Sentenza n. 13206/2026 - Roma, Sezione 3
per l’accertamento - del silenzio illegittimamente serbato dall’amministrazione intimata rispetto alla conclusione della Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 del D. Lgs. 152/2006, avviata dalla INVENTIVA 1 S.r.l. (di seguito, la “Società” o la “Ricorrente”) con istanza del 16 ottobre 2023 (codice procedura: 10456), con riferimento ad un progetto di un impianto agrivoltaico denominato “Acciarella” di potenza di 17,27 MWp, integrato da un sistema di accumulo di potenza di 4,56 MW, da realizzarsi nel Comune di Latina (LT), in località “Acciarella”, con opere di connessione alla RTN ricadenti nel medesimo Comune, e per l’accertamento del conseguente obbligo a provvedere da parte dell’Amministrazione intimata; nonché per la conseguente condanna - dell’amministrazione intimata a (i) provvedere alla conclusione del procedimento, mediante l’emissione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, anche mediante - se del caso - nomina di un Commissario ad acta, ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a., e (ii) rimborsare alla Ricorrente il 50% dei diritti di istruttoria da quest’ultima versati, ai sensi degli artt. 33 e 25, co. 2-ter del d.lgs. n. 152/2006.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa a un impianto agrivoltaico con sistema di accumulo e opere di connessione alla rete
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. lamentando l'illegittima inerzia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nella conclusione della procedura di VIA, avviata con istanza presentata nell'ottobre 2023. Il progetto, sottoposto alla competenza della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, riguarda un impianto agrivoltaico di potenza pari a 17,27 MWp, integrato da un sistema di accumulo di 4,56 MW, da realizzarsi nel Comune di Latina. Dopo la pubblicazione dell'avviso al pubblico e lo svolgimento della consultazione, la ricorrente ha depositato integrazioni documentali; il nuovo avviso al pubblico è stato pubblicato il 27 giugno 2025 e la consultazione si è conclusa il 12 luglio 2025. Nonostante ciò, alla data del ricorso e della camera di consiglio il procedimento risultava ancora nella fase di istruttoria tecnica, senza parere della Commissione e senza provvedimento finale di VIA. La ricorrente ha dedotto la violazione dei termini perentori previsti dall'art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006, l'omessa attivazione dei poteri sostitutivi previsti dall'art. 25, comma 2-quater, e l'illegittimità dell'inerzia nonostante la mancata acquisizione del concerto del Ministero della Cultura. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, ai sensi dell'art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006, per un importo pari a euro 3.712,78.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha dichiarato illegittimo il silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e ha accertato l'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato. Il Collegio ha ritenuto perentori i termini previsti per i progetti PNIEC: 130 giorni per la predisposizione dello schema di provvedimento da parte della Commissione Tecnica e 30 giorni per l'adozione del provvedimento finale da parte del MASE, previo concerto del Ministero della Cultura. Assumendo come dies a quo la pubblicazione del nuovo avviso al pubblico del 27 giugno 2025, il termine per la Commissione scadeva il 4 novembre 2025 e quello per il MASE il 4 dicembre 2025; entrambi erano decorsi senza conclusione del procedimento. L'inerzia della Commissione, del Ministero della Cultura o di altri uffici non esonera il MASE dall'obbligo di provvedere, poiché l'art. 25 del d.lgs. 152/2006 impone la conclusione del procedimento anche in presenza di pareri negativi o mancanti e prevede specifici meccanismi sostitutivi. Neppure le difficoltà organizzative interne giustificano il ritardo: la pianificazione per quote dei progetti prioritari e non prioritari può incidere sulle modalità di attuazione della sentenza, ma non elimina l'obbligo di concludere il procedimento. Il MASE è stato quindi ordinato a provvedere entro 90 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza, previa acquisizione del concerto del Ministero della Cultura, nel rispetto della pianificazione delle priorità della Commissione. Il TAR ha rinviato la nomina del commissario ad acta all'eventuale fase successiva, subordinandola a una richiesta della ricorrente in caso di ulteriore inerzia. È stata inoltre accolta la domanda economica: il Collegio ha riconosciuto il diritto automatico al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, qualificandolo come forma speciale di indennizzo da ritardo, indipendente dalla colpa o dal dolo dell'Amministrazione. Il MASE è stato condannato a pagare euro 3.712,78, oltre interessi legali, nonché le spese di lite quantificate in euro 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
Consentono di chiedere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e la condanna dell'Amministrazione a provvedere.
