Cassazione Civile, Ordinanza n. 23424/2024 del 30/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento, da parte dell'azienda sanitaria, di somme dovute a titolo di sorte capitale per distinte contabili riepilogative relative a prestazioni farmaceutiche. La società creditrice otteneva decreto ingiuntivo, poi opposto dall'ente sanitario. Il Tribunale, preso atto dell'avvenuto pagamento del capitale, revocava il decreto e negava gli interessi, ritenendo carente la prova di una valida costituzione in mora. In appello la società deduceva, con quattro motivi, la legittimazione passiva dell'azienda sanitaria e il diritto agli interessi convenzionali e legali. La Corte d'appello riconosceva la legittimazione passiva dell'azienda sanitaria, ma confermava il rigetto della domanda sugli interessi perché non risultava provata una valida intimazione scritta di messa in mora. Con il ricorso per cassazione la società lamentava, con un unico motivo, omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 116 c.p.c. e 1219 c.c., sostenendo che il documento prodotto costituiva valida costituzione in mora, essendo una richiesta scritta chiara di pagamento con indicazione che sarebbero maturati interessi di ritardato pagamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse già esaminato il documento invocato dalla ricorrente e che la valutazione della sua idoneità a integrare la costituzione in mora fosse un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e sottratto al sindacato di legittimità. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva negato gli interessi per difetto di prova di una valida mora e ha condannato la ricorrente alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo non può tradursi in una rivalutazione del merito quando il fatto/documento è stato comunque considerato dal giudice di merito.
La censura non può essere usata per ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
Per i crediti pecuniari verso pubbliche amministrazioni è necessaria una costituzione in mora mediante intimazione scritta; la valutazione dell'idoneità dell'atto è rimessa al giudice di merito.
Richiamato per il principio secondo cui, per i debiti pecuniari della pubblica amministrazione, la disciplina contabile deroga alla regola generale sul luogo dell'adempimento, qualificando l'obbligazione come "querable".
Il documento prodotto nelle memorie ex art. 183 è stato oggetto di valutazione da parte del giudice di merito, ma ritenuto non idoneo a costituire in mora.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Usato dal giudice di merito, in combinato con la normativa statale, per affermare la legittimazione passiva dell'azienda sanitaria quale soggetto pagatore.
art. 1, comma 10, D.L. n. 324/1993 convertito in L. n. 423/1993
Usato dal giudice di merito, in combinato con la normativa regionale, per individuare l'azienda sanitaria come soggetto tenuto al pagamento.
Massime di principio
- Nei debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni la mora non si produce automaticamente con il semplice ritardo nel pagamento: occorre una costituzione in mora mediante intimazione scritta.
- La validità della costituzione in mora richiede la chiara indicazione del debitore, l'esplicitazione della pretesa e una richiesta scritta di adempimento inequivoca; non sono necessarie formule solenni, ma l'atto deve manifestare chiaramente la volontà di far valere il credito.
- La valutazione circa l'idoneità di una diffida o intimazione a costituire in mora il debitore è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è normalmente sindacabile in cassazione.
- Il ricorso per cassazione non può essere fondato sulla mera contestazione della valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito sotto l'apparente veste di omesso esame di un fatto decisivo o di violazione dell'art. 116 c.p.c.
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