Sentenza n. 60/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda in data 29 aprile 2025 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dalla ricorrente in Spagna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, presentata il 29 aprile 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione avverso il silenzio del Ministero dell’Istruzione e del Merito, deducendo che, nonostante la presentazione della domanda di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna e il decorso dei termini normativamente previsti, l’Amministrazione non aveva concluso il procedimento con un provvedimento espresso. Ha lamentato che l’inerzia le impediva l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento scolastico. Il Ministero si è costituito senza che, alla data della decisione, risultasse adottato alcun provvedimento né formulata una richiesta di integrazione documentale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell’obbligo di provvedere: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine senza pronuncia dell’Amministrazione. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia dei termini specifici dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: entro trenta giorni l’autorità deve verificare la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere integrazioni; il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. In assenza di richieste di integrazione, il termine massimo complessivo è stato individuato in quattro mesi. Il Ministero è stato condannato a provvedere mediante un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato, per l’eventuale persistente inadempienza, il Direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, incaricato di provvedere entro i successivi 90 giorni. Amministrazione e commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 500, oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
Il decorso del termine di conclusione del procedimento impone all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso; il TAR richiama il termine generale di trenta giorni.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e richiedere, se necessarie, le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il procedimento di riconoscimento deve concludersi con un provvedimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica e l’eventuale richiesta di integrazioni, il termine complessivo massimo può arrivare a quattro mesi.
L’azione avverso il silenzio consente di ottenere l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere e la fissazione di un termine per l’adozione del provvedimento espresso.
Massime di principio
- La presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento, in assenza di un provvedimento espresso dell’Amministrazione, sono sufficienti a integrare il silenzio-inadempimento e l’obbligo giudiziale di provvedere.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 d.lgs. 206/2007, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e comunicare l’eventuale necessità di integrazioni; il riconoscimento deve essere deciso entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
- In assenza di una richiesta di integrazione documentale, il termine complessivo per la conclusione del procedimento di riconoscimento può essere individuato, nel caso esaminato, in un massimo di quattro mesi dalla domanda.
- Il giudice che accerta il silenzio-inadempimento deve fissare all’Amministrazione un termine per l’adozione di un provvedimento espresso e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
- Nel decidere una domanda di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’Amministrazione deve conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, oltre che ai principi stabiliti dalla giurisprudenza applicabile dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
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