DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2026, n. 23
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonchè di immigrazione e protezione internazionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto-legge interviene su armi e strumenti da taglio, violenza giovanile, furti e rapine, sicurezza urbana e stradale, manifestazioni pubbliche e tutela del personale scolastico e dei trasporti. Riforma inoltre le indagini quando il fatto appare coperto da una causa di giustificazione, introduce misure per il personale delle Forze di polizia e amplia le operazioni sotto copertura penitenziarie. Alcune disposizioni finanziarie e transitorie riguardano specificamente il 2026; l’adeguamento del registro delle indagini è previsto entro sessanta giorni.
Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, prevenzione dei reati e funzionalità delle Forze di polizia
Misure urgenti per la sicurezza pubblica
Il decreto-legge introduce interventi penali, amministrativi, procedurali e finanziari in materia di prevenzione e contrasto dei reati, sicurezza urbana e ordine pubblico. Modifica diverse leggi e codici, con alcune misure riferite espressamente all’anno 2026 e specifici termini di attuazione.
Armi e strumenti atti ad offendere
Sono introdotte nuove fattispecie e misure nella legge n. 110 del 1975.
- È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni chi porta fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, strumenti con lama affilata o appuntita lunga più di otto centimetri, oppure strumenti pieghevoli con lama di almeno cinque centimetri, a un taglio e a punta acuta, muniti di blocco o apribili con una sola mano.
- Sono ampliate le ipotesi di porto illecito disciplinate dall’articolo 4-bis, includendo, tra l’altro, lame a due tagli e a punta acuta, lame pieghevoli a scatto di almeno cinque centimetri anche senza blocco, lame a farfalla e strumenti camuffati o occultati. Per le fattispecie indicate è prevista la confisca degli strumenti.
- Per le violazioni degli articoli 4 e 4-bis il prefetto può applicare, per un massimo di un anno, la sospensione o il divieto di conseguire la patente e le abilitazioni di guida indicate dalla norma, nonché la sospensione o il divieto di conseguire la licenza di porto d’armi. Le misure sono comunicate all’autorità giudiziaria; si applicano, in quanto compatibili, specifiche disposizioni del testo unico sugli stupefacenti.
- Se i reati previsti dagli articoli 4 o 4-bis sono commessi da un minore di diciotto anni, al titolare della responsabilità genitoriale si applica una sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro, irrogata dal prefetto secondo la legge n. 689 del 1981.
- È vietata la vendita o cessione, anche tra privati e non in ambito commerciale, ai minori degli strumenti individuati dalla legge. Gli esercenti devono verificare l’identità dell’acquirente, salvo che la maggiore età sia manifesta; siti web e piattaforme di vendita elettronica devono adottare sistemi efficaci di verifica prima dell’acquisto. L’AGCOM vigila e può diffidare i fornitori a conformarsi entro trenta giorni; in caso di inottemperanza può disporre il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino delle condizioni conformi.
- La cessione a minori è punita con una sanzione da 500 a 3.000 euro; per le violazioni commerciali può aggiungersi la chiusura dell’esercizio fino a quindici giorni. In caso di reiterazione, la sanzione va da 1.000 a 6.000 euro e la chiusura da quindici a quarantacinque giorni; per un’ulteriore violazione la sanzione va da 2.000 a 12.000 euro e può essere revocata la licenza commerciale. Le sanzioni pecuniarie sono irrogate dal prefetto; quelle accessorie dall’autorità competente al rilascio della licenza.
Le disposizioni sui sistemi di verifica della maggiore età per le vendite online e sui poteri dell’AGCOM si applicano decorsi sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto. È inoltre ampliato il riferimento ai reati che rilevano ai fini del rilascio del permesso di soggiorno previsto dall’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998, includendo determinate ipotesi di rapina e furto.
Violenza giovanile e contenuti online
Nel decreto-legge n. 123 del 2023, la commissione di determinati reati successivamente all’ammonimento comporta l’applicazione al titolare della responsabilità genitoriale di una sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro. La procedura di ammonimento viene estesa anche a una serie di reati contro la persona, il patrimonio e gli animali, tra cui uccisione e maltrattamento di animali, lesioni, rissa, violenza privata, minaccia aggravata, violazione di domicilio, furto e danneggiamento.
