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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41253/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, con conferma sostanziale della responsabilità dell'imputato già affermata in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che ne aveva affermato la responsabilità. Il ricorrente deduceva un unico motivo, denunciando violazione di legge con riferimento agli artt. 129 e 192 c.p.p. e lamentando mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul giudizio di responsabilità. Sosteneva, in sostanza, che la Corte territoriale avesse fondato la colpevolezza sul mero ritrovamento, presso la sua abitazione, di prodotti per la casa acquistati presso un supermercato di Galatina, senza adeguata prova del collegamento con una carta di pagamento provento di furto. La Cassazione rileva però che il motivo era meramente riproduttivo di censure già svolte in appello e già congruamente disattese, senza un effettivo confronto critico con la motivazione di merito. Viene inoltre precisato che la Corte d'appello non aveva fondato la decisione sul solo rinvenimento dei prodotti, ma su una valutazione congiunta degli indizi: esiti della perquisizione domiciliare e corrispondenza della merce rinvenuta con quella acquistata mediante la carta di pagamento provento di furto, desunta dal raffronto tra codici a barre e scontrino fiscale.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente come parametro di violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta non autosufficiente e priva di effettivo confronto con la motivazione di merito

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato per contestare la valutazione della prova indiziaria; la Corte ribadisce che la responsabilità può essere affermata sulla base di una valutazione congiunta degli indizi, purché sorretta da motivazione congrua

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni fattuali e giuridiche poste a base della decisione impugnata.
  • In tema di prova indiziaria, il giudizio di responsabilità può essere fondato sulla valutazione congiunta di più circostanze convergenti; non è necessario che la decisione si basi su un singolo elemento, se la motivazione valorizza in modo coerente gli indizi tra loro coordinati.
  • La denuncia di violazione dell'art. 192 c.p.p. non può risolversi in una diversa lettura del compendio probatorio proposta in sede di legittimità, quando la sentenza di merito abbia già esaminato e logicamente spiegato il significato degli elementi acquisiti.
  • La mera contestazione del risultato probatorio, senza dimostrare vizi logici o giuridici della motivazione, non consente l'annullamento della sentenza in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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