Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 41330/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio in relazione a una fattispecie rientrante nell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Nel ricorso ha dedotto: 1) l'erronea affermazione della responsabilità, sostenendo che la sostanza fosse destinata a uso esclusivamente personale; 2) l'illegittimità o l'ingiustizia del trattamento sanzionatorio; 3) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 4) la mancata esclusione della recidiva; 5) l'illegittimità della confisca della somma di denaro disposta in sentenza. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in parte reiterativi, aspecifici o manifestamente infondati, rilevando che la sentenza impugnata aveva già fornito motivazione congrua e logica sulla responsabilità, sulla pena, sul diniego delle attenuanti generiche, sulla recidiva e sulla confisca.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il primo motivo fosse meramente riproduttivo delle doglianze già esaminate in appello, senza specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato plurimi elementi incompatibili con l'uso personale della droga. I motivi relativi a pena e attenuanti generiche sono stati considerati aspecifici e in fatto, poiché la Corte territoriale aveva motivato sul potere discrezionale di commisurazione della pena e sul mancato riconoscimento delle attenuanti, richiamando precedenti penali, quantitativo di sostanza e modalità del fatto, commesso mentre l'imputato era sottoposto a misura cautelare. Il motivo sulla recidiva è stato respinto perché già esaminato e disatteso dai giudici di merito, che avevano dato conto dell'accresciuta pericolosità sociale. Anche la doglianza sulla confisca del denaro è stata ritenuta generica e infondata, essendo stata motivata la misura con la mancata giustificazione della provenienza lecita e con la sproporzione dell'importo rispetto alle risorse familiari. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice richiamata quale base della condanna per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti di lieve entità; la Corte richiama gli elementi valorizzati dai giudici di merito per escludere l'uso personale.

  • art. 62-bis c.p.

    le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato e richiedono elementi positivi; il loro mancato riconoscimento è legittimo se motivato sulla base di precedenti penali, modalità del fatto e altri elementi ostativi.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni economiche previste dalla norma, con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990

    richiamato quale base normativa della confisca della somma di denaro disposta in sentenza.

  • art. 240-bis c.p.

    richiamato quale ulteriore base della confisca del denaro, in presenza di mancata giustificazione della provenienza lecita e sproporzione patrimoniale.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riprodurre le stesse censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza un confronto specifico e puntuale con la motivazione impugnata.
  • La valutazione di merito sulla destinazione della sostanza stupefacente a uso personale o a fini di spaccio, se sorretta da motivazione logica, completa e non arbitraria, non è sindacabile in cassazione.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito indichi elementi negativi concreti, quali precedenti penali, quantità della sostanza e modalità del fatto, e le attenuanti ex art. 62-bis c.p. non costituiscono un diritto automatico dell'imputato.
  • La valutazione sulla recidiva può essere confermata in cassazione quando i giudici di merito abbiano congruamente motivato sull'aumentata pericolosità sociale desunta dai precedenti penali e dalla reiterazione di condotte analoghe.
  • La confisca di somme di denaro può essere legittimamente disposta quando la provenienza lecita non sia giustificata e l'importo risulti sproporzionato rispetto alle disponibilità economiche del nucleo familiare; la doglianza che non si confronti con tali dati è generica e infondata.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.