Cassazione Civile, Ordinanza n. 14792/2024 del 27/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un professionista, responsabile dell'assistenza fiscale per conto di un CAF, aveva apposto il visto di conformità su un modello 730 relativo all'anno d'imposta 2014. A seguito di controllo formale della dichiarazione del contribuente assistito, l'Agenzia delle Entrate ritenne infedele il visto e iscrisse a ruolo nei confronti del professionista l'importo corrispondente all'imposta, alla sanzione e agli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente. Il contribuente impugnò la cartella e il giudizio giunse in appello, dove la CTR riconobbe dovute solo imposta e interessi, escludendo la competenza dell'ufficio solo per la sanzione. In cassazione il ricorrente dedusse: 1) violazione dell'art. 39 d.lgs. 241/1997 per incompetenza dell'ufficio che aveva formato il ruolo, sostenendo che la competenza spettasse alla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate del domicilio fiscale del trasgressore; 2) violazione del favor rei e del regime sanzionatorio novellato dalla L. 26/2019; 3) difetto di motivazione e ulteriori vizi della cartella. Il ricorrente sosteneva che l'intera cartella fosse nulla perché emessa da ufficio incompetente e perché la disciplina sopravvenuta era più favorevole.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario del professionista dichiarando la nullità dell'atto impugnato in primo grado per incompetenza dell'ufficio che aveva proceduto all'iscrizione a ruolo. Ha ritenuto assorbiti il secondo e il terzo motivo, poiché l'invalidità per incompetenza rendeva superfluo esaminare sia la questione della lex mitior sia le censure sulla motivazione della cartella. La Corte ha inoltre affermato il principio secondo cui la competenza all'iscrizione a ruolo, nei confronti del soggetto che ha rilasciato il visto infedele, spetta alla direzione regionale dell'Agenzia individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e tale competenza non è derogabile.
Norme richiamate
art. 39 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
comma 1, lett. a), secondo periodo; comma 2; comma 1-bis
la responsabilità del professionista che rilascia un visto infedele è ricompresa nella "violazione" contemplata dal comma 2; la competenza a contestare e irrogare la pretesa spetta alla direzione regionale competente per il domicilio fiscale del trasgressore, anche quando l'Amministrazione procede direttamente all'iscrizione a ruolo
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
il controllo formale della dichiarazione del contribuente assistito costituisce il presupposto procedimentale della responsabilità del soggetto che ha apposto il visto infedele
art. 39, comma 1, lett. a), d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
la modifica del 2014 ha ampliato le conseguenze economiche della violazione, ma non ha alterato la natura della violazione rilevante né la regola di competenza del comma 2
art. 39, comma 2, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
attribuisce una competenza funzionale esclusiva alla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore
art. 13 d.m. 31 maggio 1999, n. 164
richiamato per individuare le dichiarazioni rese con assistenza fiscale cui si applica la disciplina del visto infedele
art. 3 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
invocato dal ricorrente come disciplina del favor rei in materia sanzionatoria, ma non esaminato nel merito per assorbimento
art. 7 CEDU
invocato dal ricorrente nel secondo motivo, senza esame nel merito per assorbimento
artt. 3, 23 e 53 Cost.
richiamati nel secondo motivo a sostegno della tesi sulla disciplina più favorevole e sulla natura della pretesa
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale di riferimento per i motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
base formale dei motivi di violazione e falsa applicazione di legge
Massime di principio
- Quando una legge attribuisce a un ufficio specifico una competenza funzionale e territoriale, tale competenza è vincolante e la sua violazione comporta l'illegittimità dell'atto emanato dall'ufficio incompetente.
- La regola di competenza prevista per la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni può valere anche per la fase di iscrizione a ruolo, se la fattispecie sostanziale resta la medesima e il legislatore non introduce una deroga espressa.
- Per individuare l'ufficio competente non è decisiva la diversa qualificazione della pretesa come tributaria, sanzionatoria o civilistica, quando la norma collega espressamente la competenza alla violazione commessa dal trasgressore.
- Il controllo formale della dichiarazione del contribuente può costituire il presupposto dell'azione amministrativa verso il professionista che ha apposto il visto infedele, ma non sposta la competenza dall'ufficio territorialmente individuato dalla norma speciale.
- Se l'atto impugnato è nullo per incompetenza dell'ufficio che lo ha emesso, le ulteriori censure sulla quantificazione della pretesa o sulla motivazione restano assorbite.
- Una disciplina sopravvenuta più favorevole non deve essere esaminata quando l'atto originario è già viziato in radice per difetto di competenza dell'autorità procedente.
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