Cassazione Penale, Ordinanza n. 41252/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello deducendo, con un unico motivo, la violazione degli artt. 635, comma 2, n. 1, e 625, comma 1, n. 7, c.p., oltre a un vizio di motivazione. In sostanza, contestava la qualificazione giuridica del fatto in rapporto all'eventuale natura di "stabilimento pubblico" dell'istituto penitenziario oggetto della vicenda. La Corte di cassazione ha rilevato che tale questione non era stata sottoposta alla Corte di merito nei motivi di appello e che, quindi, la censura era proposta per la prima volta in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la doglianza sulla qualificazione dell'istituto penitenziario come stabilimento pubblico era nuova e non risultava dedotta nei motivi di appello. Ha quindi applicato l'art. 606, comma 3, c.p.p., ritenendo non proponibili in cassazione violazioni di legge non previamente devolute al giudice di merito. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato dalla difesa per contestare la qualificazione del fatto in materia di danneggiamento aggravato.
Richiamato dalla difesa quale norma aggravatrice collegata alla natura del luogo/oggetto della condotta.
Le violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello non possono essere prospettate per la prima volta in cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere dedotte per la prima volta violazioni di legge che non siano state previamente devolute al giudice di appello con specifici motivi.
- La censura che implichi una diversa qualificazione giuridica del fatto è inammissibile se la relativa questione non è stata oggetto del devolutum in appello.
- L'inammissibilità del ricorso per novità della doglianza comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei casi previsti dalla legge.
Come è indicizzato
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