Analogamente, nella legge n. 71 del 2017, per i reati previsti da tale disciplina commessi dopo l’ammonimento si introduce una sanzione da 200 a 1.000 euro a carico del titolare della responsabilità genitoriale. Per entrambe le discipline è competente il prefetto; si applicano, in quanto compatibili, le pertinenti norme della legge n. 689 del 1981. I proventi sono riassegnati nello stesso esercizio al Ministero dell’interno per remunerare il lavoro straordinario del personale contrattualizzato non dirigenziale dell’Amministrazione civile.
È inoltre previsto che, nell’ambito degli atti di indagine indicati dal codice di procedura penale, possa essere ordinato ai prestatori di hosting, alle piattaforme online, ai motori di ricerca e agli altri intermediari di rimuovere contenuti e dati illeciti o disabilitare l’accesso al profilo personale, garantendo, ove tecnicamente possibile, la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite.
Furto con destrezza e rapina di gruppo
Sono ampliate le disposizioni del codice penale in materia di confisca allargata e di ricettazione per includere i nuovi casi di rapina aggravata di cui all’articolo 628-bis.
Il furto con destrezza in casi particolari è esteso all’impossessamento, agendo direttamente con destrezza, di mezzi di pagamento anche elettronici, documenti d’identità, strumenti informatici o telematici, telefoni cellulari, denaro o beni di valore tale da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravità. Per le ipotesi aggravate previste dal testo è stabilita la reclusione da sei a dieci anni e la multa da 1.500 a 2.500 euro; per il caso particolare introdotto al secondo comma la pena è da cinque a dieci anni e la multa da 1.000 a 2.500 euro.
È introdotto il delitto di rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato, punito con la reclusione da dieci a venticinque anni e la multa da 6.000 a 9.000 euro quando la rapina è commessa in danno di istituti di credito, uffici postali, sportelli automatici, veicoli portavalori o locali di custodia di valori, con le modalità di violenza o sabotaggio indicate dalla norma. Se concorrono ulteriori aggravanti specificate, la pena è da dodici a venticinque anni e la multa da 7.000 a 9.000 euro. La pena è diminuita da un terzo a due terzi per il concorrente che si dissocia e impedisce ulteriori conseguenze del reato o collabora concretamente alla raccolta di prove decisive, all’individuazione o cattura dei concorrenti o al recupero dei proventi o degli strumenti del delitto.
Il nuovo delitto è inserito tra quelli rilevanti per le competenze distrettuali, i termini delle indagini preliminari, le intercettazioni e il regime penitenziario richiamato dalle disposizioni modificate.
Zone a vigilanza rafforzata e divieti di accesso
Nel decreto-legge n. 14 del 2017 è estesa la possibilità di adottare misure di allontanamento nelle aree interessate a chi vi tenga comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti da cui derivi un concreto pericolo per la sicurezza.
Il prefetto può individuare specifiche zone urbane caratterizzate da gravi o ripetuti episodi di criminalità o illegalità e disporre l’allontanamento di soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per i reati indicati dalla norma, quando, in quelle zone, tengano condotte violente, minacciose o insistentemente moleste che impediscano la piena fruizione dei luoghi e determinino un concreto pericolo per la sicurezza. L’ordine è impartito dagli organi accertatori secondo le modalità previste dalla disciplina vigente; la sua violazione è soggetta alla relativa sanzione.
Le zone sono individuate con provvedimenti motivati, previa audizione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, cui è invitato il procuratore della Repubblica o un magistrato delegato. Ciascun provvedimento dura al massimo sei mesi ed è rinnovabile più volte, fino a un limite complessivo di diciotto mesi, con indicazione dei luoghi e della durata.
Per determinate persone denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nei cinque anni precedenti per reati commessi durante manifestazioni o per altri reati specificamente elencati, il questore può disporre, se la condotta può comportare un pericolo per la sicurezza, il divieto di accesso ai luoghi interessati o di stazionamento nelle immediate vicinanze, anche in fasce orarie definite. Il provvedimento, di durata non superiore a dodici mesi, deve identificare i luoghi e prevedere modalità compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio. La violazione è punita con l’arresto da sei mesi a un anno. In caso di condanna definitiva o confermata in appello negli ultimi cinque anni per i reati indicati, si applicano le disposizioni più rigorose previste dalla norma. Sono inoltre coordinati i divieti di accesso con le nuove aree e sono aggiornati i richiami ai reati di danneggiamento rilevanti.
