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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39427/2025 del 05/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'imputato contro la conferma in appello della condanna per furto: 1) nullità per violazione del diritto di difesa e impossibilità del difensore di accedere telematicamente al fascicolo (artt. 42 e 64 disp. att. c.p.p., 116, 148, 178 c.p.p.); 2) prospettata questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 111 Cost. relativo alla parità delle armi; 3) vizio di motivazione e insufficienza della prova sulla materiale sottrazione della borsa (video e riconoscimento); 4) mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità (art. 63, comma 4 c.p.); 5) mancato riconoscimento della desistenza attiva per aver abbandonato parte della refurtiva (art. 56 c.p.); 6) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); 7) errata valutazione della recidiva e mancata esclusione o svalutazione dell'aggravante (art. 99 c.p.); 8) eccessiva liquidazione del danno civile (art. 1226 c.c., artt. 185 e 538 c.p.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto i motivi risultano o generici, o privi di specificità, o manifestamente infondati. In sintesi: il primo motivo (impossibilità di accesso telematico) è inammissibile per mancata indicazione del concreto pregiudizio al diritto di difesa; la questione costituzionale subordinata è inammissibile per difetto di rilevanza; il terzo motivo (insufficienza probatoria) è inammissibile per carenza di specificità e per il mancato confronto con la motivazione della Corte territoriale che ha ritenuto chiare le immagini e il riconoscimento degli operanti; il quarto motivo (speciale tenuità) è manifestamente infondato perché il danno va valutato al momento della consumazione del reato e 200 euro non costituiscono speciale tenuità; il quinto motivo (desistenza attiva) è infondato perché l'abbandono è avvenuto dopo la consumazione; i motivi relativi alle attenuanti generiche e alla recidiva sono inammissibili per mancanza di specificità e mancato confronto con la motivazione d'appello; l'ultimo motivo sul quantum del danno civile è inammissibile per omesso confronto con la motivazione che ha considerato anche il patimento emotivo della vittima. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; non liquidate le spese alla parte civile per tardivo deposito delle conclusioni.

Norme richiamate

  • artt. 42 e 64 disposizioni di attuazione c.p.p.; artt. 116, 148, 178 c.p.p.

    Norme richiamate in relazione all'accesso al fascicolo e alla modalità di acquisizione delle copie; la Corte ha ritenuto che la mera limitazione tecnica nell'accesso telematico non è sufficiente a determinare un vizio senza la prova del concreto pregiudizio al diritto di difesa

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nella prospettiva di violazione del principio di parità delle armi; la Corte ha ritenuto la questione inammissibile per difetto di rilevanza in assenza di concreto pregiudizio

  • art. 63, comma 4, c.p.

    Norma sulla circostanza attenuante del danno di speciale tenuità; la Corte ha affermato che il danno si valuta al momento della consumazione e che 200 euro non costituiscono 'speciale tenuità'

  • art. 56 c.p.

    Norma sulla desistenza attiva; la Corte ha precisato che la desistenza attiva richiede che non sia avvenuta la consumazione dell'evento e non è applicabile quando l'abbandono è successivo alla consumazione

  • art. 62-bis c.p.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha rilevato l'assenza di elementi favorevoli idonei a integrare le attenuanti generiche e ha dichiarato il motivo generico e inammissibile

  • art. 99 c.p.

    Norma sulla recidiva; la Corte ha confermato la valutazione del giudice di merito che ha ritenuto sussistenti precedenti specifici e contigui nel tempo tali da giustificare l'apprezzamento della recidiva

  • art. 1226 c.c.; artt. 185 e 538 c.p.p.

    Norme richiamate in relazione al risarcimento del danno e alla liquidazione delle spese: la Corte ha ritenuto inspecifica la censura sul quantum e ha confermato che la valutazione del danno ha tenuto conto anche del danno emotivo della vittima

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna per inammissibilità del ricorso alle spese e ad una somma alla Cassa delle ammende: applicata per l'evidente inammissibilità dei motivi

Massime di principio

  • Chi deduce pregiudizio per impossibilità di accesso telematico al fascicolo deve indicare e dimostrare il concreto pregiudizio subito nelle specifiche prerogative difensive; la mera asserzione formale non è sufficiente.
  • Le censure sulla valutazione delle prove e sul riconoscimento vanno espresse con puntualità e devono confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito; le argomentazioni generiche o reiterative sono inammissibili.
  • Per la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità il parametro è l'entità del danno al momento della consumazione del reato: eventi successivi non modificano retroattivamente la tenuità valutata al momento del fatto.
  • La desistenza attiva è applicabile solo se l'evento non si è consumato; l'abbandono della refurtiva dopo la consumazione non integra desistenza attiva.
  • Per ottenere il riconoscimento di attenuanti generiche o la non applicazione della recidiva è necessario fornire elementi concreti e favorevoli nella condotta successiva ai fatti; la semplice affermazione di cambiamento di vita è insufficiente.
  • Il mancato rispetto dei termini processuali per il deposito delle conclusioni della parte civile può precludere la liquidazione delle spese a favore della stessa.
  • Ricorsi in cassazione poco specifici o che non impugnano puntualmente la motivazione di merito espongono il ricorrente al rischio di inammissibilità e a sanzioni economiche ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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