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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10299/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico stipulato per la costruzione di un carcere mandamentale. L'appaltatore deduceva che, dopo la consegna dei lavori, la stazione appaltante aveva disposto una sospensione per la necessità di acquisire documentazione e normative specifiche in materia carceraria, mai fornite dal Comune, con conseguente protrazione della sospensione per un lungo periodo. Chiedeva la risoluzione del contratto e il risarcimento di spese contrattuali, fideiussione, spese generali e mancato utile. Il Comune resisteva e domandava in via riconvenzionale la risoluzione per grave inadempimento dell'appaltatore, sostenendo che la progettazione esecutiva degli impianti e altri adempimenti gravassero sull'impresa. Il Tribunale aveva accolto la riconvenzionale del Comune, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo illegittima la sospensione e imputabile al Comune l'inadempimento per mancata cooperazione e per omessa predisposizione di un progetto esecutivo "cantierabile". Nel ricorso per cassazione il Comune articolava sette motivi: omesso esame di documenti che, a suo dire, dimostravano che la progettazione degli impianti incombeva all'appaltatore e che la sospensione era stata richiesta dalla stessa impresa; violazione dell'art. 1372 c.c.; violazione delle norme sugli appalti pubblici e omessa considerazione della mancata riserva; violazione del contraddittorio per una nuova deduzione dell'appaltatore; violazione degli artt. 16, 17 e 19 l. n. 109/1994, sostenendo la marginalità dei progetti posti a carico dell'impresa; difetto di motivazione sulla condanna risarcitoria; violazione degli artt. 115, 2697 e 1226 c.c. in punto di an e quantum del danno e di liquidazione equitativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso l'inammissibilità preliminare eccepita dal controricorrente, ritenendo che la motivazione della Corte d'appello fosse sorretta da una ratio decidendi unitaria e non da una seconda ragione autonoma non censurata. Nel merito ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: ha ricordato i limiti del sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c., ha affermato che i documenti richiamati dal Comune non erano decisivi rispetto al fondamento della decisione, ha ribadito che la sospensione per ragioni di pubblico interesse deve dipendere da esigenze sopravvenute, imprevedibili e non da negligenza della stazione appaltante, e che incombe alla pubblica amministrazione l'obbligo, di fonte legale e pubblicistica, di predisporre un progetto esecutivo immediatamente cantierabile, non derogabile per autonomia privata. Ha inoltre confermato che la contestazione dell'an debeatur non esonera dalla contestazione specifica delle singole voci di danno, che la liquidazione equitativa era adeguatamente motivata e che, in caso di illegittima sospensione dei lavori pubblici, sono risarcibili anche spese generali e utile non conseguito. Il Comune è stato condannato alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    il n. 5 è limitato al "minimo costituzionale" della motivazione; il n. 3 non consente di trasformare in violazione di legge una mera critica alla valutazione delle prove

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il quando e il come della sua discussione processuale

  • art. 369 c.p.c.

    impone oneri di specifica allegazione e produzione a pena di inammissibilità del motivo

  • art. 1206 c.c.

    la pubblica amministrazione deve cooperare all'adempimento dell'appaltatore ponendo in essere gli atti necessari a consentire l'esecuzione dell'opera

  • art. 1372 c.c.

    richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non decisivo rispetto alla questione dell'obbligo pubblicistico di progettazione esecutiva

  • art. 1418, primo comma, c.c.

    le norme imperative in materia di progettazione dell'opera pubblica non sono derogabili dall'autonomia privata

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove inesistenti o non acquisite, non quando valuta diversamente le prove dedotte

  • art. 116 c.p.c.

    non è censurabile in cassazione la mera valutazione delle prove, salvo uso di prove legali in modo contrario alla regola di giudizio

  • art. 1226 c.c.

    la liquidazione equitativa del danno è legittima se sorretta da adeguata motivazione e dai criteri concreti richiamati dal giudice di merito

  • art. 2697 c.c.

    la violazione si configura solo se l'onere della prova è attribuito alla parte sbagliata, non se si contesta il convincimento tratto dalle prove

  • art. 111 Cost.

    la motivazione deve esistere e non essere meramente apparente o incomprensibile

  • art. 132 c.p.c.

    la mancanza o apparenza della motivazione integra nullità processuale deducibile in cassazione

  • art. 16 l. n. 109/1994

    richiamato per affermare che la progettazione dell'opera pubblica è disciplinata da norme pubblicistiche

  • art. 17 l. n. 109/1994

    attribuisce all'amministrazione committente l'obbligo di predisporre il progetto esecutivo nei casi e modi previsti dalla legge

  • art. 19 l. n. 109/1994

    concorre a fondare l'obbligo pubblicistico di fornire un progetto esecutivo immediatamente cantierabile

  • art. 30 d.P.R. n. 1063/1962

    la sospensione per forza maggiore è legittima solo se sorretta da cause oggettive, sopravvenute e non prevedibili; altrimenti si applica la disciplina ordinaria dell'inadempimento

  • art. 42 d.P.R. n. 1063/1962

    richiamato dal ricorrente, ma non decisivo ai fini della fattispecie ricostruita in sentenza

  • art. 54 r.d. n. 350/1895

    richiamato con riferimento all'eccezione di decadenza per mancata riserva, eccezione che deve essere specificamente proposta dalla stazione appaltante

  • art. 14 l. n. 741/1981

    utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese generali nell'appalto pubblico

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    comma 1-quater; comma 1-bis

    impone il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non sono deducibili il semplice difetto di sufficienza della motivazione o la mancata valutazione di singoli elementi istruttori se il fatto rilevante è stato comunque considerato.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per contestare la mera valutazione delle prove svolta dal giudice di merito; è configurabile solo se la decisione si fonda su prove inesistenti, non introdotte o utilizzate in modo incompatibile con il loro regime legale.
  • Nei lavori pubblici, l'amministrazione committente ha un obbligo pubblicistico, integrativo del contratto, di predisporre un progetto esecutivo immediatamente cantierabile quando imposto dalla disciplina di settore; tale obbligo non è liberamente trasferibile all'appaltatore tramite pattuizioni o atti successivi.
  • Le sospensioni dei lavori pubblici giustificate da ragioni di pubblico interesse o forza maggiore sono legittime solo se dipendono da esigenze oggettive, sopravvenute e non prevedibili con ordinaria diligenza; non possono servire a rimediare a carenze progettuali o autorizzative imputabili alla stazione appaltante.
  • L'obbligo di cooperazione del creditore ex art. 1206 c.c. e i principi di correttezza e buona fede impongono alla stazione appaltante di compiere gli atti necessari a consentire l'adempimento dell'appaltatore.
  • In caso di illegittima sospensione dell'appalto pubblico, l'appaltatore può ottenere il risarcimento anche di spese generali e utile non conseguito; la liquidazione equitativa è legittima se il giudice esplicita criteri e presupposti della stima.
  • La contestazione dell'an debeatur non esonera il convenuto dall'onere di contestare specificamente i singoli fatti costitutivi delle voci di danno dedotte dall'attore; in difetto, tali fatti possono considerarsi non contestati.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

Testo integrale

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