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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30156/2025 del 15/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un gruppo di medici specializzati aveva convenuto la pubblica amministrazione chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dalla tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata remunerazione dei corsi di specializzazione frequentati in anni antecedenti all’anno accademico 1991/1992. Il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda ritenendo prescritta la pretesa; la Corte d’appello di Roma aveva confermato il rigetto. Con il ricorso per cassazione i medici sostenevano, con due motivi, che la legge n. 370/1999 non potesse incidere sulla quantificazione del danno né sulla decorrenza della prescrizione e che il termine prescrizionale non potesse iniziare prima del superamento delle incertezze giurisprudenziali su giurisdizione, azione esperibile, prescrizione e legittimazione passiva; in via subordinata, con riferimento a una posizione individuale, contestavano comunque la decorrenza del termine anche decennale dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 257/1991.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive in materia di medici specializzandi si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999, la quale ha reso definitivo l’inadempimento residuo dello Stato nei confronti dei soggetti non beneficiari delle pronunce amministrative irrevocabili. Ha escluso che le asserite incertezze su giurisdizione, natura dell’azione, soggetto passivo o quantificazione della remunerazione potessero impedire la decorrenza della prescrizione, osservando inoltre che nessun atto interruttivo risultava compiuto prima dell’introduzione del giudizio nel 2015. Ha quindi condannato i ricorrenti alle spese, al rimborso delle spese prenotate a debito e al pagamento della sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è la norma invocata per denunciare violazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    il ricorso è dichiarato inammissibile perché le censure contrastano con un orientamento giurisprudenziale consolidato.

  • art. 332 c.p.c.

    per i litisconsorti facoltativi non occorre ordinare la notificazione dell’impugnazione quando l’impugnazione è ormai preclusa per essi.

  • art. 11, L. 19 ottobre 1999, n. 370

    ha riconosciuto il diritto alla borsa di studio solo ai beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo, rendendo definitivo l’inadempimento residuo dello Stato.

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    ha realizzato la trasposizione interna delle direttive sui medici specializzandi, ma non ha eliminato la precedente situazione di inadempienza per il periodo 1983-1991.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    viene applicata la condanna alla somma ulteriore per responsabilità aggravata, in ragione della persistenza di ricorsi su questioni già consolidate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    viene dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 4, L. n. 260 del 1958

    la diversa evocazione in giudizio di un organo statuale non impedisce la sanatoria della mera irregolarità processuale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria in camera di consiglio.

  • art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU

    è citato nel ricorso come parametro normativo, ma la Corte non ne ravvisa una violazione.

  • artt. 2934, 2935 e 2938 c.c.

    sono richiamati nel motivo per contestare il dies a quo della prescrizione; la Corte conferma invece la decorrenza dal 27 ottobre 1999.

Massime di principio

  • Nel contenzioso sui medici specializzandi, il diritto al risarcimento da tardiva o incompleta attuazione delle direttive comunitarie si prescrive in dieci anni e il termine decorre, per i soggetti rimasti esclusi dall’intervento satisfattivo del legislatore, dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 L. n. 370/1999.
  • Le incertezze sulla giurisdizione, sulla qualificazione dell’azione, sull’individuazione del legittimato passivo o sulla misura della remunerazione non impediscono, di per sé, la decorrenza della prescrizione, quando il danneggiato sia comunque in grado di far valere stragiudizialmente o giudizialmente la propria pretesa.
  • Il consolidamento giurisprudenziale di una regola sul dies a quo della prescrizione rende inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga doglianze già ripetutamente disattese.
  • L’eventuale errore nell’individuazione del giudice munito di giurisdizione non sospende né blocca la prescrizione, potendo l’errore essere rimediato con gli strumenti processuali previsti dall’ordinamento.
  • Quando lo Stato abbia parzialmente adempiuto con una disciplina legislativa che selezioni soltanto alcuni aventi diritto, per gli esclusi l’inadempimento residuo diventa definitivo e da tale momento può decorrere il termine prescrizionale della pretesa risarcitoria.
  • La proposizione di ricorsi seriali su questioni già coperte da nomofilachia può giustificare, oltre alla declaratoria di inammissibilità, anche la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

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