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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08465/2022 del 15/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

Il contribuente, con atto notificato il 12 marzo 2020 e qualificato come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., ha convenuto davanti al Tribunale di Napoli l’agente della riscossione, la Prefettura, l’ente regionale e due Comuni, contestando l’intimazione di pagamento n. 0712019904270518100, notificata il 6 marzo 2020. L’intimazione si fondava su cartelle relative a sanzioni per violazioni del codice della strada, tasse automobilistiche e tassa per lo smaltimento dei rifiuti. Il contribuente ha dedotto che, in mancanza della prova della regolare notificazione delle cartelle, la pretesa fosse prescritta e ha sostenuto la giurisdizione del giudice ordinario, sul presupposto che fossero dedotti fatti sopravvenuti alla formazione del titolo. L’ente regionale, costituitosi quale ente impositore per le tasse automobilistiche, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo la competenza del giudice tributario, e ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. Ha argomentato che la controversia non riguardava atti di esecuzione in senso proprio e che la prescrizione, quale fatto estintivo dell’obbligazione tributaria, rientrava nella giurisdizione tributaria. Gli altri intimati sono rimasti tali in Cassazione.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice tributario e rimesso davanti a esso le parti anche per la regolazione delle spese. Hanno applicato il criterio per cui al giudice tributario spettano le questioni relative alla pretesa fiscale e ai fatti che la incidono verificatisi fino alla valida notificazione della cartella o dell’intimazione; al giudice ordinario spettano invece, tra l’altro, le questioni sulla legittimità formale dell’atto esecutivo e i fatti incidenti sulla pretesa successivi alla notificazione valida o, in caso di notificazione mancante, inesistente o nulla, successivi all’atto esecutivo che abbia assunto funzione conoscitiva. La prescrizione dedotta dal contribuente riguardava una vicenda anteriore alla notificazione dell’intimazione e non i suoi effetti successivi; la relativa controversia apparteneva quindi alla giurisdizione tributaria. La Corte non ha deciso nel merito la prescrizione né le altre eccezioni relative alla pretesa.

Norme richiamate

  • art. 41 c.p.c.

    La Regione Campania ha quindi proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell’art.41 cpc, chiedendo a queste Sezioni Unite che sia determinata la giurisdizione del giudice tributario.

    La disposizione è il mezzo processuale utilizzato dall’ente per ottenere dalle Sezioni Unite la determinazione preventiva della giurisdizione.

  • art. 2, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    A norma dell’art. 2, comma 1, del D. Lgs. 31.12.1992 n. 546 “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'arti-colo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.

    La giurisdizione tributaria comprende le controversie sui tributi, comprese quelle relative ai tributi regionali e ai loro accessori; sono escluse soltanto le controversie sugli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella e, quando previsto, dell’avviso di intimazione.

  • artt. 49 e segg. e art. 57 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa.

    La ripartizione della giurisdizione dipende dal tipo di questione e dal momento in cui si è verificato il fatto dedotto: al giudice tributario spettano le contestazioni della pretesa fiscale, comprese quelle sostanziali, riferibili al periodo fino alla valida notificazione della cartella o dell’intimazione, oppure fino all’atto esecutivo se la notificazione è mancante, inesistente o nulla.

  • art. 50 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    A tali conclusioni queste Sezioni Unite sono giunte valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n.114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che in relazione alla portata dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dall’art.50 DPR n.602/1973, per modo che le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria.

    La notificazione degli atti indicati dalla disciplina della riscossione segna, secondo la ricostruzione adottata dalla Corte, il limite temporale della giurisdizione tributaria; le questioni sorte fino a quel momento sono devolute al giudice tributario.

  • art. 19 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l’atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento».

    La contestazione del titolo della riscossione coattiva appartiene alla giurisdizione tributaria e deve essere proposta con il ricorso previsto dall’art. 19, contro il ruolo o la cartella di pagamento.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alla riscossione tributaria, la giurisdizione tributaria comprende le contestazioni della pretesa fiscale e i fatti costitutivi, modificativi o impeditivi della stessa verificatisi fino alla valida notificazione della cartella o dell’intimazione di pagamento.
  • Se la notificazione della cartella o dell’intimazione è mancante, inesistente o nulla, le questioni relative alla pretesa tributaria restano devolute al giudice tributario fino all’atto esecutivo che abbia assunto funzione di mezzo di conoscenza degli atti della riscossione.
  • Al giudice ordinario spettano le contestazioni sulla legittimità formale dell’atto esecutivo e quelle fondate su fatti incidenti sulla pretesa tributaria successivi alla valida notificazione della cartella o dell’intimazione oppure, se la notificazione è mancante, inesistente o nulla, successivi all’atto esecutivo che abbia svolto funzione conoscitiva.
  • La prescrizione dedotta come fatto estintivo della pretesa tributaria appartiene alla giurisdizione tributaria quando la vicenda prescrizionale si è maturata prima della notificazione dell’intimazione e non riguarda effetti successivi a tale notificazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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