Cassazione Penale, Sentenza n. 30162/2023 del 12/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per guida in stato di ebbrezza, aggravata dall'orario notturno e dall'aver provocato un incidente stradale (sinistro a Langhirano il 29/07/2017). Il ricorrente deduceva: nullità dell'accertamento alcolimetrico per mancato avviso della facoltà di farsi assistere da difensore (art. 114 disp. att. c.p.p.); vizio di sanatoria delle nullità in conseguenza della richiesta del rito abbreviato; mancata considerazione di pronunce di legittimità favorevoli (Zanni, Venditto) sull'intempestività dell'accertamento; errata valutazione della prova ai fini dell'aggravante ex art. 186, comma 2-bis c.d.s.; omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.; vizio nel bilanciamento delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante notturna. Sono state inoltre prospettate questioni di legittimità costituzionale relative ad art. 464 c.p.p. e l'eccezione di prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la nullità relativa dell'accertamento alcolimetrico fosse stata sanata dalla richiesta di giudizio abbreviato (art. 438, comma 6-bis e art. 464 c.p.p., legge n.103/2017) e quindi inidonea a far cadere la condanna. Ha confermato che per l'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis c.d.s. è sufficiente il collegamento materiale tra lo stato di alterazione e il verificarsi del sinistro, senza richiedere un accertamento di pieno nesso eziologico; ha ritenuto fondata la prova dello stato di ebbrezza anche alla luce degli esiti degli accertamenti medico-legali. Ha inoltre ritenuto implicitamente rigettata la richiesta della non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) in quanto la motivazione complessiva del giudice di merito evidenziava la gravità della condotta. Per tali ragioni ha respinto tutte le censure principali, confermando la condanna e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.
introdotto dalla legge n. 103/2017, entrato in vigore il 3/8/2017
La richiesta di giudizio abbreviato proposta in udienza preliminare sanifica le nullità non assolute e rende non rilevabili le inutilizzabilità, salvo divieti probatori assoluti; pertanto la nullità dell'accertamento alcolimetrico di natura 'intermedia' è stata sanata
art. 464, comma 1, cod. proc. pen.
Collegamento all'art. 438 c.p.p.: la norma, nella versione risultante dalla riforma, richiama la sanatoria operata dalla richiesta di giudizio abbreviato anche quando tale richiesta segue opposizione a decreto penale
art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione che impone l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore; la sua omissione costituisce una nullità rilevabile ma, se intermedia, può essere sanata dal rito abbreviato
artt. 180, 181, 182, 183 cod. proc. pen.
Norme generali sulle nullità e la loro sanatoria: il ricorso invocava la loro applicazione ma la Corte ha ritenuto prevalente la disciplina speciale del rito abbreviato che opera la sanatoria
art. 186, comma 2-bis, cod. strada
aggravante per aver provocato un incidente stradale
Per l'aggravante non è richiesto un accertamento pieno del nesso causale: è sufficiente il collegamento materiale tra lo stato di alterazione e il sinistro, cioè che la condizione alcolica abbia inciso sulla capacità di evitare l'incidente
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto
La richiesta di applicazione della causa di non punibilità può essere implicitamente respinta dal giudice quando la motivazione complessiva evidenzi elementi che escludono la particolare tenuità; non è necessario un pronunciamento espresso se il rigetto risulta dalla struttura argomentativa
Richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione probatoria della Corte territoriale; la Cassazione ha però ritenuto che la valutazione dei fatti e delle prove (anche medico-legali) fosse adeguata e non viziata
Massime di principio
- La richiesta di giudizio abbreviato, se proposta nei termini previsti e in presenza della disciplina introdotta dalla legge n.103/2017, può sanare nullità processuali di natura non assoluta (nullità 'intermedie'), rendendo inammissibile l'impugnazione fondata su tali nullità se la richiesta è anteriore o tempestiva
- L'omissione dell'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore (art.114 disp. att.) costituisce nullità rilevabile, ma può essere sanata dal rito abbreviato se non assume carattere di nullità assoluta
- Per l'aggravante di aver provocato un incidente stradale ex art.186, comma 2-bis c.d.s. non è necessario dimostrare un nesso eziologico pieno tra guida in stato di ebbrezza e incidente: è sufficiente dimostrare il collegamento materiale tra lo stato di alterazione e il sinistro
- La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis) può essere ritenuta implicitamente respinta quando la motivazione complessiva del giudice evidenzia la gravità della condotta; pertanto è fondamentale proporre argomentazioni concrete e specifiche in primo e secondo grado
- I giudizi di bilanciamento delle attenuanti e aggravanti rientrano nel sindacato di merito e sono difficilmente ribaltabili in Cassazione se la motivazione è adeguata e non manifesta illogica
- Quando si impugna una sentenza sostenendo vizi procedurali collegati a prove tecniche, l'appellante deve documentare concretamente la rilevanza e la incidenza del vizio sulle risultanze probatorie, fornendo elementi precisi, gravi e concordanti per ottenere l'accoglimento
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