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Ordinanza

Ordinanza n. 12514/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento a) del provvedimento del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste – Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, prot. n. 02667244 del 4.06.2026, con cui è stata disposta la non ammissibilità alle agevolazioni PNRR del Programma di filiera n. 216, denominato “IL MADE IN ITALY ORTOFRUTTICOLO E LE SUE ECCELLENZE, VINO E TANTO ALTRO”, presentato dall’odierna ricorrente nell’ambito del V Avviso per la selezione dei Contratti di Filiera (doc. 1); b) del provvedimento ISMEA prot. n. 0024594 del 3.06.2026, recante l’esito istruttorio negativo relativo al Programma n. 216 (doc.2); c) del verbale n. 314 del 3.06.2026 del Comitato per gli investimenti del Fondo Rotativo Contratti di Filiera, nella parte in cui recepisce e/o approva l’esito istruttorio negativo relativo al Programma n. 216 (doc. 3); d) del presupposto preavviso di rigetto, comunicato ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, con cui veniva prospettata la non ammissione al finanziamento del suddetto Programma (doc. 4); e) verbale n. 259 del 12.05.2026 del Comitato per gli investimenti del Fondo Rotativo Contratti di Filiera, nella parte in cui recepisce e/o approva l’esito istruttorio negativo relativo al Programma n. 216 di cui alla nota ISMEA prot. n. 20867 del 11.05.2026 (doc. 5); f) della nota ISMEA prot. n. 20867 del 11.05.2026, non conosciuta; g) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusi, per quanto occorra, i verbali, le note istruttorie, le determinazioni e gli atti endoprocedimentali adottati da ISMEA, dal Comitato per gli investimenti e dal MASAF nelle parti di interesse.

Giustizia amministrativa202606646

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti di non ammissibilità alle agevolazioni PNRR del Programma di filiera n. 216, esito istruttorio negativo di ISMEA e atti presupposti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento del MASAF che ha dichiarato non ammissibile alle agevolazioni PNRR il Programma di filiera n. 216, nonché l’esito istruttorio negativo di ISMEA, i verbali del Comitato per gli investimenti del Fondo Rotativo Contratti di Filiera, il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, una nota istruttoria non conosciuta e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In camera di consiglio la ricorrente ha dichiarato di rinunciare, allo stato, alla domanda cautelare, in ragione della prossima proposizione di motivi aggiunti. È stata inoltre discussa la necessità di notificare il ricorso ad ulteriori controinteressati, sulla quale ISMEA si è opposta.

La decisione

Il TAR ha rilevato che la controversia riguarda procedimenti di finanziamento alimentati da risorse PNRR e rientra quindi nell’ambito dell’art. 12-bis d.l. 68/2022. Ha conseguentemente disposto la conversione del rito ordinario, con cui il ricorso era stato introdotto, nel rito speciale previsto dall’art. 12-bis d.l. 68/2022 e dall’art. 119 c.p.a. Il Collegio ha preso atto della rinuncia allo stato alla domanda cautelare e ha riservato al prosieguo ogni decisione sull’eventuale necessità di integrazione del contraddittorio, da valutare all’esito della proposizione della domanda cautelare, nonché ogni altra questione di rito, il merito e le spese, comprese quelle della fase processuale in corso. Non è stata quindi pronunciata alcuna decisione sulla legittimità degli atti impugnati.

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.l. 68/2022

    La disposizione è stata ritenuta applicabile alle controversie relative a procedimenti di finanziamento che utilizzano risorse provenienti da fondi PNRR e ha costituito la base per la conversione del rito.

  • art. 119 c.p.a.

    È richiamato quale disciplina del rito speciale applicabile alla controversia dopo la conversione dal rito ordinario.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    È richiamato in relazione al preavviso di rigetto impugnato; l’ordinanza non ne esamina la legittimità.

Massime di principio

  • Le controversie relative a procedimenti di finanziamento che utilizzano risorse provenienti da fondi PNRR rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 12-bis d.l. 68/2022 e devono essere trattate secondo il rito speciale previsto da tale disposizione e dall’art. 119 c.p.a., anche quando il ricorso sia stato introdotto con il rito ordinario.
  • Quando la parte ricorrente rinuncia allo stato alla domanda cautelare e prospetta la prossima proposizione di motivi aggiunti, il giudice può riservare al prosieguo la decisione sull’eventuale necessità di integrazione del contraddittorio e sulle ulteriori questioni processuali, oltre che sul merito e sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieDecisione e riti speciali
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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