Cassazione Penale, Sentenza n. 30161/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma in appello della condanna per omicidio colposo (art. 589 c.p.) a seguito di incidente stradale. Si censurava: 1) mancata ammissione della rinnovazione dell'istruttoria per acquisire la perizia della difesa ritenuta dirimente sulla dinamica (2.1); 2) vizio di motivazione e travisamento delle risultanze in relazione all'addebito di violazione dell'art. 149 c.d.s. e dell'eccesso di velocità oltre il limite di 90 km/h (2.2); 3) mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 589-bis, comma 7 c.p., per responsabilità non esclusiva (2.3); 4) mancata valutazione e/o erronea applicazione dell'art. 133 c.p. rispetto alle attenuanti generiche (2.4).
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la sentenza di appello contenesse motivazione adeguata e congrua sulla ricostruzione della dinamica del sinistro (valutazione dei danni, assenza di frenate, tracce di pneumatici e posizione di quiete) e abbia correttamente respinto la richiesta di rinnovazione istruttoria ritenendola non necessaria perché la versione alternativa non aveva adeguati agganci probatori. Ha confermato l'accertamento della violazione della distanza di sicurezza e dell'eccesso di velocità nonché l'esclusiva responsabilità dell'imputato, con conseguente negazione dell'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7 c.p. e delle attenuanti generiche, motivando anche in base ai precedenti dell'imputato. A carico del ricorrente è disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 589, commi 1 e 2, cod. pen.
Norma applicata per il reato di omicidio colposo; la Corte ha ritenuto provata la condotta colposa (eccesso di velocità e mancata distanza di sicurezza) causativa del decesso.
art. 149, comma 9, cod. strada
Richiamata come regola cautelare violata (mantenimento della distanza di sicurezza); la Corte ha valutato che l'imputato non abbia rispettato tale obbligo.
art. 589-bis, comma 7, cod. pen.
Previsione relativa all'attenuante quando la responsabilità non sia esclusiva; la Corte territoriale ha escluso l'applicabilità perché ha ritenuto accertata l'esclusiva responsabilità dell'imputato.
Criteri di valutazione delle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto di negare le attenuanti in base ad elementi di preponderante rilevanza (precedenti e condotta) senza dover rispondere a ogni singola deduzione difensiva.
art. 603, comma 1, cod. proc. pen.
Disciplina della rinnovazione dell'istruttoria in appello: la Corte ha confermato che la rinnovazione è subordinata alla sussistenza di incompletezza dell'istruttoria e che la ricostruzione alternativa della difesa non giustificava l'approfondimento richiesto.
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina liberamente questioni di fatto: le ricostruzioni tecniche e le valutazioni probatorie del giudice di merito sono insindacabili se sorrette da motivazione congrua e logica.
- La richiesta di rinnovazione istruttoria in appello richiede che la versione alternativa sia ancorata a elementi già acquisiti o a chiari indizi di incompletezza; ipotesi meramente speculative o non provate non giustificano nuovi accertamenti.
- Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante di non esclusività della responsabilità (art. 589-bis, comma 7), il ricorrente deve dimostrare che la responsabilità non è esclusiva: prove o elementi concreti contrari alla ricostruzione di merito sono necessari.
- Il diniego delle attenuanti generiche può fondarsi su elementi di preponderante rilievo (es. precedenti, modalità di condotta) senza che il giudice debba riportare risposta a ogni singola doglianza difensiva.
- Nei sinistri stradali, elementi oggettivi (danni sui veicoli, tracce sull'asfalto, assenza di frenata) possono legittimare valutazioni sulla dinamica e sulla velocità; una perizia difensiva contraria deve collegarsi a riscontri fattuali per ribaltare il giudizio.
- In sede di legittimità la strategia difensiva diretta solo a rinnovare valutazioni tecniche non supportate da nuovi elementi probatori ha scarse possibilità di successo se la motivazione di merito è articolata e confronta le consulenze.
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