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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30157/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186 cod. strada) aggravata dall'orario notturno. Il ricorrente contestava in particolare la validità delle rilevazioni etilometriche per mancata prova dell'omologazione e delle revisioni periodiche dello strumento (assenza del libretto metrologico e delle date/enti delle verifiche) e lamentava il diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello: le prescrizioni di omologazione e verifica dell'etilometro (art. 379 Reg. esec. cod. strada) non esonerano il ricorrente dall'onere di allegare elementi concreti che dimostrino vizi o malfunzionamenti dello strumento; la semplice mancata produzione del libretto metrologico o la richiesta di conoscere tali dati non soddisfano l'onere di allegazione. La sentenza di merito risulta inoltre congrua nella spiegazione della identicità delle due rilevazioni (1,44 g/l) e nel negare le attenuanti generiche per mancanza di collaborazione, assenza di resipiscenza e valore alcolemico elevato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186 L. 285/1992 (Codice della Strada)

    Norma che sancisce il reato di guida in stato di ebbrezza; la sentenza ha confermato la condanna ai sensi del comma pertinente, con aggravante per l'orario notturno e in considerazione del tasso alcolemico riscontrato (1,44 g/l).

  • art. 379 Reg. esec. cod. strada, d.P.R. 495/1992 (commi 6-8)

    Prevede omologazione e verifiche periodiche dell'etilometro. La Corte ha ribadito che tali prescrizioni sono rilevanti ma non comportano che l'accusa debba automaticamente allegare i dati di omologazione e revisione: l'imputato che contesta la rilevazione deve allegare elementi concreti che facciano ritenere un vizio di strumentazione o di metodo.

  • artt. 438, 192, 530 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate dalla difesa in motivi di impugnazione; la Corte ha ritenuto il ricorso generico e le contestazioni non adeguatamente specificate rispetto ai presupposti procedurali invocati, dichiarandolo inammissibile.

  • D.M. 196/1990

    Citato dalla difesa come riferimento normativo/metrologico per gli strumenti; la decisione non si sofferma su un'applicazione autonoma di tale decreto perché ha valutato insufficiente l'allegazione difensiva circa vizi dello strumento.

Massime di principio

  • L'omologazione e le verifiche periodiche dell'etilometro sono prescrizioni normative: però, in sede penale, se l'imputato contesta la rilevazione egli ha l'onere di allegare elementi concreti che rendano probabile un malfunzionamento o vizio dello strumento; la mera richiesta del libretto metrologico o l'assenza di suoi estremi nel verbale non è di per sé sufficiente.
  • L'onere probatorio sull'accusa non è automaticamente spostato dalla presenza delle prescrizioni tecniche: l'accusa deve dimostrare la responsabilità (tasso alcolemico), ma la difesa deve proporre elementi specifici per inficiare l'attendibilità della misura (es. evidenze tecniche, discrepanze fondate, rapporti di taratura contrari).
  • Valori identici in due misurazioni ravvicinate non costituiscono automaticamente prova di inattendibilità: per concludere ciò occorrono dati tecnici o scientifici che mostrino l'incompatibilità temporale tra le rilevazioni e le curve di decrescita, tenendo conto dei tempi reali tra i prelievi e dell'assunzione di alcool.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche è discrezionale e il giudice di merito può motivatamente escluderle indicando i principali elementi ostativi (ad es. elevato tasso alcolemico, mancata collaborazione, assenza di resipiscenza); il ricorso deve censurare specificamente la motivazione per avere chances di successo.
  • In caso di giudizio abbreviato 'secco' o altri riti speciali la possibilità di acquisire documentazione tecnica può essere limitata: la difesa dovrebbe comunque sollevare immediatamente precise acquisizioni (es. richiesta formale del libretto metrologico, istanza di verifica tecnica) e fornire elementi tecnici a supporto della contestazione.

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