Contrasto allo spaccio e iniziative per i giovani
Per i casi richiamati dall’articolo 73, comma 7-bis, del testo unico sugli stupefacenti, è ordinata anche la confisca degli autoveicoli e degli altri beni mobili registrati o non registrati utilizzati per commettere o agevolare i fatti, salvo che appartengano a persona estranea al reato.
Il fatto non è considerato di lieve entità quando le condotte di cui al comma 1 sono realizzate in modo continuativo e abituale, in ragione dei mezzi o strumenti predisposti o delle modalità dell’azione. I comuni, anche in collaborazione con scuole, aziende sanitarie locali ed enti del Terzo settore, possono promuovere iniziative educative, sportive, culturali e ricreative rivolte ai giovani in territori caratterizzati da maggiore vulnerabilità sociale, utilizzando le risorse disponibili nei rispettivi bilanci.
Sicurezza urbana e risorse per la polizia locale
Le misure di finanziamento richiamate dall’articolo 1, comma 676, della legge n. 197 del 2022 sono estese al 2026. Il fondo per la sicurezza urbana previsto dall’articolo 35-quater del decreto-legge n. 113 del 2018 è incrementato di 29 milioni di euro per il 2026. Per lo stesso anno, gli oneri complessivi indicati per i commi 1 e 2 ammontano a 48 milioni di euro, coperti mediante riduzione di fondi e versamento di somme al bilancio dello Stato per gli importi rispettivamente di 20, 25 e 3 milioni di euro.
Le risorse del fondo possono finanziare anche il lavoro straordinario della polizia locale, in deroga ai limiti di spesa previsti da legge e contratti collettivi. Il gettito dell’imposta di soggiorno può essere destinato dai comuni a iniziative di sicurezza urbana, comprese assunzioni a tempo determinato e lavoro straordinario della polizia locale, con le deroghe ai limiti finanziari e di spesa elencati dalla norma. Per gli enti in dissesto, riequilibrio finanziario o dissesto dichiarato, le deroghe sono subordinate, nei casi previsti, all’autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.
Gli incentivi monetari finanziati con le quote dei proventi delle sanzioni stradali destinate ai servizi di controllo possono essere utilizzati nello stesso esercizio per pagare il lavoro straordinario della polizia locale, anche in deroga ai limiti contrattuali e al vincolo di spesa indicato. Anche le assunzioni stagionali finanziate con i proventi previsti dal codice della strada sono effettuate in deroga ai limiti richiamati, con la specifica autorizzazione prevista per gli enti in difficoltà finanziaria.
È modificata la disciplina dei parcheggiatori e guardiamacchine abusivi: l’esercizio senza autorizzazione, anche tramite altre persone, è punito con una sanzione da 769 a 3.095 euro, raddoppiata se il soggetto è già stato sanzionato in via definitiva per la stessa violazione. Se sono impiegati minori, o se il soggetto già sanzionato ripete la condotta, si applicano l’arresto da otto mesi a un anno e sei mesi e l’ammenda da 3.000 a 8.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato più grave. È sempre disposta la confisca delle somme percepite.
Ordine pubblico, manifestazioni e controlli di polizia
È ampliata la disciplina dei controlli nei servizi di polizia, includendo quelli svolti durante manifestazioni pubbliche e operazioni di prevenzione in luoghi caratterizzati da consistente afflusso di persone. Il controllo può riguardare strumenti di effrazione o atti ad offendere quando, considerate le circostanze, appaiano costituire un pericolo attuale per la sicurezza o l’incolumità pubblica o individuale.
