Cassazione Penale, Sentenza n. 44320/2024 del 04/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Imputazione per guida senza patente (art. 116 C.d.S., commi 15 e 17) per avere guidato autovettura Smart Fortwo in Oliveri l'8/01/2021 senza aver mai conseguito la patente. In appello/ricorso si deduceva: 1) scriminante dello stato di necessità (art. 54 c.p.) perché la guida sarebbe stata necessaria per accompagnare una ragazza che aveva avuto un malore; 2) applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) in ragione della depenalizzazione della fattispecie; 3) eccessiva severità della pena senza motivazione sull'esclusione della pena prossima ai minimi edittali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi: 1) lo stato di necessità non è provato né sono state allegati fatti concreti che dimostrino l'impossibilità di ricorrere a mezzi leciti alternativi (telefonata, vettura di un amico, noleggio); la dichiarazione della teste non trovava riscontro negli atti; 2) l'art. 131-bis c.p. non è applicabile per la reiterazione della condotta (non aver mai conseguito la patente) e per la gravità del pericolo per la sicurezza stradale; 3) la motivazione del Tribunale circa la determinazione della pena (ammenda base 6.000 ridotta a 4.000 per le attenuanti) è adeguata e conforme ai criteri di cui all'art. 133 c.p. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116 Codice della Strada, commi 15 e 17
Disciplina la sanzione per la guida senza la prescritta patente; nel caso di specie ha costituito la fattispecie contravvenzionale contestata.
Stato di necessità come scriminante: è esclusiva se è realmente impossibile ricorrere a mezzi leciti alternativi; non è sufficiente la semplice difficoltà o scomodità.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: non applicabile alle condotte plurime o reiterate e quando la gravità/il pericolo dell'offesa non siano di modesta rilevanza.
art. 568 Codice di Procedura Penale, comma 5
Permette alla Corte territoriale di rimemettere gli atti alla Corte di cassazione quando l'appello sia stato proposto contro una sentenza inappellabile; la Corte di appello ha provveduto ai sensi di questa norma.
art. 593 Codice di Procedura Penale, comma 3
Individua le sentenze dichiarate inappellabili; la disposizione ha rilevanza procedurale nel valutare la legittimità del gravame e ha inciso sull'iter processuale.
Criteri per la determinazione della pena: il Tribunale ha motivato l'individuazione della pena (ammenda) con riferimento all'intensità dell'elemento soggettivo, alla gravità del pericolo e alla reiterazione, fornendo adeguata giustificazione per la pena scelta.
Massime di principio
- Lo stato di necessità invocato per giustificare guida senza patente richiede la prova che non fosse possibile fare ricorso a mezzi leciti alternativi: la mera difficoltà o scomodità non è sufficiente.
- Chi deduce la scriminante deve allegare e documentare fatti concreti e confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; dichiarazioni non riscontrate negli atti difficilmente valgono a escludere il reato.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità non si applica se la condotta è reiterata o plurima entro l'arco temporale normativamente rilevante, o se l'offesa presenta una significativa gravità o pericolo.
- In caso di guida senza patente, la reiterazione (es. non aver mai conseguito la patente e quindi commettere più volte la stessa condotta) è ostativa all'applicazione delle attenuanti speciali legate alla tenuità.
- Il giudice deve motivare adeguatamente l'entità della pena rispetto ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; la scelta di una pena superiore alla media edittale è corretta se adeguatamente motivata con riferimento alla gravità e al pericolo creato.
- Dal punto di vista procedurale, impugnazioni contro sentenze inappellabili possono comportare la rimessione degli atti ai sensi dell'art. 568 c.p.p.; è importante verificare la proponibilità del gravame prima di intendere azioni impugnatorie.
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