Cassazione Civile, Ordinanza n. 03743/2023 del 08/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da infiltrazioni d'acqua e da interventi edilizi eseguiti su immobili confinanti: i proprietari di un immobile, ritenendo che i danni al proprio fabbricato derivassero dal cattivo stato di manutenzione del lastrico solare dell'immobile vicino, agirono per ottenere l'accertamento della responsabilità della vicina ai sensi degli artt. 2051 o 2043 c.c., il risarcimento dei danni e l'ordine di eliminare le cause delle infiltrazioni e di consolidare la porzione di immobile sottostante. La convenuta resistette e formulò domanda riconvenzionale, sostenendo che gli attori avevano occupato illegittimamente parte del lastrico solare con due stanze e avevano aperto vedute a distanza non consentita, chiedendone la rimozione e la demolizione. Il Tribunale accolse la domanda principale e rigettò la riconvenzionale; la Corte d'appello, in parte riformando, ridusse il risarcimento, dichiarò cessata la materia del contendere per alcune domande, ordinò ai proprietari attori di rimuovere le vedute e demolire le stanze costruite sul lastrico solare altrui, e condannò la resistente ad eseguire opere di consolidamento statico sulla porzione sottostante. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c., assumendo l'aspecificità della comparsa e dell'appello della controparte; 2) violazione degli artt. 112, 333, 343 e 329 c.p.c., per avere la Corte d'appello considerato non riproposta l'eccezione di usucapione; 3) violazione dell'art. 818 c.c. e dell'art. 2697 c.c., contestando la qualificazione del lastrico solare come pertinenza esclusiva dell'immobile della resistente e sostenendo una duplice pertinenzialità; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per asserita disapplicazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio sulla data di costruzione del primo piano; 5) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., relativo all'epoca di costruzione dell'ampliamento e al possesso ultraventennale idoneo a fondare l'usucapione; 6) ulteriore violazione degli artt. 115, 1141 e 2697 c.c. e dell'art. 360, n. 3 c.p.c., in relazione all'animus possidendi e alla durata del possesso sulla porzione di lastrico solare. La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibile il secondo per difetto di decisività, inammissibile il terzo perché non investiva la ratio decidendi e introduceva una diversa ricostruzione fattuale, e inammissibili congiuntamente il quarto, quinto e sesto perché miravano a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità; ha quindi rigettato integralmente il ricorso, con condanna alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso: ha ritenuto corretta la valutazione di specificità dell'appello incidentale della controparte, ha giudicato non decisiva la doglianza sulla mancata riproposizione dell'eccezione di usucapione, ha considerato non censurata la ratio decidendi sulla pertinenzialità del lastrico solare, e ha dichiarato inammissibili le censure che, sotto il profilo della violazione di legge o del vizio motivazionale, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e delle risultanze della CTU. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato solo come base della procedura d'urgenza previamente attivata dalle parti; non è oggetto di specifica interpretazione decisoria.
Richiamato come norma invocata nella fase cautelare per la tutela contro il danno temuto.
Invocato dagli attori come titolo di responsabilità per i danni da infiltrazioni provenienti dal bene della controparte.
Invocato in via subordinata come titolo generale di responsabilità aquiliana per i danni lamentati.
L'appello è ammissibile quando consente di individuare chiaramente le questioni e i punti contestati e contiene una parte argomentativa idonea a contrastare le ragioni della decisione impugnata, senza formule sacramentali o progetti alternativi di sentenza.
La censura è stata ritenuta priva di decisività perché la Corte territoriale, pur con un riferimento improprio, aveva comunque esaminato e rigettato nel merito l'eccezione di usucapione.
Richiamato dai ricorrenti insieme agli artt. 343 e 329 c.p.c. in tema di impugnazioni e riproposizione delle eccezioni.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'obbligo di riproposizione dell'eccezione in appello incidentale.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla riproposizione delle difese e delle eccezioni.
Invocato per contestare la qualificazione del lastrico solare come pertinenza del bene della resistente.
Richiamato per contestare il riparto dell'onere probatorio sulla proprietà/usucapione e sulla destinazione del lastrico solare.
La denuncia della loro violazione non consente una rivalutazione delle prove in cassazione; se il fatto storico è stato considerato, non sussiste il vizio solo perché non sono state condivise le risultanze probatorie.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro per le censure di violazione di legge, ma non può essere impiegato per ottenere una nuova valutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non per il mancato apprezzamento di singoli elementi probatori.
Richiamato dai ricorrenti in tema di possesso e animus possidendi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'appello è specifico e quindi ammissibile quando individua con chiarezza le parti della sentenza contestate e le ragioni della critica, senza necessità di formule rituali o della predisposizione di una decisione alternativa completa.
- La mancata riproposizione di un'eccezione o di una difesa è irrilevante quando il giudice d'appello abbia comunque esaminato quella questione e l'abbia decisa nel merito.
- La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può trasformarsi in un sindacato di merito sulle prove; in cassazione non è consentita una nuova valutazione del compendio istruttorio.
- Il vizio di omesso esame di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo non considerato, non singoli elementi istruttori o valutazioni delle risultanze probatorie già esaminate.
- Una doglianza di legittimità deve colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata; se attacca un presupposto fattuale diverso o introduce una ricostruzione non accolta nei gradi di merito, è inammissibile.
- La deduzione di usucapione richiede un accertamento rigoroso del possesso ultraventennale e dell'animus possidendi; se il giudice di merito esclude l'idoneità delle prove testimoniali, tale apprezzamento non è normalmente rivedibile in cassazione.
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