Cassazione Penale, Sentenza n. 30209/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza di patteggiamento del GIP che aveva inflitto la pena concordata (3 anni e 6 mesi di reclusione e euro 14.000 di multa) per importazione di sostanza stupefacente (eroina e 6-MAM, totale 435 grammi) e aveva, inoltre, applicato d'ufficio la misura di sicurezza della libertà vigilata per 2 anni. Il ricorrente contestava: 1) il difetto di motivazione e la violazione di legge in relazione alla sussistenza della pericolosità sociale, presupposto della misura di sicurezza, rilevando che il GIP si era limitato a considerazioni generiche sulla gravità del reato e della pena senza valutare elementi personali (permesso di soggiorno, stato civile e figli, attività lavorativa, assenza di precedenti o pendenze); 2) l'erronea qualificazione giuridica del fatto, con critica generica alla qualificazione senza specifiche argomentazioni
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato: la misura di sicurezza (libertà vigilata) non era parte dell'accordo di patteggiamento ed è stata applicata d'ufficio dal giudice; ciò ha imposto un obbligo motivazionale specifico in ordine alla pericolosità sociale ai sensi dell'art. 133 cod. pen., obbligo che nel caso concreto non è stato soddisfatto perché la motivazione era generica e apodittica. Pertanto la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza e ha rinviato al Tribunale di Busto Arsizio per un nuovo giudizio sulla misura. Il resto del ricorso (compresa la qualificazione giuridica e la pena concordata) è stato rigettato perché il secondo motivo era generico e non dimostrava un errore manifesto di qualificazione
Norme richiamate
Disciplina del patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti). La sentenza di patteggiamento è soggetta ai limiti di impugnazione previsti dall'art. 448, comma 2-bis quando la misura è frutto dell'accordo tra le parti
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso sentenze di patteggiamento stipulate dopo il 3/8/2017 ai soli profili indicati (espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica manifesta, illegalità della pena o della misura di sicurezza); la Corte applica tale limiti ma ricorda che quando la misura non è frutto dell'accordo può essere impugnata anche per vizio di motivazione
Indica i criteri per la valutazione della pericolosità sociale e gli elementi da considerare: la Corte ha richiamato l'obbligo del giudice di motivare la sussistenza della pericolosità alla luce di tali elementi quando applica una misura di sicurezza d'ufficio
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma che sanziona reati riguardanti droghe (importazione di sostanze stupefacenti); è la fattispecie penale contestata all'imputato e confermata nella sentenza di patteggiamento
Concorso di persone nel reato; norma richiamata nella qualificazione del fatto nella sentenza di patteggiamento
Disciplina dei motivi di impugnazione per cassazione ordinaria (vizio di motivazione). La Corte osserva che, se la misura di sicurezza è stata applicata dal giudice in assenza di accordo, essa è sindacabile anche per via di motivazione ai sensi della disciplina generale
Massime di principio
- Se in un patteggiamento il giudice applica una misura di sicurezza che non era oggetto dell'accordo, il provvedimento è soggetto a controllo in Cassazione anche per vizio di motivazione: il giudice deve motivare specificamente la pericolosità sociale richiamando gli elementi dell'art. 133 cod. pen.
- I ricorsi per cassazione contro sentenze di patteggiamento sono ammessi solo per i limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis; contestazioni generiche alla qualificazione giuridica senza dimostrare un errore manifesto (chiaramente eccentrico rispetto al capo di imputazione) sono inammissibili
- La presenza di circostanze personali favorevoli (permesso di soggiorno, legami familiari, lavoro regolare, assenza di precedenti) deve essere presa in considerazione dal giudice quando valuta la necessità di una misura di sicurezza; una motivazione che si limiti a richiamare la gravità del reato e della pena non è sufficiente
- In casi simili la difesa dovrebbe documentare e mettere in evidenza le circostanze personali e sociali utili a confutare la pericolosità sociale e, se possibile, chiedere espressamente che la misura non sia inclusa nell'accordo di patteggiamento o che il giudice motivi compiutamente la sua scelta
- L'annullamento in Cassazione può essere limitato alla misura di sicurezza: la condanna sostanziale e la pena concordata possono rimanere confermate con rinvio al giudice di merito per riesame della sola misura
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