Cassazione Civile, Ordinanza n. 28567/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore procedente)
La controversia
La controversia nasce da un pignoramento presso terzi promosso da un creditore nei confronti di una società debitrice esecutata, con la Regione Lazio indicata come terzo pignorato. Il giudice dell'esecuzione, con ordinanze ex artt. 549 e 553 c.p.c., aveva accertato l'esistenza di un credito della società esecutata verso la Regione e ne aveva assegnato l'importo al creditore procedente, ritenendo inopponibile un pagamento eseguito dalla Regione dopo la notificazione del pignoramento. La Regione ha proposto opposizione agli atti esecutivi, sostenendo che il debito era già estinto in precedenza e che i documenti contabili prodotti non dimostravano un credito ancora esistente. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione. In cassazione la Regione ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 547, 549, 553 e 617, comma 2, c.p.c., contestando che il Tribunale avesse ritenuto esistente il debito alla data del pignoramento e avesse considerato inefficace un atto di pagamento successivo; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 118 disp. att. c.p.c., 112, 115, 116 e 132 c.p.c. e 2697 c.c., lamentando motivazione per relationem, errata valutazione delle prove, travisamento della documentazione contabile e omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme assegnate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico, perché non idoneo a confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'accertamento che la documentazione contabile integrava un mandato di pagamento con data successiva al pignoramento, quindi inopponibile al creditore procedente e comunque incompatibile con la tesi dell'assenza di debito. Ha inoltre osservato che, ove la doglianza volesse denunciare un travisamento del contenuto dei documenti, il rimedio corretto sarebbe stato la revocazione per errore di fatto solo se non vi fosse stato un punto controverso sul fatto probatorio; essendo invece la natura della reversale oggetto di contestazione tra le parti, il vizio avrebbe dovuto essere veicolato come omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., cosa che non è avvenuta. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché formulato in modo non conforme ai parametri attuali del vizio motivazionale, perché introduceva pretese valutazioni di merito sulle prove, invocava una omessa pronuncia su una domanda di restituzione non proponibile nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, e deduceva la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. in modo generico e non autosufficiente. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore del controricorrente; nulla è stato disposto nei confronti della società intimata rimasta contumace. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato tra le norme sulla dichiarazione del terzo nel pignoramento presso terzi, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per aspecificità.
Richiamato in relazione all'accertamento dell'obbligo del terzo da parte del giudice dell'esecuzione.
Richiamato per l'assegnazione del credito pignorato al creditore procedente.
Richiamato come norma processuale posta a fondamento dell'opposizione agli atti esecutivi.
Richiamato per affermare l'inefficacia, nei confronti del creditore procedente, degli atti dispositivi compiuti dal terzo pignorato dopo la notifica del pignoramento.
Invocato per contestare la motivazione della sentenza di merito, ma la censura non è stata ritenuta ammissibile.
Richiamato dalla ricorrente per lamentare omessa pronuncia sulla domanda di restituzione, ritenuta comunque non proponibile nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi.
La Corte ribadisce che la sua violazione è deducibile solo nei limiti molto ristretti delineati dalla giurisprudenza di legittimità, non ricorrenti nel caso di specie.
La deduzione della violazione delle regole di valutazione della prova è stata ritenuta inammissibile perché sostanzialmente diretta a sollecitare un nuovo apprezzamento del merito.
Invocato con riferimento alla pretesa motivazione insufficiente, ma la censura è stata ritenuta formulata secondo il vecchio paradigma non più vigente.
La violazione dell'onere della prova è inammissibile se non si indica quale fatto decisivo sia stato erroneamente posto a carico della parte non onerata.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato come parametro formale delle censure processuali, ma le doglianze sono state ritenute prive di specificità o non correttamente sussumibili.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Indicato dalla Corte come il corretto paradigma per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo sostanziale controverso, in alternativa alla revocazione per errore di fatto.
La Corte richiama la revocazione per errore di fatto come rimedio al travisamento del contenuto oggettivo della prova, solo se non si tratti di un punto controverso deciso dalla sentenza.
La domanda di responsabilità aggravata proposta dal creditore procedente era stata rigettata in primo grado; la sentenza di legittimità non interviene sul punto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel pignoramento presso terzi, il pagamento eseguito dal terzo debitore dopo la notifica del pignoramento è inopponibile al creditore procedente, se integra un atto compiuto in violazione dell'obbligo di custodia.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; doglianze generiche, assertive o non calibrate sulla motivazione effettiva sono inammissibili.
- Il travisamento del contenuto oggettivo di un documento è deducibile solo secondo i corretti rimedi processuali: revocazione per errore di fatto se il fatto probatorio non è controverso, oppure vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto sostanziale è stato oggetto di discussione tra le parti.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente una nuova valutazione del merito probatorio, essendo ammessa solo nei limiti in cui il giudice abbia attribuito valore probatorio a elementi non dedotti o abbia disatteso regole legali di prova.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia effettivamente addossato l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata per legge; non basta contestare il risultato della valutazione delle prove.
- Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, la sentenza ha natura rescindente e non è sede per ottenere una condanna restitutoria sulle somme già assegnate o pagate in esecuzione del provvedimento impugnato.
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