Cassazione Penale, Sentenza n. 20056/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale impugnava la sentenza della Corte di appello di Perugia che, riqualificando la condotta inizialmente contestata come violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.) nella diversa ipotesi di minacce aggravate (art. 612, secondo comma), aveva assolto l'imputato per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il ricorso deduceva: (i) vizi di motivazione e travisamento della prova per non avere la Corte di appello valutato unitariamente un precedente episodio (14/11/2016) in cui il medesimo avrebbe minacciato la messa notificatrice Patrizia Gambini, elemento che avrebbe dimostrato la finalità di impedire la notifica; (ii) violazione di legge per non aver riconosciuto la minaccia indiretta/attraverso terzi (la minaccia alla dipendente comunale Santirosi sarebbe stata finalizzata a raggiungere la messa notificatrice e a ostacolare l'attività di notifica).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte di appello secondo cui le minacce rivolte a Stefania Santirosi non erano attinenti all'esercizio delle funzioni pubbliche della stessa, poiché ella aveva svolto un mero ruolo di mediazione su richiesta della messa notificatrice e, per legge (art. 1, comma 160, l. n. 296/2006), l'attività di notifica non poteva essere delegata. Pertanto la condotta non integra il reato di minaccia a pubblico ufficiale ex art. 336 c.p.; la valutazione circa la particolare tenuità e la conseguente assoluzione ex art. 131-bis è rimasta impregiudicata. Inoltre la Corte ha ritenuto non rilevante ai fini del processo il precedente episodio che riguardava persona diversa e non rientrante nella specifica contestazione.
Norme richiamate
art. 336 cod. pen. (violenza o minaccia a pubblico ufficiale)
Per la configurabilità del reato è necessario che le azioni intimidatorie siano atte a ostacolare l'esercizio del complesso di competenze e funzioni del pubblico ufficiale; minacce a soggetti estranei o non funzionalmente competenti non ricadono nella fattispecie
art. 612, secondo comma, cod. pen. (minacce aggravate)
La Corte di appello ha ritenuto più aderente la fattispecie di minacce aggravate rispetto a quella a pubblico ufficiale, e su tale riqualificazione ha applicato la causa di non punibilità per particolare tenuità
art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto e non punibilità)
La Corte di appello ha ritenuto il fatto di scarsa offensività e ha assolto l'imputato per non punibilità ai sensi di questa norma
art. 1, comma 160, legge n. 296/2006
La norma è stata interpretata nella parte in cui esclude la possibilità per la messa notificatrice di delegare o farsi sostituire nell'attività di notifica; conseguentemente la persona che agiva per cortesia non poteva essere considerata pubblico ufficiale destinatario di una minaccia funzionale alla notifica
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (motivi di ricorso per cassazione)
Il ricorso è stato valutato manifestamente infondato ove tendeva a ricostruire i fatti in modo difforme rispetto alla contestazione specifica; la Corte ha dichiarato l'inammissibilità per carenza di prospettazione convincente di errori di diritto o di motivazione rilevanti
Giurisprudenza richiamata: Sez. 6, n. 14883 del 09/02/2017 (Marotta)
Principio secondo cui, ai fini della configurabilità dell'art. 336 c.p., le azioni intimidatorie devono essere tali da ostacolare l'esercizio del complesso di funzioni del pubblico ufficiale
Massime di principio
- Per integrare il reato di minaccia o violenza a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.) è necessario che la minaccia sia rivolta a un soggetto che agisca nell'esercizio di funzioni pubbliche o sia idonea a ostacolare concretamente l'esercizio delle sue competenze; minacce a persone che svolgono un ruolo meramente fattuale o di mediazione non soddisfano automaticamente la fattispecie
- Fatti analoghi avvenuti in momenti diversi e diretti a persone diverse non possono essere automaticamente sommati o fatti concorrere con la contestazione specifica, se non risultano esplicitamente ricompresi nell'imputazione o funzionalmente connessi al medesimo reato
- Quando la legge proibisce la delega di una determinata attività (es. notifica ufficiale), la minaccia rivolta a chi ha offerto una mera cortesia non equivale a una minaccia al pubblico ufficiale incaricato; occorre dimostrare il collegamento funzionale tra la condotta intimidatoria e l'ufficio/servizio
- La riqualificazione del fatto da parte del giudice è lecita se coerente con la contestazione e con le risultanze; tuttavia il ricorso in Cassazione non può limitarsi a una diversa ricostruzione dei fatti purché non evidenzi un manifesto errore di diritto o di motivazione
- L'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è possibile quando la condotta risulti di scarsa offensività e il quadro complessivo lo giustifichi; questa valutazione è discrezionale e richiede motivazione adeguata
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