Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14792/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un professionista, responsabile dell'assistenza fiscale per conto di un CAF, aveva apposto il visto di conformità su un modello 730 relativo all'anno d'imposta 2014. A seguito di controllo formale della dichiarazione del contribuente assistito, l'Agenzia delle Entrate ritenne infedele il visto e iscrisse a ruolo nei confronti del professionista l'importo corrispondente all'imposta, alla sanzione e agli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente. Il contribuente impugnò la cartella e il giudizio giunse in appello, dove la CTR riconobbe dovute solo imposta e interessi, escludendo la competenza dell'ufficio solo per la sanzione. In cassazione il ricorrente dedusse: 1) violazione dell'art. 39 d.lgs. 241/1997 per incompetenza dell'ufficio che aveva formato il ruolo, sostenendo che la competenza spettasse alla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate del domicilio fiscale del trasgressore; 2) violazione del favor rei e del regime sanzionatorio novellato dalla L. 26/2019; 3) difetto di motivazione e ulteriori vizi della cartella. Il ricorrente sosteneva che l'intera cartella fosse nulla perché emessa da ufficio incompetente e perché la disciplina sopravvenuta era più favorevole.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario del professionista dichiarando la nullità dell'atto impugnato in primo grado per incompetenza dell'ufficio che aveva proceduto all'iscrizione a ruolo. Ha ritenuto assorbiti il secondo e il terzo motivo, poiché l'invalidità per incompetenza rendeva superfluo esaminare sia la questione della lex mitior sia le censure sulla motivazione della cartella. La Corte ha inoltre affermato il principio secondo cui la competenza all'iscrizione a ruolo, nei confronti del soggetto che ha rilasciato il visto infedele, spetta alla direzione regionale dell'Agenzia individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e tale competenza non è derogabile.

Norme richiamate

  • art. 39 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    comma 1, lett. a), secondo periodo; comma 2; comma 1-bis

    la responsabilità del professionista che rilascia un visto infedele è ricompresa nella "violazione" contemplata dal comma 2; la competenza a contestare e irrogare la pretesa spetta alla direzione regionale competente per il domicilio fiscale del trasgressore, anche quando l'Amministrazione procede direttamente all'iscrizione a ruolo

  • art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    il controllo formale della dichiarazione del contribuente assistito costituisce il presupposto procedimentale della responsabilità del soggetto che ha apposto il visto infedele

  • art. 39, comma 1, lett. a), d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    la modifica del 2014 ha ampliato le conseguenze economiche della violazione, ma non ha alterato la natura della violazione rilevante né la regola di competenza del comma 2

  • art. 39, comma 2, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    attribuisce una competenza funzionale esclusiva alla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore

  • art. 13 d.m. 31 maggio 1999, n. 164

    richiamato per individuare le dichiarazioni rese con assistenza fiscale cui si applica la disciplina del visto infedele

  • art. 3 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    invocato dal ricorrente come disciplina del favor rei in materia sanzionatoria, ma non esaminato nel merito per assorbimento

  • art. 7 CEDU

    invocato dal ricorrente nel secondo motivo, senza esame nel merito per assorbimento

  • artt. 3, 23 e 53 Cost.

    richiamati nel secondo motivo a sostegno della tesi sulla disciplina più favorevole e sulla natura della pretesa

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale di riferimento per i motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

    base formale dei motivi di violazione e falsa applicazione di legge

Massime di principio

  • Quando una legge attribuisce a un ufficio specifico una competenza funzionale e territoriale, tale competenza è vincolante e la sua violazione comporta l'illegittimità dell'atto emanato dall'ufficio incompetente.
  • La regola di competenza prevista per la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni può valere anche per la fase di iscrizione a ruolo, se la fattispecie sostanziale resta la medesima e il legislatore non introduce una deroga espressa.
  • Per individuare l'ufficio competente non è decisiva la diversa qualificazione della pretesa come tributaria, sanzionatoria o civilistica, quando la norma collega espressamente la competenza alla violazione commessa dal trasgressore.
  • Il controllo formale della dichiarazione del contribuente può costituire il presupposto dell'azione amministrativa verso il professionista che ha apposto il visto infedele, ma non sposta la competenza dall'ufficio territorialmente individuato dalla norma speciale.
  • Se l'atto impugnato è nullo per incompetenza dell'ufficio che lo ha emesso, le ulteriori censure sulla quantificazione della pretesa o sulla motivazione restano assorbite.
  • Una disciplina sopravvenuta più favorevole non deve essere esaminata quando l'atto originario è già viziato in radice per difetto di competenza dell'autorità procedente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.