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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20921/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia riguarda due giudizi di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. incrociati su due pronunce del Tribunale di Chiavari, entrambe concernenti l'usucapione di un appezzamento di terreno e di un fabbricato rurale. In un primo giudizio il tribunale aveva dichiarato usucapiti i beni in favore dei ricorrenti; in un successivo giudizio, promosso da altra persona, il medesimo tribunale aveva dichiarato usucapiti gli stessi beni in favore della seconda opponente. Le opposizioni di terzo sono state riunite e, a seguito del decesso di una parte, il processo è proseguito nei confronti di un soggetto che si è qualificato erede. La Corte d'appello ha rigettato l'appello contro la decisione di primo grado che aveva accolto l'opposizione dell'altra parte. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 110 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la prova della qualità di erede e della titolarità passiva spettasse al controricorrente e che mancasse prova dell'integrità del contraddittorio; 2) violazione dell'art. 102 c.p.c., per asserito litisconsorzio necessario di tutti gli eredi della parte defunta e nullità della decisione per mancata partecipazione di altri coeredi; 3) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., per non avere il giudice utilizzato le prove raccolte nei giudizi originari e per non avere acquisito i fascicoli d'ufficio dei procedimenti precedenti; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa applicazione del giudicato ex art. 2909 c.c., in ragione di una precedente sentenza possessoria che avrebbe accertato il possesso dei ricorrenti su parte dei beni; 5) omesso esame di un fatto decisivo, ossia il possesso da loro esercitato sugli immobili fino al 2002, desumibile dalla sentenza possessoria del 2005.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi, affermando in sintesi che: la titolarità della posizione soggettiva e la qualità di erede sono oggetto di prova a carico di chi le allega, ma nel caso concreto la Corte di merito aveva correttamente ritenuto raggiunta la prova della titolarità del soggetto costituito; il difetto di integrità del contraddittorio per omessa partecipazione di altri eredi non era dimostrato con elementi già ritualmente acquisiti nel merito e, in ogni caso, la riassunzione effettuata collettivamente e impersonalmente agli eredi rendeva contumace il non comparso, senza necessità di integrazione del contraddittorio; le prove formate nei giudizi precedenti non potevano essere automaticamente utilizzate nel nuovo giudizio perché non formate nel contraddittorio, mentre il giudice di merito non era tenuto ad acquisire d'ufficio i fascicoli; infine, la precedente sentenza possessoria non riguardava i beni specificamente oggetto delle domande di usucapione e, comunque, non integrava violazione dell'art. 112 c.p.c. né omessa pronuncia. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non rispettava i requisiti del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. nel testo novellato: i ricorrenti si erano limitati a sollecitare una nuova valutazione del merito, senza indicare specificamente il fatto storico decisivo omesso, il dato da cui risultava, il come e il quando della sua discussione e la decisività. La Corte ha quindi confermato la decisione impugnata e ha condannato i ricorrenti alle spese, dando atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 404 c.p.c.

    Disciplina l'opposizione di terzo quale rimedio straordinario avverso una sentenza pregiudizievole per un soggetto estraneo al giudizio.

  • art. 110 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla successione nel processo e alla prova della qualità soggettiva del successore della parte defunta.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere probatorio sulla titolarità della posizione soggettiva e sulla qualità di erede grava su chi la allega, salvo non contestazione o difese incompatibili della controparte.

  • art. 102 c.p.c.

    Il difetto di litisconsorzio necessario può essere dedotto solo se gli elementi risultano dagli atti già acquisiti nel merito e non è stato coperto da giudicato; nella riassunzione agli eredi collettivamente e impersonalmente notificata, il non comparso diviene contumace.

  • art. 372 c.p.c.

    La produzione in cassazione è ammessa nei limiti propri del giudizio di legittimità; nel caso, i documenti prodotti erano considerati tardivi per provare la pluralità degli eredi.

  • art. 303, co. 2, c.p.c.

    La riassunzione del processo nei confronti degli eredi può avvenire con notifica collettiva e impersonale all'ultimo domicilio del defunto.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti consentiti.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice esamina la questione nei limiti della domanda proposta.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato richiamato dai ricorrenti è stato ritenuto non pertinente rispetto ai beni oggetto della domanda di usucapione.

  • art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il n. 5 consente solo il controllo sull'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione del merito; i vizi di violazione di legge e nullità non erano sussistenti nel caso concreto.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di successione nel processo, la qualità di erede del soggetto che prosegue o subentra alla parte deceduta va allegata e provata da chi la invoca; tuttavia, la controparte che eccepisce la mancata integrazione del contraddittorio per l'esistenza di altri coeredi deve fornire la relativa prova, se la riassunzione è stata effettuata nei confronti degli eredi secondo le forme di legge.
  • La notificazione dell'atto di riassunzione agli eredi in forma collettiva e impersonale consente la prosecuzione del giudizio senza necessità di un distinto accertamento dell'accettazione dell'eredità; il chiamato che non si costituisce assume la posizione di contumace e non si configura per ciò solo un vizio di integrazione del contraddittorio.
  • Nel giudizio di opposizione di terzo o in altro giudizio successivo, le prove formate in precedenti processi non sono automaticamente utilizzabili se non si sono formate nel contraddittorio delle parti del nuovo giudizio; il giudice di merito conserva comunque il potere di valutare le prove ritualmente acquisite e di fondare la decisione sulle fonti ritenute più attendibili.
  • Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni singola deduzione difensiva né a disporre d'ufficio l'acquisizione dei fascicoli di causa di altri procedimenti, purché la motivazione dia conto in modo logico e plausibile delle ragioni della decisione.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c., è configurabile solo quando il ricorrente indichi specificamente un fatto storico decisivo, il dato da cui esso emerge, il momento della sua discussione nel processo e la sua decisività; è inammissibile usarlo per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

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