Cassazione Civile, Ordinanza n. 24341/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (gestore idrico)
La controversia
La controversia nasce dal rinvenimento di tallio nell’acqua potabile distribuita in una frazione del Comune di Pietrasanta. Dopo gli accertamenti tecnici e un’ordinanza comunale di non potabilità, il gestore del servizio aveva sospeso l’addebito del canone acqua per un certo periodo e aveva previsto rimborsi per gli anni precedenti solo a fronte di transazione. La ricorrente, che non aveva aderito all’accordo, chiedeva la restituzione dei canoni pagati tra luglio 2011 e giugno 2014. Il Giudice di pace aveva rigettato la domanda, ritenendo: a) che il tallio non fosse sostanza espressamente indicata come tale da rendere l’acqua non potabile e, quindi, non imponesse controlli periodici; b) che, sulla base dell’accertamento tecnico preventivo e delle altre prove, la quantità di tallio non fosse tale da rendere l’acqua non potabile. Il Tribunale aveva confermato la decisione. In cassazione la ricorrente proponeva sei motivi: 1) violazione dell’art. 1460 c.c. e dell’art. 4, comma 2, lett. a), d.lgs. 31/2001, sostenendo che il tribunale avesse erroneamente confuso acqua non potabile e acqua avvelenata, mentre la presenza di tallio sopra la soglia indicata dall’Istituto Superiore di Sanità sarebbe bastata a integrare il pericolo per la salute; 2) e 3) omesso esame di fatti decisivi, per non avere considerato la concentrazione di tallio superiore a 0,002 mg/l risultante dalle analisi; 4) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per mancato ricorso alle presunzioni sulla soglia superata; 5) violazione dell’art. 115 c.p.c. per asserito travisamento del dato sulla soglia, che sarebbe stata riferita alle urine e non all’acqua; 6) ulteriore omesso esame circa l’obbligo di controllo, che secondo la ricorrente sarebbe sorto dal rinvenimento del tallio nella zona.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il tallio, non essendo una sostanza espressamente indicata come tale da rendere l’acqua non potabile, rientra tra le "altre sostanze" la cui presenza è vietata solo se, per quantità e concentrazione, rappresentano un potenziale pericolo concreto per la salute; il tribunale aveva correttamente applicato questa regola, accertando in fatto, tramite ATP e pareri tecnici, l’assenza di pericolosità concreta. Ha dichiarato inammissibili i motivi secondo, terzo e sesto per la doppia conforme ex art. 348 c.p.c. e comunque perché il fatto dedotto non era decisivo, essendo già stato valutato dai giudici di merito e dagli ausiliari tecnici come non idoneo a integrare pericolo concreto. Ha reputato inammissibile anche il quarto motivo, poiché la questione presuntiva non poteva sovvertire l’accertamento di fatto sulla non pericolosità concreta della concentrazione rilevata. Il quinto motivo è stato respinto perché il preteso travisamento del dato tecnico non incideva sulla conclusione finale: anche considerando il dato invocato dalla ricorrente, gli accertamenti tecnici escludevano comunque un rischio concreto per la salute. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e dato atto del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non decisivo rispetto alla questione centrale della potabilità e del pericolo concreto per la salute
art. 4, comma 2, lett. a), d.lgs. 31/2001
le sostanze diverse da quelle espressamente indicate non rilevano in astratto, ma solo se presenti in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana
in presenza di doppia conforme, è preclusa la censura di omesso esame del fatto decisivo nei limiti applicabili
richiamato per sostenere il ragionamento presuntivo, ma ritenuto inconferente rispetto all’accertamento in fatto sulla non pericolosità concreta
come sopra, non consente di superare l’accertamento tecnico e di merito sulla irrilevanza della concentrazione ai fini della potabilità
la doglianza di errore percettivo è stata ritenuta non idonea a incidere sull’esito, perché il dato tecnico comunque non mutava la valutazione finale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nella disciplina dell’acqua potabile, le sostanze non espressamente incluse tra quelle tipizzate come inquinanti rilevano solo se, in concreto, la loro quantità o concentrazione integra un potenziale pericolo per la salute umana; non basta un pericolo astratto o connesso al solo tipo di sostanza.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su accertamenti tecnici e pareri scientifici che escludono la pericolosità concreta della sostanza rinvenuta, in cassazione non è ammessa una nuova valutazione del merito sotto forma di critica all’apprezzamento della prova.
- In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame del fatto decisivo è inammissibile se il fatto invocato è stato comunque considerato dai giudici di merito e, comunque, non è idoneo a mutare l’esito della controversia.
- Le presunzioni semplici non possono essere utilizzate per sovvertire un accertamento tecnico già compiuto in ordine all’assenza di pericolo concreto, quando il dato presuntivo sia comunque compatibile con la conclusione raggiunta dal giudice di merito.
- La deduzione di un errore percettivo o di travisamento del dato probatorio è irrilevante in cassazione se, anche assumendo corretto il dato prospettato dalla parte, resta ferma la ratio decidendi basata sull’assenza di rischio concreto per la salute.
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