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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41256/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze. Il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di ricettazione di particolare tenuità di cui all'art. 648, comma 4, c.p.; il ricorso sosteneva che il bene ricettato avesse scarso valore. Il secondo motivo lamentava violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. sulla contestata aggravante e sulla recidiva. La Corte rileva che il primo motivo era una mera riproposizione delle doglianze già esaminate e respinte in appello, quindi non specifico; inoltre la sentenza impugnata aveva valorizzato la potenziale e concreta utilizzabilità della carta di credito ricettata, nonché i plurimi precedenti penali dell'imputato. Il secondo motivo è ritenuto manifestamente infondato perché la Corte territoriale si era espressamente pronunciata escludendo il bilanciamento invocato, sulla base dei precedenti e del comportamento processuale dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non specifico il primo motivo, perché privo di una critica argomentata alla decisione di merito e sostanzialmente reiterativo delle deduzioni già respinte in appello; ha inoltre condiviso il principio secondo cui, in tema di ricettazione, la lieve entità del danno patrimoniale non è configurabile quando l'oggetto del reato sia una carta di credito, poiché il danno va apprezzato in relazione alla potenziale utilizzazione seriale dello strumento di pagamento e non al solo supporto materiale. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché la Corte d'appello aveva motivato il diniego del bilanciamento tra attenuante, aggravante e recidiva sulla base dei precedenti penali e della condotta processuale dell'imputato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648, comma 4, c.p.

    La fattispecie attenuata richiede una valutazione del danno patrimoniale che, quando l'oggetto del reato è una carta di credito, non può essere ancorata al solo valore del supporto materiale ma alla potenziale utilizzabilità dello strumento di pagamento; in tale ipotesi l'attenuante è esclusa.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità può essere oggetto di bilanciamento discrezionale con aggravanti e recidiva, ma la sua valutazione di prevalenza o equivalenza rientra nel giudizio di merito se sorretta da motivazione non illogica.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di ricettazione, l'attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità non è configurabile quando l'oggetto materiale del reato sia una carta di credito, perché il pregiudizio va valutato in relazione alla sua idoneità all'utilizzazione seriale e non al mero valore del supporto.
  • Un motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le doglianze già dedotte in appello, senza confrontarsi in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata, è aspecifico e quindi inammissibile.
  • La valutazione del bilanciamento tra attenuanti, aggravanti e recidiva è un apprezzamento discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se del tutto arbitrario o manifestamente illogico.
  • La presenza di plurimi precedenti penali e il comportamento processuale dell'imputato possono legittimamente incidere sul giudizio circa la capacità a delinquere e sul diniego di benefici o attenuanti invocate.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioniPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiRecidiva

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