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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16039/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

La controversia nasce da un’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. accolta in primo grado nei confronti di un fondo patrimoniale costituito dai debitori. In appello i soccombenti lamentano che, dopo l’intervento nel giudizio ex art. 111 c.p.c. della società cessionaria del credito per conto della cessionaria del portafoglio, la Corte d’appello avrebbe rigettato i tre motivi di gravame e liquidato le spese in favore della sola interveniente senza affrontare l’eccezione di carenza di legittimazione ad agire della cessionaria, poiché nei documenti prodotti non sarebbe stata dimostrata l’inclusione del credito tra quelli ceduti in blocco. Con il ricorso per cassazione deducono due censure: 1) omesso esame di un fatto decisivo e discusso, in violazione degli artt. 111 Cost., 112, 132 e 161 c.p.c. e dell’art. 360 n. 5 c.p.c.; 2) nullità della decisione per difetto assoluto di motivazione, sempre in relazione agli artt. 111 Cost., 112, 132 e 161 c.p.c. e all’art. 360 n. 4 c.p.c., sostenendo che la Corte di merito avrebbe implicitamente rigettato l’eccezione di carenza di legittimazione della cessionaria e della sua mandataria senza motivare. La resistente propone ricorso incidentale condizionato affermando che la decisione sulle spese non inciderebbe sulla statuizione di revoca e che, in ogni caso, la banca cedente sarebbe rimasta parte del processo, con conseguente permanenza degli effetti della revocatoria nei suoi confronti.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso principale per difetto di autosufficienza e per mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Rileva che i ricorrenti non si sono confrontati con la motivazione della Corte d’appello, la quale aveva considerato l’intervento della cessionaria solo ai fini della liquidazione delle spese, ritenendo che le spese seguono la soccombenza e vadano liquidate in favore della parte intervenuta che ha proseguito l’azione della banca cedente, senza duplicazione delle spese a carico del soccombente. La Cassazione afferma che la cessionaria era intervenuta ex art. 111, terzo comma, c.p.c. come successore a titolo particolare nel diritto controverso e che i ricorrenti, in sostanza, censuravano solo la condanna alle spese disposta in favore della cessionaria, senza dimostrare un concreto interesse ad impugnarla ai sensi dell’art. 100 c.p.c.; tale statuizione poteva eventualmente essere contestata dalla sola banca cedente risultata vittoriosa nel merito. Ne consegue l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato. I ricorrenti sono condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e viene dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    richiamato come base dell'azione revocatoria già accolta in merito nei confronti del fondo patrimoniale

  • art. 111 c.p.c.

    consente l'intervento in causa del successore a titolo particolare nel diritto controverso; la cessionaria intervenuta è considerata legittimata ai fini processuali e della liquidazione delle spese

  • art. 268 c.p.c.

    l'intervento adesivo dipendente è possibile fino alla fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione

  • art. 105 c.p.c.

    l'intervento deve essere sorretto da un interesse alla partecipazione al giudizio

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    invocato per il requisito di specificità/autosufficienza del ricorso, ritenuto non rispettato

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    invocato per il requisito di specificità/autosufficienza del ricorso, ritenuto non rispettato

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    dedotto come vizio di omesso esame di fatto decisivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    dedotto come nullità per difetto assoluto di motivazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione al preteso omesso esame dell'eccezione

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione al preteso difetto di motivazione

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla nullità della decisione

  • art. 100 c.p.c.

    richiede un interesse attuale e concreto a impugnare; i ricorrenti non hanno dimostrato un interesse giuridicamente apprezzabile a censurare la statuizione sulle spese

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma richiamata quale inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolvono in una critica astratta o meramente assertiva.
  • Per soddisfare i requisiti di specificità e autosufficienza, il ricorrente deve indicare puntualmente il contenuto della motivazione censurata e spiegare perché essa sarebbe erronea; non è sufficiente trascrivere atti difensivi o riproporre eccezioni già svolte nel merito.
  • Il successore a titolo particolare intervenuto nel giudizio ex art. 111 c.p.c. può assumere rilievo processuale ai fini della regolazione delle spese, ma gli effetti sostanziali della decisione restano riferiti alla parte principale originaria se questa non è stata estromessa.
  • La statuizione sulle spese può essere impugnata solo da chi abbia un interesse concreto e attuale ai sensi dell’art. 100 c.p.c.; manca interesse quando la censura riguarda un effetto processuale che non incide su una situazione giuridica propria del ricorrente.
  • Quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.
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Come è indicizzato

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RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
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