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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30158/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione e erroneo calcolo del termine prescrizionale: il ricorrente deduce che la Corte di appello ha applicato il raddoppio del termine prescrizionale previsto dall'art. 157, comma 6, c.p. al di fuori dei casi previsti dalla legge, poiché nel corso del giudizio non è mai stata contestata né ritenuta l'aggravante di cui all'art. 589, comma 2, c.p. (omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale). Sostiene inoltre carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al criterio di computo della prescrizione e che la prescrizione si è estinta tra il primo e il secondo grado di giudizio (12/12/2017), dato il termine prescrizionale ordinario massimo di anni 7 e mesi 6 riferibile alla sola fattispecie di cui all'art. 589, comma 1, c.p. (la sola contestata). Il difensore ha poi depositato nuovi motivi il 27/02/2023 insistendo sulle medesime ragioni.

La decisione

La Corte di legittimità dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Conferma la valutazione della Corte d'appello secondo cui, nonostante la mancata indicazione formale del comma 2 dell'art. 589 c.p. e della norma del codice della strada, la contestazione in fatto era chiara: l'imputato aveva effettuato una svolta a sinistra senza concedere la precedenza al motociclo proveniente nel senso opposto, elemento materiale idoneo a ricomprendere l'aggravante 'stradale'. Ne consegue che non vi è stata lesione del diritto di difesa e che il raddoppio del termine prescrizionale è stato correttamente applicato. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 589 cod. pen. (comma 1 e comma 2)

    Art. 589, comma 1 sanziona l'omicidio colposo; comma 2 prevede l'aggravante quando il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. La Corte ha ritenuto che, pur non essendo stata formalmente indicata l'aggravante, i fatti contestati ricomprendessero la violazione delle norme stradali, consentendo di valorizzare l'aggravante ai fini del raddoppio della prescrizione

  • art. 157 cod. pen. (commi 1, 2 e 6)

    Disciplina il termine di prescrizione e i casi di aumento (raddoppio) del termine. La controversia verteva sull'applicabilità del comma 6 (raddoppio) in assenza della formale contestazione dell'aggravante; la Corte ha ritenuto legittimo applicare il regime più grave laddove la materialità dei fatti dimostri la presenza dell'aggravante

  • art. 145 Codice della Strada

    Stabilisce la regola di precedenza nelle svolte a sinistra. Pur non essendo stata espressamente richiamata nel capo di imputazione, la violazione della norma di comportamento è stata desunta dai fatti e ritenuta nell'imputazione in fatto

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019

    Principio secondo cui la contestazione in fatto delle circostanze aggravanti è ammissibile se i comportamenti materiali, le caratteristiche dei mezzi o degli oggetti sono indicati in modo da ricomprendere tutti gli elementi costitutivi dell'aggravante, garantendo così l'esercizio del diritto di difesa

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019 (Saracino)

    Conferma l'orientamento sulla possibilità di valorizzare circostanze aggravanti attraverso la contestazione in fatto quando la materiale ricostruzione consenta di individuare gli elementi costitutivi dell'aggravante senza pregiudizio per la difesa

Massime di principio

  • La mancata indicazione formale dell'aggravante nel capo di imputazione non impedisce l'applicazione delle conseguenze normative (es. raddoppio della prescrizione) se dalla descrizione dei fatti emerge in modo chiaro e univoco l'elemento materiale che integra l'aggravante (contestazione in fatto).
  • Per opporre l'inapplicabilità del raddoppio prescrizionale ai sensi dell'art. 157, comma 6, c.p., il difensore deve dimostrare che l'aggravante non è stata in alcun modo rappresentata nei fatti o che l'omissione ha pregiudicato in concreto il diritto di difesa; mere censure formali sono inadeguate.
  • Nel calcolo della prescrizione occorre determinare la fattispecie effettivamente contestata e la corrispondente pena edittale: se dai fatti ricostruiti emerge un'aggravante, il termine prescrizionale può essere aumentato anche se la norma aggravante non è stata espressamente citata.
  • I ricorsi che non affrontano puntualmente la motivazione della sentenza impugnata (ossia risultano generici e non confutano le argomentazioni del giudice) sono a rischio di inammissibilità per manifesta genericità o infondatezza.
  • In ipotesi di omessa menzione formale di norme del codice della strada nel capo di imputazione, va valutato se la descrizione fattuale consente al prevenuto di conoscere la portata dell'accusa e di esercitare efficacemente la difesa; se ciò è garantito, non sussiste lesione del diritto di difesa.

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