Cassazione Penale, Ordinanza n. 41254/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che l'aveva ritenuta responsabile del delitto di truffa per una compravendita online mai perfezionata. Secondo la ricostruzione richiamata nell'ordinanza, la persona offesa aveva versato somme su una carta Postepay intestata all'imputata, carta che risultava attivata dalla stessa interessata mediante esibizione dei propri documenti di identità, mai denunciati come smarriti o rubati. La difesa sosteneva, con il primo motivo, il vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, valorizzando l'assenza di collegamento con l'indirizzo IP dell'inserzionista e con l'utenza telefonica usata nei contatti con l'acquirente; con il secondo motivo lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; con il terzo contestava la mancata esclusione della recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché sostanzialmente reiterativo delle doglianze già esaminate e disattese in appello, osservando che la Corte territoriale aveva logicamente valorizzato l'intestazione e l'attivazione della carta Postepay in capo all'imputata, oltre al contributo causale da lei fornito mettendo a disposizione la carta per l'azione fraudolenta. Ha ritenuto manifestamente infondati il secondo motivo, perché il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato con l'assenza di elementi positivi e con i precedenti specifici, e il terzo motivo, perché la recidiva era stata correttamente mantenuta in presenza di plurime condanne specifiche per truffa, espressive di maggiore capacità a delinquere. L'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Indicato come titolo di responsabilità per la truffa contestata; la Corte ritiene sufficiente, ai fini della responsabilità, il contributo causale consapevole fornito dall'imputata mettendo a disposizione la propria carta Postepay per la frode online.
In tema di recidiva, il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione dei reati sia sintomo effettivo di maggiore riprovevolezza e pericolosità, valorizzando natura dei reati, omogeneità, distanza temporale e altri parametri individualizzanti.
Le attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato e richiedono elementi positivi; in loro assenza, il diniego è legittimo, specie in presenza di precedenti specifici.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre come vizio di motivazione censure meramente reiterative di quelle già dedotte in appello, se la sentenza impugnata le ha specificamente esaminate e disattese con motivazione non apparente.
- Ai fini della truffa, il soggetto che mette consapevolmente a disposizione un mezzo di pagamento intestato a sé, consentendo l'accredito del profitto illecito, può rispondere almeno a titolo di concorso, ove il suo apporto sia concreto e causalmente rilevante nella realizzazione della frode.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede la presenza di elementi positivi di valutazione; la loro assenza, unita a precedenti specifici, legittima il diniego da parte del giudice di merito.
- La recidiva non opera in modo automatico: il giudice deve apprezzare in concreto se la reiterazione dei reati denoti effettiva maggiore capacità a delinquere e maggiore riprovevolezza, tenendo conto della omogeneità dei fatti e della loro vicinanza temporale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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