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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30658/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Il procedimento nasce da un arresto in flagranza eseguito nei confronti di un soggetto ritenuto coinvolto in una fuga dopo un tentativo di furto presso un esercizio commerciale. Il Tribunale aveva negato la convalida dell'arresto, ritenendo non integrati i gravi indizi di colpevolezza per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, perché la manovra di retromarcia non avrebbe concretamente messo in pericolo l'incolumità degli agenti e perché il soggetto risultava incensurato e privo di carichi pendenti. Il pubblico ministero ha impugnato tale ordinanza deducendo erronea applicazione degli artt. 381 c.p.p. e 337 c.p. e sostenendo che, ai fini della convalida, non occorre una valutazione di gravità indiziaria ma soltanto la astratta configurabilità di un reato che consenta l'arresto; inoltre ha affermato che la condotta di fuga del prevenuto, con manovre pericolose, integrava il fumus del delitto contestato. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, ritenendo che dai fatti descritti non emergesse neppure un pericolo per l'incolumità personale tale da fondare il fumus del reato di resistenza. La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che il giudice della convalida deve limitarsi a verificare i termini, la legittimità dell'arresto e la ragionevole ipotizzabilità del reato che consente l'arresto, senza spingersi alla gravità indiziaria o alla responsabilità; ha inoltre rilevato che il Tribunale aveva omesso di considerare la nuova fattispecie di cui all'art. 192, comma 7-bis, cod. strada, vigente al momento del fatto, che punisce la fuga con modalità pericolose dopo intimazione di arrestarsi da parte di una pattuglia identificabile. Poiché il ricorso mirava a censurare la mancata convalida di un arresto in una fase ormai esaurita, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del pubblico ministero e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva respinto la convalida dell'arresto. Ha ritenuto illegittimo il diniego di convalida perché fondato su una valutazione di gravità indiziaria non richiesta in quella sede e perché il giudice avrebbe dovuto verificare solo la ragionevole configurabilità del reato e la legittimità dell'arresto. La Corte ha anche richiamato la fattispecie incriminatrice sopravvenuta dell'art. 192, comma 7-bis, d.lgs. 285/1992, ritenendo che, in base agli elementi disponibili, la condotta fosse astrattamente riconducibile a tale reato. L'annullamento è stato disposto senza rinvio, in quanto la questione riguardava una fase ormai definitivamente esaurita, sicché un rinvio avrebbe avuto carattere meramente formale.

Norme richiamate

  • art. 381 c.p.p.

    richiamato come norma che individua i delitti per i quali è consentito l'arresto facoltativo in flagranza; il giudice della convalida deve verificare solo la ragionevole ipotizzabilità del reato, non la gravità indiziaria

  • art. 337 c.p.

    richiamato dal ricorrente e dal Tribunale come reato di resistenza a pubblico ufficiale, ma la Corte osserva che al momento del fatto era vigente una nuova fattispecie più pertinente

  • art. 386, comma 3, c.p.p.

    norma richiamata quale parametro del controllo del giudice sulla tempestività e regolarità dell'arresto

  • art. 390, comma 1, c.p.p.

    norma richiamata quale parametro del controllo del giudice sulla tempestività e regolarità della convalida

  • art. 380 c.p.p.

    richiamato insieme all'art. 381 c.p.p. per la verifica dell'ipotizzabilità del reato che consente l'arresto

  • art. 192, comma 7-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    nuova fattispecie incriminatrice vigente alla data del fatto; la Corte la considera continuità tipologica rispetto alla resistenza e ritiene che la condotta di fuga pericolosa possa rientrarvi

  • art. 8 d.l. 24 febbraio 2026, n. 23

    norma istitutiva della nuova fattispecie di cui all'art. 192, comma 7-bis, cod. strada

  • legge 24 aprile 2026, n. 54

    atto di conversione con modifiche del d.l. n. 23 del 2026

  • art. 382-bis c.p.p.

    richiamato per evidenziare che, per effetto della modifica normativa, l'arresto era consentito anche in condizioni di flagranza differita

  • artt. 380 e 381 c.p.p.

    richiamati per delimitare i reati che consentono l'arresto in flagranza

Massime di principio

  • Ai fini della convalida dell'arresto, il giudice non deve compiere una valutazione di gravità indiziaria o di responsabilità penale, ma solo controllare la tempestività dell'atto, la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria e la ragionevole ipotizzabilità di uno dei reati che consentono l'arresto.
  • Il sindacato sulla convalida dell'arresto è un controllo di mera ragionevolezza ex ante, da svolgere ponendosi nella prospettiva degli operanti al momento del fatto, senza sostituire una valutazione piena di merito.
  • Quando una nuova fattispecie incriminatrice è già vigente alla data del fatto, il giudice deve considerarla ai fini della verifica del fumus del reato e della legittimità dell'arresto, anche se l'atto impugnato richiama una diversa qualificazione giuridica.
  • Per integrare la fattispecie di fuga pericolosa richiamata dalla Corte è sufficiente l'intimazione di arrestarsi impartita da una pattuglia identificabile e la successiva condotta di fuga con modalità oggettivamente pericolose per l'altrui incolumità; non è necessario che il pericolo investa specificamente gli operanti.
  • La valutazione sulla pericolosità del soggetto ai fini dell'arresto facoltativo non può essere limitata al solo dato dell'incensuratezza, ma va ricostruita sulla base dell'intero contesto fattuale conosciuto dalla polizia giudiziaria al momento dell'intervento.

Come è indicizzato

MaterieArresto facoltativo in flagranzaResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeFuga e omissione di soccorso
RamiProcesso penaleReati stradali

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