraddittorio.
  • Il volontario intervento principale o litisconsortile consente la proposizione di domande nuove ed autonome fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, ma l'interveniente deve accettare lo stato del processo quanto alle preclusioni istruttorie già maturate per le parti originarie.
  • Una censura di legittimità non può utilmente colpire argomentazioni svolte ad abundantiam, poiché esse non costituiscono ratio decidendi e non incidono sul dispositivo della sentenza.
  • Quando la declaratoria di inammissibilità delle domande in primo grado non è specificamente e adeguatamente censurata in appello, ogni successiva doglianza di merito resta preclusa in cassazione.
  • Per dedurre un vizio di motivazione o di nullità della sentenza non basta invocare un preteso contrasto tra motivazione e dispositivo: occorre confrontarsi con la ratio decisiva effettivamente adottata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveTitolo esecutivoCompetenzaMora
RamiProcesso civileEsecuzioniObbligazioniContratti
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.