Disciplina la presentazione dell'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale.
Disciplina la pubblicazione dell'avviso al pubblico e le fasi di consultazione, comprese quelle successive alle integrazioni documentali.
art. 25, comma 1, d.lgs. 152/2006
l'autorità competente ... [deve] concludere il procedimento anche in presenza di pareri negativi o mancanti
L'Autorità competente deve concludere la VIA anche se mancano pareri o concerti, senza poter giustificare l'inerzia con la mancata acquisizione del concerto del Ministero della Cultura.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Per i progetti PNIEC stabilisce termini perentori di 130 giorni per la Commissione Tecnica e di 30 giorni per l'adozione del provvedimento finale da parte del MASE, previo concerto del Ministero della Cultura.
art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006
è rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33
Il mancato rispetto dei termini procedimentali determina automaticamente il diritto del proponente al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria e il corrispondente obbligo di pagamento del MASE.
art. 25, comma 2-quater, d.lgs. 152/2006
Prevede poteri sostitutivi per l'inerzia della Commissione Tecnica, del MASE e per il ritardo nel concerto del Ministero della Cultura.
art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006
Qualifica come perentori i termini della procedura e collega all'inerzia la possibilità di attivare il potere sostitutivo.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Radica la competenza della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC per i progetti cui si applica la procedura accelerata.
art. 8, comma 1-ter, d.lgs. 152/2006
Prevede la disciplina organizzativa della Commissione Tecnica e la trattazione per quote dei progetti prioritari e non prioritari; tale organizzazione non elimina l'obbligo di rispettare i termini perentori.
art. 2, commi da 9 a 9-quater, l. 241/1990
È richiamato dall'art. 25, comma 7, del d.lgs. 152/2006 quale disciplina collegata all'inerzia e ai poteri sostitutivi.
art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990
Il rimborso speciale previsto dall'art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006 è qualificato come forma speciale di indennizzo da ritardo, operante automaticamente senza necessità di provare dolo o colpa.
Individua i diritti di istruttoria cui si riferisce il rimborso del 50% previsto dall'art. 25, comma 2-ter.
Regolamento UE 2022/2577
È richiamato quale espressione del favor europeo per la rapida diffusione delle energie rinnovabili e della qualificazione dei relativi interventi come di interesse pubblico prevalente.
Massime di principio
- Nelle procedure di VIA relative ai progetti PNIEC, i termini previsti per la predisposizione dello schema di provvedimento e per l'adozione del provvedimento finale hanno natura perentoria; il loro decorso impone all'Amministrazione di concludere il procedimento e rende illegittimo il silenzio-inadempimento.
- La mancata espressione del parere o del concerto da parte di un'amministrazione coinvolta, compreso il Ministero della Cultura, non esonera l'autorità competente dall'obbligo di concludere la VIA, poiché il procedimento deve essere definito anche in presenza di pareri mancanti e devono essere attivati, ove occorra, i poteri sostitutivi e gli strumenti di composizione del dissenso.
- Le difficoltà organizzative interne e la pianificazione della trattazione per quote dei progetti prioritari e non prioritari non eliminano né sospendono l'obbligo di rispettare i termini perentori della procedura VIA; possono rilevare soltanto nella modulazione delle modalità e dei tempi di esecuzione dell'ordine giudiziale, nel rispetto dell'assetto ordinamentale delle priorità.
- Il diritto del proponente al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria previsto per il mancato rispetto dei termini della VIA sorge automaticamente per effetto del ritardo, senza necessità di dimostrare dolo o colpa dell'Amministrazione, trattandosi di una forma speciale di indennizzo procedimentale.
- In caso di accoglimento dell'azione avverso il silenzio relativa a una procedura VIA tecnicamente complessa e pluristrutturata, il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine congruo per concludere il procedimento con un atto espresso e motivato, rinviando la nomina del commissario ad acta all'eventuale persistente inerzia successiva.
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