Cassazione Civile, Ordinanza n. 08950/2022 del 18/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionari)
La controversia
La ricorrente, proprietaria di un impianto idroelettrico a monte nel territorio di Venasca e titolare della concessione di derivazione CN212, aveva impugnato davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche i provvedimenti provinciali che autorizzavano una società a realizzare e gestire un impianto idroelettrico a valle, con opere di presa dal canale di scarico dell’impianto preesistente, sub-derivazione e disciplina del couso. Il TSAP aveva respinto il ricorso. In Cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione della disciplina regionale sulla procedibilità dell’istanza di concessione, sostenendo che, in base al principio tempus regit actum e alla modifica del regolamento regionale entrata in vigore il 13 marzo 2015, la domanda dovesse essere corredata dalla proposta di convenzione di couso; (2) violazione delle garanzie partecipative previste dalla L. 241/1990, per l’omessa comunicazione formale dell’avvio dei procedimenti di sub-derivazione e autorizzazione unica e per la mancata tempestiva convocazione alle conferenze di servizi, benché il nuovo progetto incidesse sulle opere e sulla concessione della ricorrente; (3) violazione dell’art. 47, comma 1, R.D. 1775/1933 e dell’art. 29 del regolamento regionale n. 10/R/2003, per avere la Provincia determinato d’ufficio un compenso limitato alla compartecipazione proporzionale alle spese di manutenzione ordinaria delle opere utilizzate, senza includere i costi iniziali di costruzione e quelli di manutenzione straordinaria, e per la pretesa arbitrarietà o contraddittorietà dei criteri adottati. Le resistenti avevano inoltre eccepito la tardività e l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza e genericità dei motivi.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni di tardività e di difetto di autosufficienza: il termine breve decorreva dalla notificazione del dispositivo, avvenuta l’8 luglio 2020, e il ricorso notificato l’11 settembre 2020 era tempestivo, tenuto conto della sospensione feriale; gli atti e i documenti posti a fondamento delle censure erano stati indicati in modo sufficientemente specifico. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non censurava l’autonoma ratio del TSAP secondo cui la convenzione presupponeva l’accordo tra i coutenti e, in mancanza, l’amministrazione poteva disciplinare d’ufficio cautele e compenso; inoltre, la censura confondeva la dedotta improcedibilità con la mancata acquisizione amministrativa della proposta. Il secondo motivo è stato rigettato perché la ricorrente aveva avuto effettiva conoscenza del procedimento tramite la pubblicazione dell’avviso e aveva partecipato alle conferenze di servizi del 27 luglio 2016, 4 maggio 2017 e 10 ottobre 2017, anche tramite difensore e legale rappresentante; non risultava quindi una concreta lesione delle garanzie partecipative. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato nella parte relativa all’esclusione dei costi di costruzione e di manutenzione straordinaria: il compenso per il couso riguarda il beneficio derivante dall’utilizzo delle opere preesistenti e non trasferisce al nuovo concessionario gli oneri relativi alla proprietà esclusiva delle opere, né gli investimenti anteriori alla nuova concessione. La restante parte è stata dichiarata inammissibile perché diretta contro la nota provinciale e non contro la motivazione del TSAP, che aveva ritenuto non arbitrari i parametri tecnico-valutativi adottati. Il ricorso è stato integralmente rigettato. La ricorrente è stata condannata a pagare a ciascuna delle due controricorrenti euro 7.200,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 202 R.D. 1775/1933
una volta avvenuta la comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza, il termine breve di quarantacinque giorni per la proposizione del ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 202 del r.d. n.1775 del 1933, decorre dalla successiva notificazione della copia integrale del dispositivo, eseguita a norma dell'art. 183 del r.d. n.1775 del 1933
Per le sentenze del TSAP pronunciate in unico grado, il termine breve per ricorrere in Cassazione decorre dalla notificazione della copia integrale del dispositivo successiva alla comunicazione dell’avviso di deposito.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
tale principio, anche in relazione a recenti pronunzie della Corte di Strasburgo -menzionate nella più recente Corte edu, 28 ottobre 2021, Succi et al. c. Italia (ric. nn. 55064/11, 37781/13 e 26049/14)- non deve essere interpretato in modo troppo formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, non potendosi tradurre in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso.
Il requisito di specifica indicazione degli atti e documenti non impone la loro integrale trascrizione: è sufficiente individuarli in modo chiaro e indicarne la presenza negli atti processuali, senza formalismi che compromettano la tutela del diritto.
