Cassazione Penale, Ordinanza n. 41258/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 28/01/2025, deducendo: 1) vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la corte di merito non avrebbe adeguatamente considerato elementi favorevoli; 2) vizio di motivazione e omessa disapplicazione della recidiva ritenuta in sentenza; 3) erronea applicazione dell'art. 133 c.p. e vizio di motivazione in relazione agli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione. Il ricorso riguardava una condanna per un reato contro il patrimonio, con riconoscimento in appello dell'attenuante di cui all'art. 648, comma 4, c.p., ma diniego delle attenuanti generiche e applicazione di recidiva e aumenti per continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché il diniego delle attenuanti generiche era sorretto dall'assenza di elementi positivi ulteriori rispetto a quelli già valorizzati con l'attenuante ex art. 648, comma 4, c.p., nonché dai numerosi precedenti penali specifici. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che la censura sulla recidiva in appello era del tutto aspecifica, limitandosi a una richiesta apodittica di esclusione dell'aggravante. Infine, ha reputato manifestamente infondato il terzo motivo, ribadendo che la graduazione della pena e gli aumenti per continuazione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono censurabili in cassazione se non sorretti da arbitrio o manifesta illogicità. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La mancata concessione delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivata anche dalla sola assenza di elementi positivi a favore dell'imputato.
L'attenuante prevista per il reato contestato era già stata riconosciuta in appello e ha costituito uno degli elementi valutati nel diniego delle attenuanti generiche.
La determinazione e graduazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, purché esercitato secondo i criteri di legge e senza arbitrarietà o illogicità.
La graduazione della pena deve avvenire in aderenza ai criteri legali di commisurazione insieme a quelli dell'art. 133 c.p.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto dell'assenza di elementi di segno positivo ulteriori rispetto a quelli già valorizzati in sentenza, potendo assumere rilievo negativo anche i precedenti penali specifici dell'imputato.
- La doglianza sulla recidiva deve essere specifica e sorretta da argomentazioni puntuali; una censura meramente apodittica o assertiva è inammissibile o comunque manifestamente infondata.
- Le censure in cassazione sulla quantificazione della pena e sugli aumenti per continuazione non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito, essendo sindacabile solo la presenza di arbitrarietà o di manifesta illogicità della motivazione.
- La graduazione della pena resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, nei limiti dei criteri legali di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
Come è indicizzato
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