Cassazione Penale, Ordinanza n. 41255/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente proponeva un solo motivo di ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo il vizio di motivazione in relazione alla mancata disapplicazione della recidiva. In fatto, la Corte territoriale aveva valorizzato plurime precedenti condanne dell'imputata, riportate in un ampio arco temporale, per reati commessi a fine di lucro (furto, ricettazione e delitti in materia di stupefacenti), ritenendole omologhe al fatto oggetto del giudizio e sintomatiche di una accresciuta capacità a delinquere. La ricorrente contestava implicitamente la correttezza di tale apprezzamento discrezionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha osservato che la Corte d'appello aveva motivato in modo adeguato sulla sussistenza della recidiva, richiamando la pluralità delle precedenti condanne, la loro collocazione in un lungo arco temporale e la loro omogeneità rispetto al reato per cui si procede. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In presenza di contestazione della recidiva nei primi quattro commi, il giudice deve verificarne in concreto la capacità sintomatica di maggiore riprovevolezza e pericolosità, valorizzando natura dei reati, tipo di devianza, offensività, distanza temporale, omogeneità tra i fatti e ogni altro parametro individualizzante.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La recidiva non può essere applicata in modo automatico: il giudice deve compiere una valutazione concreta e individualizzata della reiterazione criminosa quale indice di maggiore colpevolezza e pericolosità.
- La motivazione sulla recidiva è sufficiente quando richiama elementi specifici della storia criminale dell'imputato, quali pluralità e omogeneità dei precedenti, distanza temporale e nesso con il fatto oggetto del giudizio.
- Il controllo di legittimità sulla recidiva è limitato alla verifica della congruità e non manifesta illogicità della motivazione resa dal giudice di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono per legge le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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