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Cassazione Civile, Ordinanza n. 42133/2021 del 31/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un odontoiatra per il pagamento di compensi relativi ad alcune prestazioni professionali rese in favore del cliente. Quest’ultimo propose opposizione deducendo che le cure non erano state eseguite a regola d’arte e formulò anche domanda riconvenzionale di risarcimento danni. La domanda risarcitoria fu separata e decisa dal Tribunale, che la accolse riconoscendo un danno di modesta entità; tale sentenza passò in giudicato. Riassunto il giudizio di opposizione, il giudice di pace rigettò l’opposizione e confermò il decreto ingiuntivo, ritenendo che il compenso richiesto si riferisse ad altre prestazioni, diverse da quelle oggetto della domanda risarcitoria, per le quali la consulenza tecnica aveva accertato effettiva esecuzione e congruità del corrispettivo. In appello fu confermata la decisione. Nel ricorso per cassazione il debitore dedusse: violazione dell’art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di inadempimento; violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancato esame della medesima eccezione; omesso esame di fatti decisivi, in particolare la natura unitaria dell’incarico; violazione degli artt. 1453 ss., 1455 e 1460 c.c., sostenendo che, a fronte di una prestazione non eseguita integralmente e non a regola d’arte, nessun compenso sarebbe stato dovuto al professionista.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure mirassero in realtà a una diversa ricostruzione della vicenda fattuale e della portata dell’incarico professionale, già valutate dal giudice di merito, il quale aveva accertato che le prestazioni oggetto del decreto ingiuntivo erano diverse da quelle oggetto della domanda risarcitoria e che per esse era stata raggiunta prova sia dell’esecuzione sia della congruità del compenso. Non vi era quindi omessa pronuncia né omesso esame, poiché il giudice di merito aveva implicitamente escluso la tesi dell’unitarietà dell’incarico. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    la doglianza per omessa pronuncia non può essere usata per rimettere in discussione una valutazione di fatto già espressa dal giudice di merito; se il giudice affronta la questione in modo incompatibile con la tesi della parte, non vi è omissione di pronuncia

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    il motivo di nullità processuale non è ammissibile quando, sotto l’apparente deduzione di errori processuali, si contesta in realtà l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    l’omesso esame è configurabile solo per fatti storici decisivi non considerati, non per la mera richiesta di una diversa lettura delle risultanze istruttorie

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    la violazione di legge presuppone un errore nell’interpretazione della norma, non la contestazione della ricostruzione concreta operata dal giudice di merito

  • artt. 1453 ss. c.c.

    le norme sulla risoluzione per inadempimento non consentono, in sede di legittimità, di rimettere in discussione l’accertamento di fatto sulla autonomia delle prestazioni e sulla spettanza del compenso

  • art. 1455 c.c.

    la non scarsa importanza dell’inadempimento va valutata in concreto dal giudice di merito

  • art. 1460 c.c.

    l’eccezione di inadempimento non può essere accolta se, secondo l’accertamento di fatto, il credito azionato riguarda prestazioni diverse da quelle contestate e risultano eseguite e compensate in modo congruo

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • In cassazione, la censura di violazione di legge è ammissibile solo se denuncia un errore nell’interpretazione della norma astratta; quando investe la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove, è inammissibile perché attiene al merito.
  • L’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non sussiste se il giudice di merito, pur senza affrontare espressamente ogni argomento della parte, decide in modo logicamente incompatibile con la tesi prospettata.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non consente una rivalutazione del materiale istruttorio, ma solo il controllo sull’omesso esame di un fatto storico decisivo effettivamente trascurato.
  • Quando il giudice di merito accerta che il credito del professionista riguarda prestazioni autonome diverse da quelle contestate come inadempienti, l’eccezione di inadempimento non può automaticamente travolgere l’intero compenso richiesto.
  • La deduzione di un incarico professionale unitario, se contrasta con un accertamento di fatto non implausibile del giudice di merito, non integra di per sé un vizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoMoraMandatoResponsabilità professionale
RamiProcesso civileObbligazioniContrattiResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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