Si è quindi ritenuto che le disposizioni in materia di partecipazione procedimentale vanno interpretate ed applicate non in senso formalistico, ma avendo riguardo all'effettivo e oggettivo pregiudizio che la loro inosservanza abbia in ipotesi causato alle ragioni del soggetto privato nello specifico rapporto con la pubblica amministrazione, sicché il mancato o incompleto avviso di avvio del procedimento o preavviso di rigetto, al pari della non esplicita confutazione delle argomentazioni addotte dal privato in risposta al ricevuto avviso, non determina l'automatica illegittimità del provvedimento finale
La violazione delle garanzie partecipative non determina automaticamente l’illegittimità del provvedimento: occorre considerare il pregiudizio concreto arrecato al privato. La partecipazione effettiva o la conoscenza aliunde del procedimento può escludere una lesione rilevante.
art. 21-octies, comma 2, L. 241/1990
Tale indirizzo ha inteso contenere gli effetti della mancata partecipazione al procedimento escludendo l'illegittimità dell'agire amministrativo: a) nelle ipotesi in cui l'apporto del privato, nella fase endoprocedimentale, non possa comunque spiegare alcuna influenza concreta sul contenuto del provvedimento finale;b) quando l'adozione del provvedimento finale sia doverosa oltre che vincolata per l'amministrazione e quando il quadro normativo di riferimento non presenti margini di incertezza sufficientemente apprezzabili, ovvero, infine, nell'ipotesi in cui l'eventuale annullamento del provvedimento finale -per accertata violazione dell'obbligo formale di comunicazione- non priverebbe l'amministrazione del potere -o addirittura del dovere- di adottare un nuovo provvedimento di identico contenuto
La mancata partecipazione non comporta l’illegittimità quando l’apporto del privato non avrebbe potuto incidere sul contenuto del provvedimento o quando l’amministrazione avrebbe comunque dovuto adottare un provvedimento identico.
art. 47, comma 1, R.D. 1775/1933
Tale composito quadro normativo prevede dunque un compenso per il couso al quale è tenuto il nuovo concessionario «quando per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario per ragioni tecniche ed economiche» ovvero «per garantire il corretto e razionale uso delle risorse idriche», avvalersi delle opere di presa e di derivazione di altre utenze preesistenti.
Quando la nuova utenza si avvale per ragioni tecniche ed economiche delle opere di presa o derivazione preesistenti, il nuovo concessionario deve corrispondere un compenso al precedente. Il compenso è collegato al beneficio dell’uso delle opere e non comporta, nel caso esaminato, l’accollo dei costi di costruzione o della manutenzione straordinaria delle opere di proprietà esclusiva del concessionario originario.
art. 29 DPGR Piemonte 29 luglio 2003, n. 10/R
La ratio dell'istituto previsto dall'art.47 r.d. n.1775 del 1933 risulta essere quella di riconoscere al primo concessionario una compartecipazione negli oneri relativi al solo uso degli impianti dei quali il coutente beneficia e non già di addossare in capo al nuovo concessionario oneri che esulano dall'indiretto beneficio che l'opera realizza in favore del coutente e dell'uso mediato che fa della stessa prettamente in forza del nuovo titolo concessorio.
La disciplina regionale del couso consente all’amministrazione, in mancanza di accordo, di stabilire d’ufficio le cautele e il compenso. Quest’ultimo deve riferirsi agli oneri relativi all’uso delle opere di cui beneficia il nuovo concessionario, senza trasferirgli costi estranei a tale uso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro una sentenza del TSAP pronunciata in unico grado è tempestivo se proposto entro il termine breve decorrente dalla successiva notificazione della copia integrale del dispositivo, dopo la comunicazione dell’avviso di deposito.
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non impone la trascrizione integrale degli atti e documenti: occorre però che siano identificati con sufficiente chiarezza e che ne sia indicata la collocazione processuale.
- La censura in cassazione deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi autonome e idonee a sorreggere la decisione; la mancata impugnazione anche di una sola di esse rende inammissibile la censura che non può condurre alla cassazione della pronuncia.
- Le garanzie di partecipazione al procedimento amministrativo non vanno applicate in modo formalistico: la loro violazione determina l’illegittimità del provvedimento solo se abbia arrecato un pregiudizio concreto, tenendo conto anche dell’effettiva conoscenza del procedimento e della possibilità che l’apporto dell’interessato incida sul risultato.
- Quando una nuova utenza idrica utilizza opere di presa o derivazione di un concessionario preesistente, il nuovo concessionario deve corrispondere un compenso per il couso, indipendentemente dall’entità o dall’incremento della derivazione.
- Il compenso per il couso remunera il beneficio derivante dall’utilizzo delle opere preesistenti e non comporta l’accollo al nuovo concessionario dei costi di costruzione già sostenuti o della manutenzione straordinaria delle opere di proprietà esclusiva del concessionario originario.
- In mancanza di accordo tra i coutenti, l’amministrazione può determinare d’ufficio le cautele e il compenso per il couso; la contestazione in cassazione deve investire la motivazione della sentenza che ha ritenuto non arbitrari i criteri amministrativi, non limitarsi a censurare direttamente l’atto dell’amministrazione.
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