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Sentenza

Sentenza del 16/09/2016 n. 18213 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE - Acquisto della prima casa - Benefici fiscali - Credito d'imposta - Godimento con riferimento a successive rivendite e nuovi acquisti - Ammissibilità - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la legittimità dell'utilizzo, in occasione di un terzo acquisto immobiliare, del credito d'imposta maturato con il secondo acquisto, successivo alla rivendita del primo immobile e a sua volta effettuato utilizzando un precedente credito d'imposta. Secondo l'Ufficio, lo stesso credito non poteva essere utilizzato più volte per compensare diversi debiti d'imposta. In via preliminare, l'Agenzia contestava anche la legittimazione del notaio a impugnare l'avviso e a chiedere il rimborso delle somme versate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha riconosciuto la legittimazione del notaio a impugnare l'avviso di liquidazione notificato direttamente nei suoi confronti e a chiedere il rimborso delle somme pagate in conseguenza dell'atto. Nel merito, ha stabilito che il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa può essere utilizzato più volte, fino alla concorrenza dell'importo complessivo, quando il contribuente effettui successive vendite e nuovi acquisti rispettando le condizioni previste dalla legge, tra cui il riacquisto entro un anno, l'assenza dei requisiti ostativi e l'effettiva destinazione degli immobili ad abitazione propria. È stata quindi ritenuta legittima la compensazione del credito di euro 1.704,31 maturato con il secondo acquisto, anche se tale credito derivava dall'utilizzo di un precedente credito. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 700,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1 della Tariffa, Parte prima, nota II-bis, comma 4

    Il contribuente che, venduto l'immobile nei cinque anni dall'acquisto, abbia acquistato, entro un anno da tale alienazione, un altro immobile, può mantenere l'agevolazione se realizza la destinazione dell'immobile ad abitazione propria.

    La disciplina consente di conservare i benefici prima casa in caso di vendita e successivo riacquisto entro un anno, purché siano rispettati i requisiti previsti e sia dimostrata l'effettiva destinazione abitativa.

  • Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 7, commi 1 e 2

    Il credito d'imposta è commisurato all'ammontare dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.

    Il credito maturato per il riacquisto della prima casa può essere portato in diminuzione dell'imposta dovuta per il nuovo acquisto. La Corte ha interpretato la norma nel senso che il credito può essere utilizzato anche in occasione di ulteriori compravendite, fino al suo integrale assorbimento.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 8

    È stata richiamata dall'Agenzia in relazione alla compensazione e all'utilizzo del credito d'imposta, ma la Corte non ne ha accolto l'interpretazione restrittiva.

  • Codice civile, art. 1241

    Richiamato dall'Agenzia per sostenere i limiti della compensazione, non ha impedito, secondo la Corte, l'utilizzo successivo del credito prima casa residuo.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 77

    La disposizione è stata invocata dall'Agenzia per contestare la legittimazione del notaio; la Corte ha ritenuto che il notaio, quale destinatario diretto dell'avviso di liquidazione, abbia interesse e legittimazione a impugnarlo.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 64, comma 3

    La norma disciplina il responsabile d'imposta e l'azione di rivalsa. La Corte ha distinto l'azione di rivalsa dalla legittimazione a contestare un avviso notificato direttamente al notaio.

Massime di principio

  • Il credito d'imposta per la prima casa non si esaurisce necessariamente con il primo utilizzo: può essere riutilizzato in occasione di successive vendite e nuovi acquisti, ma solo fino all'importo complessivamente maturato e non ancora utilizzato.
  • Il riutilizzo del credito è subordinato al rispetto delle condizioni sostanziali dell'agevolazione, tra cui il riacquisto entro un anno dalla vendita, la destinazione dell'immobile ad abitazione propria e gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina prima casa.
  • Il fatto che il credito utilizzato in un acquisto derivi a sua volta da un precedente credito non ne determina automaticamente l'estinzione: il credito residuo può essere nuovamente utilizzato nelle successive operazioni ammesse.
  • La possibilità di utilizzare più volte il credito non equivale a una duplicazione illimitata del beneficio: il contribuente non può superare l'importo totale del credito originariamente maturato o comunque spettante.
  • Quando l'avviso di liquidazione è notificato direttamente al notaio quale obbligato al pagamento, il notaio ha legittimazione a impugnarlo e a chiedere il rimborso delle somme pagate in conseguenza dell'avviso.
  • In caso di plurimi trasferimenti, è opportuno documentare ogni vendita, ogni riacquisto, il rispetto del termine annuale e l'effettivo trasferimento della residenza o della destinazione dell'immobile ad abitazione propria.

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