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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30160/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cruzzolin era stato ritenuto responsabile di aver provocato, alla guida della propria Mercedes, un incidente con la Peugeot 206 (tg. E3217KP) causando lesioni agli occupanti e di essersi allontanato senza prestare assistenza (art. 189, commi 6 e 7, Cod. Strada), e di aver poi denunciato falsamente il furto della propria autovettura (art. 367 c.p.). Nel ricorso per cassazione la difesa deduceva vizi di motivazione, contestava l'uso dei tabulati telefonici e la qualificazione del dolo o della consapevolezza della presenza di feriti, nonché la configurabilità della simulazione di reato e la quantificazione della sospensione della patente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le valutazioni di merito (Tribunale e Corte d'appello) fossero motivate, coerenti e fondate su elementi indiziari convergenti: dinamica violenta dell'urto (idonea a dimostrare la prevedibilità del danno e il dolo eventuale), comportamento del conducente dopo l'incidente (allontanamento e mancata chiamata dei soccorsi) e riscontri tecnici e telefonici compatibili con la presenza del ricorrente sul luogo del sinistro. Quanto alla simulazione di reato, la Corte ha condiviso che la denuncia non fosse immediatamente palesemente inverosimile e che avesse determinato attività investigativa, integrando il delitto di cui all'art. 367 c.p. È stata inoltre confermata la legittima applicazione del cumulo materiale per la sospensione della patente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 189, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), commi 6 e 7

    La Corte ha ritenuto integrati gli elementi delittuosi relativi alla fuga dopo incidente con danno alle persone: la dinamica violenta e le conseguenze sul veicolo consentono di inferire la prevedibilità del danno e il dolo eventuale; la mancata prestazione di soccorso è sanzionata quando il conducente, consapevole o prevedente il danno, si allontana senza assistenza.

  • art. 367 cod. pen. (simulazione di reato)

    Per la configurabilità della simulazione di reato è sufficiente che la falsa denuncia determini l'astratta possibilità di attività investigativa da parte degli organi inquirenti; non serve che la denuncia sia creduta fino al termine delle indagini, ma che non appaia immediatamente e palesemente inverosimile.

  • art. 483 cod. pen. (riferimento processuale alla qualificazione originaria del fatto)

    Richiamato in quanto il fatto era originariamente contestato sotto diversa qualificazione penale e poi riqualificato; la Corte prende atto della riqualificazione operata in sede di merito.

  • artt. 192, 530, 533 cod. proc. pen.

    Norme richiamate dalla difesa con riferimento a presunte violazioni processuali e di valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto infondate le censure sulla valutazione delle prove e sul rispetto del principio in dubio pro reo, ritenendo la motivazione di merito adeguata.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di inammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto il ricorso generico e riproducente argomentazioni già esaminate in appello senza fornire specifica e autonoma confutazione.

  • art. 131-bis cod. pen. e artt. 129 cod. proc. pen., 62-bis cod. pen.

    Richiamate dalla difesa in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e dell'istituto della non menzione; la Corte ha rilevato che tali questioni sono state sollevate tardivamente (per la prima volta in cassazione) e sono quindi inammissibili.

  • art. 8 L. 24 novembre 1981, n. 689 e art. 81 cod. pen.

    Richieste dalla difesa in tema di cumulo delle sanzioni accessorie; la Corte ha confermato l'applicazione del cumulo materiale per la sospensione della patente in materia di violazioni del Codice della Strada, escludendo l'operatività dell'art. 8 L. 689/1981 e delle regole penalistiche di limitazione delle pene (art. 81 c.p.) alle sanzioni accessorie applicate con sentenza penale.

Massime di principio

  • In incidenti stradali con impatti violenti la prevedibilità del danno alle persone può integrare il dolo eventuale richiesto per il reato di fuga e omissione di soccorso; la dinamica e le conseguenze sul veicolo sono elementi probatori rilevanti.
  • I tabulati e le analisi delle celle telefoniche costituiscono elementi indiziari utilizzabili se mostrano compatibilità spaziale e temporale con il luogo e il momento del fatto; la loro incertezza intrinseca (copertura di aree, alternanza di agganci) non ne esclude automaticamente il valore probatorio quando si inseriscono in un quadro indiziario convergente.
  • Per la simulazione di reato (art. 367 c.p.) è sufficiente che la denuncia falsa abbia legittimato un'attività investigativa astrattamente diretta ad accertare il fatto denunciato; la denuncia non deve essere immediatamente e palesemente inverosimile perché sussista il reato.
  • Un ricorso per cassazione che ripropone in termini generici le stesse questioni già valutate e motivatamente rigettate in appello è inammissibile per assenza di specificità; è necessario affrontare e confutare in modo argomentato le ragioni poste dal giudice di merito.
  • La sospensione della patente quale sanzione amministrativa accessoria, quando prevista per più violazioni del Codice della Strada, si cumula materialmente nei termini previsti dalle singole disposizioni: non si applicano automaticamente le norme sul cumulo giuridico o le regole penologiche attenuanti tipiche delle pene.
  • Questioni e argomentazioni sollevate per la prima volta in Cassazione, senza essere state tempestivamente dedotte in grado di merito, rischiano l'inammissibilità per essere nuove e non specificamente coltivate in sede di appello.

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