Cassazione Civile, Ordinanza n. 37828/2022 del 27/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della società contribuente contro la cartella. Ha inoltre compensato le spese dei due gradi di merito e ha condannato la società intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a tributi erariali per i periodi d'imposta 2002 e 2003, deducendo che gli atti impositivi presupposti non le erano stati validamente notificati. La CTP aveva accolto il ricorso, mentre la CTR della Toscana aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo invalida la notificazione perché le cartoline di ritorno indicavano la barratura della casella riferita alle persone fisiche e non alle persone giuridiche, e perché la firma del consegnatario era illeggibile, con conseguente incertezza sul destinatario. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 60 d.P.R. 600/1973, degli artt. 145 e 149 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la consegna presso la sede sociale integra presunzione di conoscenza dell'atto, indipendentemente dall'identità del consegnatario, e che l'illeggibilità della firma è irrilevante; con il secondo ha dedotto vizio di motivazione per omesso esame delle prove e delle deduzioni sull'avvenuta notificazione a mezzo posta degli atti prodromici.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
È richiamato per il motivo subordinato di vizio motivazionale; il suo esame è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La notificazione degli atti tributari deve essere valutata secondo le regole speciali richiamate dalla disciplina tributaria; la consegna presso la sede sociale attiva la presunzione di conoscenza.
Per la notificazione alle persone giuridiche, la consegna presso la sede dell'ente fa scattare la presunzione di ricezione da parte di soggetto legittimato o addetto.
La notificazione a mezzo posta segue il medesimo criterio di validità fondato sulla consegna presso il luogo del destinatario e sulla presunzione di conoscenza.
L'onere di provare la mancanza dei presupposti della valida notificazione grava su chi intende contestarne l'efficacia.
La Corte vi ricava il principio generale della presunzione iuris tantum di conoscenza dell'atto notificato, quando la consegna avvenga presso il domicilio del destinatario a persona presente nel luogo.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso la causa nel merito senza rinvio.
Massime di principio
- Quando la notificazione di un atto è eseguita presso la sede di una persona giuridica o presso i locali dell'impresa, la presenza di una persona nel luogo di consegna fa presumere che essa sia addetta alla ricezione degli atti diretti all'ente, senza che il notificatore debba verificarne ulteriormente la qualifica.
- La consegna dell'atto nel domicilio o nella sede del destinatario innesca una presunzione iuris tantum di conoscenza dell'atto da parte del destinatario; per superarla, il destinatario deve provare che il consegnatario era del tutto estraneo al luogo di consegna e che la sua presenza era meramente occasionale.
- L'illeggibilità della firma del consegnatario o l'omessa indicazione delle sue generalità non determinano, di per sé, invalidità della notificazione, se risulta che la consegna è avvenuta presso la sede del destinatario.
- La barratura di una casella nella cartolina di ritorno, se non accompagna la prova che il consegnatario fosse estraneo alla sede o al luogo di consegna, non è sufficiente a escludere la validità della notificazione.
- Se il giudice di legittimità ritiene fondato il motivo di ricorso che investe la regola di diritto applicabile e non sono necessari ulteriori accertamenti fattuali, può cassare la sentenza e decidere nel merito rigettando l'originaria domanda o impugnazione.
- rami":["Tributi","Processo civile"],"materie":["Contenzioso tributario","Notificazioni"],"sottomaterie":[],"istituti_giuridici":["Onere della prova"]}```}```]}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]```}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}] }】} 〖}]}】}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}] }]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]】}
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