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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15084/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un mutuo ipotecario posto a fondamento di un precetto intimato dalla banca nei confronti del mutuatario. Il debitore ha opposto il precetto deducendo plurimi profili di nullità del contratto e della pretesa azionata: superamento del tasso soglia, violazione dell'art. 117 TUB, illegittimità del richiamo all'Euribor e preteso carattere anatocistico del piano di ammortamento c.d. "alla francese". Il Tribunale ha respinto l'opposizione e la Corte d'appello ha confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) violazione degli artt. 1815 c.c., 644 c.p. e 40, comma 2, TUB, sostenendo che il tasso soglia andasse verificato includendo un criterio di calcolo fondato sul c.d. tasso effettivo di mora; 2) violazione dell'art. 117 TUB per mancata indicazione del TAE/TAN effettivo e per liquidazione infrannuale degli interessi, con richiesta di sostituzione del tasso; 3) violazione dell'art. 117 TUB e della delibera CICR del 4 marzo 2003 per asserita erronea indicazione dell'ISC/TAEG, ritenuto elemento essenziale; 4) violazione della L. n. 287/1990 e degli artt. 101 e 102 TFUE, assumendo la nullità della clausola Euribor quale clausola "a valle" di un'intesa restrittiva della concorrenza; 5) violazione dell'art. 1283 c.c. per la pretesa natura anatocistica dell'ammortamento alla francese e la conseguente indeterminatezza dell'oggetto del contratto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi difettassero di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c., perché non riportavano né localizzavano adeguatamente le clausole contrattuali invocate e si risolvevano in argomentazioni astratte, non ancorate alla fattispecie concreta. Ha inoltre evidenziato l'inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. del primo e del terzo motivo, perché volti a sollecitare una revisione di orientamenti consolidati; per il quinto motivo ha richiamato il recente arresto delle Sezioni Unite sul tema dell'ammortamento alla francese. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della banca controricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1815 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere il superamento del tasso soglia e la nullità della clausola interessi in caso di usura

  • art. 644 c.p.

    richiamato dal ricorrente quale base del divieto di usura e del criterio del tasso effettivo di mora

  • art. 40, comma 2, TUB

    invocato dal ricorrente insieme alle norme penali e codicistiche per il calcolo dell'usura nei mutui

  • art. 117 TUB

    richiamato per dedurre la nullità della clausola sugli interessi e per sostenere che la mancata o inesatta indicazione del tasso effettivo, del TAEG/ISC, imponga la sostituzione automatica

  • art. 1283 c.c.

    invocato per sostenere che l'ammortamento alla francese determinerebbe anatocismo vietato

  • L. n. 287/1990

    richiamata per affermare la nullità della clausola Euribor quale effetto di una presunta intesa anticoncorrenziale

  • artt. 101 e 102 TFUE

    invocati per qualificare come restrittiva della concorrenza l'alterazione dell'Euribor e per derivarne la nullità del contratto a valle

  • artt. 366, n. 4 e n. 6, c.p.c.

    la Corte li richiama come parametro di specificità del ricorso, ritenendo che i motivi non riproducano e non localizzino adeguatamente le clausole rilevanti

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    richiamato per dichiarare inammissibili i motivi che pretendevano di superare orientamenti consolidati

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il rito camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato in relazione all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • L. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    richiamata come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002

  • Delibera CICR 4 marzo 2003

    richiamata dal ricorrente in tema di ISC, ma senza accoglimento della censura

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione specifica e autosufficiente dei fatti e delle clausole contrattuali rilevanti, con puntuale localizzazione e trascrizione essenziale degli atti decisivi; la mera proposizione di questioni astratte non consente il controllo di legittimità.
  • Nei contratti bancari, la censura relativa a usura, tasso effettivo, TAEG/ISC o anatocismo deve essere concretamente ancorata alla disciplina applicabile e alle clausole effettivamente pattuite; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • L'ISC/TAEG è un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e la sua inesatta indicazione, di per sé, non integra nullità della clausola né comporta automaticamente la sostituzione del tasso ex art. 117 TUB.
  • La presenza di una clausola di indicizzazione all'Euribor, in sé considerata, non consente di desumere automaticamente la nullità del contratto a valle per violazione della disciplina antitrust, occorrendo una specifica allegazione della ricaduta concreta sulla pattuizione.
  • Il piano di ammortamento alla francese non può essere censurato in modo generico come anatocistico: occorre dimostrare in concreto la produzione di interessi su interessi in violazione dell'art. 1283 c.c.
  • Un motivo di ricorso che miri soltanto a sollecitare il superamento di orientamenti consolidati della Corte, senza offrire elementi nuovi o una critica specifica della motivazione impugnata, è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieMutuoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariAmmortamento alla franceseEstinzione anticipataRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàAnnullabilitàBuona fede e correttezza

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