Cassazione Civile, Ordinanza n. 20754/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento fondata su due cartelle esattoriali relative a debiti erariali delle annualità 1996-1998, originariamente riferiti a una società della quale egli era stato amministratore sino al 1998. Le cartelle prodromiche erano state annullate in sede di giudizio tributario di merito perché riferite al debito della società e non al soggetto intimato, ma nel frattempo la controversia aveva assunto una complessa evoluzione processuale: la società di riscossione aveva chiesto la cessazione della materia del contendere per avvenuto annullamento in autotutela delle cartelle, il giudice di primo grado aveva dichiarato cessata la materia del contendere compensando le spese, e la CTR aveva confermato la compensazione. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che, dichiarata la cessazione della materia del contendere, le spese avrebbero dovuto essere regolate secondo la soccombenza virtuale, poiché l'annullamento dell'atto impositivo derivava dalla sua illegittimità originaria, essendo stato emesso contro un soggetto estraneo al debito; 2) violazione dell'art. 15, comma 2-quater, d.lgs. n. 546/1992, per omessa pronuncia sulla liquidazione delle spese della fase cautelare, definita con accoglimento della sospensione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, nel processo tributario, quando la cessazione della materia del contendere deriva dall'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, la compensazione delle spese può essere disposta ove l'annullamento non dipenda da una manifesta illegittimità originaria dell'atto, ma da un fatto sopravvenuto estraneo all'amministrazione o alla riscossione. Nel caso concreto la CTR aveva correttamente valorizzato che l'annullamento dell'intimazione era dipeso da una sopravvenienza processuale e non dall'illegittimità originaria dell'atto, sicché la compensazione delle spese era legittima. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché una volta confermata la legittimità della compensazione non sussisteva omessa pronuncia sulla fase cautelare, da ritenersi implicitamente ricompresa nella regolazione complessiva delle spese. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità e, presumibilmente, agli ulteriori oneri processuali ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 richiamato nel dispositivo finale tronco del testo.
Norme richiamate
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
comma 2; comma 2-bis; comma 2-quater; comma 1
Nel processo tributario la compensazione delle spese è ammessa solo in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate; la verifica di legittimità del provvedimento di compensazione è limitata a controllare che non vi siano ragioni illogiche o erronee e che non venga posta a carico della parte totalmente vittoriosa la rifusione delle spese.
art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La cessazione della materia del contendere nel processo tributario determina l'estinzione del giudizio; la regola sulle spese dell'azione estinta non opera automaticamente come condanna secondo soccombenza, poiché può rilevare la diversa disciplina della compensazione prevista dall'art. 15.
La compensazione delle spese richiede gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate; il giudice deve indicare ragioni non illogiche né erronee, essendo il controllo di legittimità limitato alla verifica negativa della correttezza logica della motivazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato utilizzato come parametro del vizio denunciato per violazione di legge in relazione alla regolazione delle spese.
d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156
art. 9, comma 1, lett. f), n. 1) e n. 2); art. 12, comma 1
Ha modificato la disciplina delle spese nel processo tributario, sostituendo i commi dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992 e rendendo applicabile la nuova formulazione ai giudizi interessati dal relativo regime temporale.
d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220
art. 1, comma 1, lett. e), n. 1)
È richiamato come riforma successiva che, dal 2024, ha ulteriormente modificato l'art. 15 d.lgs. n. 546/1992 introducendo una specifica ipotesi di compensazione.
art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La motivazione della compensazione deve essere espressa, pur nel rispetto del criterio di sinteticità della sentenza tributaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Nel dispositivo finale viene richiamato ai fini degli ulteriori oneri processuali dovuti in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere conseguente all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato non impone automaticamente la condanna alle spese secondo la soccombenza virtuale: occorre verificare se l'annullamento sia dipeso da una manifesta illegittimità originaria dell'atto oppure da un fatto sopravvenuto.
- La compensazione delle spese nel processo tributario è possibile solo entro i limiti normativi vigenti e deve essere sorretta da una motivazione espressa che indichi gravi ed eccezionali ragioni; il controllo di legittimità si arresta alla verifica che la motivazione non sia illogica o erronea.
- La regola della soccombenza costituisce il criterio generale di liquidazione delle spese, ma può essere derogata quando la vicenda processuale presenti elementi sopravvenuti o fattori esterni che rendano sproporzionata l'applicazione automatica della condanna della parte soccombente.
- In caso di regolazione complessiva delle spese del giudizio, la statuizione di compensazione può assorbire anche le spese della fase cautelare, impedendo di configurare un'omessa pronuncia autonoma su tale voce.
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