Cassazione Civile, Ordinanza n. 08906/2022 del 18/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La banca aveva intimato a tre debitori il pagamento di € 138.615,09, oltre accessori, sulla base di un contratto di mutuo fondiario stipulato per atto pubblico. I debitori avevano proposto opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c., deducendo, da un lato, l’insussistenza del diritto di procedere esecutivamente per mancata dichiarazione giudiziale della decadenza dal beneficio del termine e, in subordine, la nullità del precetto per insufficiente indicazione del debito, non essendo riportati il dettaglio e le date dei pagamenti parziali. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 6843/2018 pubblicata l’11 luglio 2018, accolse entrambe le doglianze. La banca impugnò in Cassazione la statuizione relativa alla regolarità formale del precetto, qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Con il primo motivo sostenne che tale opposizione era tardiva: il precetto era stato notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e l’opposizione risultava proposta oltre venti giorni dal perfezionamento delle notifiche; contestò inoltre la prova della data di consegna dell’atto di opposizione all’ufficiale giudiziario. Con il secondo motivo dedusse che il precetto indicava gli importi richiesti, compresa la somma per rate scadute e capitale residuo al netto dei versamenti ricevuti, e che non era necessario esporre il procedimento analitico di calcolo né specificare ciascun pagamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto regolare la costituzione della società ricorrente, sulla base delle procure prodotte ai sensi dell’art. 372 c.p.c. Ha qualificato la contestazione sulla mancata specificazione della somma come opposizione agli atti esecutivi, poiché investiva le modalità di redazione del precetto, e ha considerato correttamente utilizzato il ricorso straordinario per cassazione. Ha inoltre escluso che l’esame del motivo subordinato da parte del Tribunale integrasse un vizio rilevabile d’ufficio, in mancanza di specifica impugnazione sul punto. Il primo motivo è stato accolto: per le notifiche eseguite ex art. 140 c.p.c. il termine decorre dal ricevimento della raccomandata informativa, avvenuto il 17 maggio 2013 per uno dei debitori, il 10 maggio 2013 per un’altra e il 21 maggio 2013 per la terza. Non è stata ritenuta sufficientemente provata la dedotta consegna dell’atto di opposizione all’ufficiale giudiziario il 10 giugno 2013; di conseguenza, l’opposizione è stata considerata tardiva per tutti i debitori, compresa la destinataria dell’ultima notifica. La Corte ha precisato che, anche a prescindere dalla tardività, sarebbe stato fondato anche il secondo motivo: l’art. 480, primo comma, c.p.c. non impone che il precetto indichi, oltre alla somma richiesta sulla base del titolo, lo sviluppo logico-giuridico e matematico del calcolo. La sentenza è stata quindi cassata senza rinvio, limitatamente alla decisione sull’opposizione agli atti esecutivi, perché tale domanda non poteva essere proposta. I controricorrenti sono stati condannati alle spese: € 2.100,00 per il primo grado e € 7.300,00 per il giudizio di legittimità, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 140 c.p.c.
La notificazione effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. (a differenza di quella effettuata a mezzo del servizio postale) si perfeziona nella data in cui viene di fatto ricevuta dal destinatario la raccomandata dell’avviso con il quale gli viene comunicato che l’atto da notificare è stato depositato presso la casa comunale.
Ai fini della decorrenza del termine per l’opposizione agli atti esecutivi, la notificazione ex art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario quando riceve la raccomandata informativa, non al decorso di dieci giorni dalla sua spedizione.
art. 617 c.p.c.
Di conseguenza, poiché la decisione impugnata nella presente sede è, oggettivamente, una decisione intervenuta su opposizione agli atti esecutivi, essa deve ritenersi per ciò solo correttamente impugnata con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi degli artt. 618 c.p.c. e 111 Cost.
La contestazione che investe le modalità di redazione del precetto e la sua regolarità formale, senza contestare il diritto di procedere esecutivamente, è opposizione agli atti esecutivi; la decisione su tale opposizione è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione.
art. 480, primo comma, c.p.c.
La decisione impugnata – che ha ritenuto il contrario – non è in effetti conforme all’indirizzo di questa Corte (cui intende darsi continuità) secondo il quale «l’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo – contenuto nel precetto a norma dell’art. 480, comma 1, c.p.c. – non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla».
La regolarità formale del precetto non richiede l’esposizione del procedimento logico-giuridico o del calcolo matematico che determina l’importo, purché sia indicata la somma richiesta in base al titolo esecutivo.
art. 382, terzo comma, c.p.c.
In definitiva, la decisione impugnata in questa sede va cassata senza rinvio (anche con riguardo alla posizione della Perugino), ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., sulla base del rilievo per cui l’opposizione agli atti esecutivi di Gaetano Di Mella, Veronica Di Mella e Anna Perugino non poteva essere proposta, in quanto avanzata tardivamente, ai sensi dell’art. 617 c.p.c..
La cassazione senza rinvio è pronunciata quando l’opposizione agli atti esecutivi non poteva essere proposta perché tardiva.
art. 372 c.p.c.
Le indicate procure sono state prodotte prima dell’adunanza dalla società ricorrente, che ha notificato in data 19 gennaio 2022 il relativo indice alla controparte, ai sensi dell’art. 372 c.p.c.. La costituzione in giudizio della società ricorrente è dunque regolare.
Nel caso deciso, la produzione delle procure prima dell’adunanza e la notificazione del relativo indice alla controparte hanno consentito di ritenere regolare la costituzione della ricorrente.
art. 615, primo comma, c.p.c.
La sentenza viene impugnata nella presente sede solo in relazione alla decisione sul secondo motivo di opposizione, che la ricorrente qualifica come decisione avente ad oggetto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c..
La Corte distingue l’opposizione relativa al diritto di procedere esecutivamente, proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c., dalla contestazione della regolarità formale del precetto, riconducibile all’art. 617 c.p.c.
art. 618 c.p.c.
Di conseguenza, poiché la decisione impugnata nella presente sede è, oggettivamente, una decisione intervenuta su opposizione agli atti esecutivi, essa deve ritenersi per ciò solo correttamente impugnata con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi degli artt. 618 c.p.c. e 111 Cost.
La pronuncia resa sull’opposizione agli atti esecutivi è ricorribile per cassazione secondo il regime richiamato dalla Corte.
art. 111 Cost.
Di conseguenza, poiché la decisione impugnata nella presente sede è, oggettivamente, una decisione intervenuta su opposizione agli atti esecutivi, essa deve ritenersi per ciò solo correttamente impugnata con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi degli artt. 618 c.p.c. e 111 Cost.
La decisione sull’opposizione agli atti esecutivi può essere sottoposta a ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.
Massime di principio
- La distinzione tra opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi dipende dall’oggetto della contestazione: la prima investe il diritto di promuovere l’esecuzione, mentre la seconda riguarda la regolarità formale del titolo, del precetto o dei singoli atti esecutivi.
- Ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione di una decisione resa su opposizione esecutiva rileva, in applicazione del principio dell’apparenza, l’interpretazione dell’atto di opposizione adottata dal giudice, salvo che tale qualificazione sia specificamente impugnata.
- La notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario con il ricevimento della raccomandata informativa; da tale momento decorre il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi.
- La data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, quando contestata e rilevante per la tempestività dell’opposizione, deve risultare da elementi idonei a dimostrarla; un timbro non sottoscritto che non attesti la consegna non è sufficiente.
- Il precetto non è nullo per il solo fatto che non esponga il procedimento logico-giuridico e il calcolo matematico utilizzati per determinare la somma intimata, se la somma dovuta in base al titolo è indicata.
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