Cassazione Civile, Ordinanza n. 15084/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un mutuo ipotecario posto a fondamento di un precetto intimato dalla banca nei confronti del mutuatario. Il debitore ha opposto il precetto deducendo plurimi profili di nullità del contratto e della pretesa azionata: superamento del tasso soglia, violazione dell'art. 117 TUB, illegittimità del richiamo all'Euribor e preteso carattere anatocistico del piano di ammortamento c.d. "alla francese". Il Tribunale ha respinto l'opposizione e la Corte d'appello ha confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) violazione degli artt. 1815 c.c., 644 c.p. e 40, comma 2, TUB, sostenendo che il tasso soglia andasse verificato includendo un criterio di calcolo fondato sul c.d. tasso effettivo di mora; 2) violazione dell'art. 117 TUB per mancata indicazione del TAE/TAN effettivo e per liquidazione infrannuale degli interessi, con richiesta di sostituzione del tasso; 3) violazione dell'art. 117 TUB e della delibera CICR del 4 marzo 2003 per asserita erronea indicazione dell'ISC/TAEG, ritenuto elemento essenziale; 4) violazione della L. n. 287/1990 e degli artt. 101 e 102 TFUE, assumendo la nullità della clausola Euribor quale clausola "a valle" di un'intesa restrittiva della concorrenza; 5) violazione dell'art. 1283 c.c. per la pretesa natura anatocistica dell'ammortamento alla francese e la conseguente indeterminatezza dell'oggetto del contratto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi difettassero di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c., perché non riportavano né localizzavano adeguatamente le clausole contrattuali invocate e si risolvevano in argomentazioni astratte, non ancorate alla fattispecie concreta. Ha inoltre evidenziato l'inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. del primo e del terzo motivo, perché volti a sollecitare una revisione di orientamenti consolidati; per il quinto motivo ha richiamato il recente arresto delle Sezioni Unite sul tema dell'ammortamento alla francese. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della banca controricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere il superamento del tasso soglia e la nullità della clausola interessi in caso di usura
richiamato dal ricorrente quale base del divieto di usura e del criterio del tasso effettivo di mora
invocato dal ricorrente insieme alle norme penali e codicistiche per il calcolo dell'usura nei mutui
richiamato per dedurre la nullità della clausola sugli interessi e per sostenere che la mancata o inesatta indicazione del tasso effettivo, del TAEG/ISC, imponga la sostituzione automatica
invocato per sostenere che l'ammortamento alla francese determinerebbe anatocismo vietato
richiamata per affermare la nullità della clausola Euribor quale effetto di una presunta intesa anticoncorrenziale
artt. 101 e 102 TFUE
invocati per qualificare come restrittiva della concorrenza l'alterazione dell'Euribor e per derivarne la nullità del contratto a valle
artt. 366, n. 4 e n. 6, c.p.c.
la Corte li richiama come parametro di specificità del ricorso, ritenendo che i motivi non riproducano e non localizzino adeguatamente le clausole rilevanti
norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge
richiamato per dichiarare inammissibili i motivi che pretendevano di superare orientamenti consolidati
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per il rito camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato in relazione all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
richiamata come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002
Delibera CICR 4 marzo 2003
richiamata dal ricorrente in tema di ISC, ma senza accoglimento della censura
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione specifica e autosufficiente dei fatti e delle clausole contrattuali rilevanti, con puntuale localizzazione e trascrizione essenziale degli atti decisivi; la mera proposizione di questioni astratte non consente il controllo di legittimità.
- Nei contratti bancari, la censura relativa a usura, tasso effettivo, TAEG/ISC o anatocismo deve essere concretamente ancorata alla disciplina applicabile e alle clausole effettivamente pattuite; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- L'ISC/TAEG è un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e la sua inesatta indicazione, di per sé, non integra nullità della clausola né comporta automaticamente la sostituzione del tasso ex art. 117 TUB.
- La presenza di una clausola di indicizzazione all'Euribor, in sé considerata, non consente di desumere automaticamente la nullità del contratto a valle per violazione della disciplina antitrust, occorrendo una specifica allegazione della ricaduta concreta sulla pattuizione.
- Il piano di ammortamento alla francese non può essere censurato in modo generico come anatocistico: occorre dimostrare in concreto la produzione di interessi su interessi in violazione dell'art. 1283 c.c.
- Un motivo di ricorso che miri soltanto a sollecitare il superamento di orientamenti consolidati della Corte, senza offrire elementi nuovi o una critica specifica della motivazione impugnata, è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.
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