Durante specifiche operazioni di ordine pubblico in occasione di manifestazioni, in presenza di un pericolo attuale, ufficiali e agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici persone rispetto alle quali circostanze concrete e specifici elementi di fatto facciano ritenere un fondato rischio di condotte pericolose per il pacifico svolgimento della manifestazione. Tra gli elementi valutabili figurano il possesso degli strumenti e materiali indicati dalla legge e precedenti penali o segnalazioni di polizia per violenze commesse in manifestazioni negli ultimi cinque anni. La persona può essere trattenuta soltanto per il tempo necessario agli accertamenti e comunque non oltre dodici ore. Il pubblico ministero deve essere informato immediatamente e, se ritiene insussistenti le condizioni, ordina il rilascio; deve inoltre ricevere notizia dell’ora del rilascio. Per i minori l’informazione è data al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e i titolari della responsabilità genitoriale sono avvisati senza ritardo e invitati a prendere in consegna il minore.
Sanzioni per le violazioni durante le manifestazioni
Sono sostituite con sanzioni amministrative alcune pene previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per violazioni relative alle riunioni pubbliche. Il mancato preavviso per una riunione in luogo pubblico è sanzionato da 1.000 a 10.000 euro; la medesima disciplina si applica ai promotori che organizzino la riunione senza preavviso tramite reti, piattaforme, servizi di comunicazione elettronica o gruppi chiusi. Per le ulteriori violazioni richiamate dall’articolo 18 sono previste sanzioni da 1.000 a 12.000 euro.
Sono inoltre previste sanzioni da 1.000 a 10.000 euro per il mancato rispetto delle limitazioni alla circolazione o dell’itinerario della riunione quando ne possa derivare un pericolo per la sicurezza o l’incolumità pubblica, nonché per l’intralcio ai servizi di soccorso urgente, salvo che il fatto costituisca reato. Chi turba il pacifico svolgimento della riunione o il servizio di ordine pubblico è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione da 500 a 3.000 euro, elevata da 2.000 a 10.000 euro per chi ostacola il riconoscimento della propria persona con i mezzi vietati o possiede gli strumenti indicati dalla legge. In caso di reiterazione nel biennio di una violazione o di contestazione di tre violazioni, anche diverse, in cinque anni, le sanzioni aumentano da un terzo alla metà. Per queste sanzioni non è ammesso il pagamento in misura ridotta; è competente il prefetto.
La partecipazione a riunioni non preavvisate nei casi previsti e le altre violazioni richiamate dall’articolo 24 sono assoggettate alla sanzione amministrativa da 2.000 a 20.000 euro, senza possibilità di pagamento in misura ridotta. È inoltre aggiornato l’importo della sanzione prevista dall’articolo 654 del codice penale, portandolo da 400 a 2.400 euro.
Divieto giudiziale di partecipazione a riunioni e assembramenti
In caso di condanna per i delitti elencati dalla norma, commessi in occasione o a causa di riunioni o assembramenti in luogo pubblico, il giudice può vietare la partecipazione a pubbliche riunioni e ad assembramenti della stessa natura o tipologia per un periodo da uno a tre anni. Se la pena applicata supera tre anni, il divieto può durare per un periodo equivalente alla pena, fino a un massimo di dieci anni. Il giudice può disporre anche la pena accessoria richiamata dalla legge n. 205 del 1993.
In presenza di specifiche ragioni di pericolosità, il questore può imporre al condannato di presentarsi personalmente presso l’ufficio o comando di polizia, una o più volte, negli orari indicati e nel giorno in cui si svolgono le riunioni interessate. Il provvedimento deve essere motivato e compatibile con le esigenze di mobilità, salute e lavoro. Per le modalità applicative si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge n. 401 del 1989. La violazione del divieto o dell’obbligo di presentazione comporta il raddoppio della pena prevista dall’articolo 389 del codice penale.
Tutela del personale scolastico e dei servizi di trasporto
La disciplina delle lesioni personali aggravate è estesa alle lesioni cagionate a dirigenti scolastici e al personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola. Sono inoltre previste le pene richiamate dall’articolo 583-quater del codice penale per le lesioni al personale che, a bordo dei mezzi di trasporto passeggeri o nelle relative infrastrutture, svolge attività di prevenzione o accertamento delle infrazioni in materia di regolarità e sicurezza del trasporto pubblico, quando il fatto è commesso nell’esercizio o a causa di tali attività. Per le fattispecie indicate è aggiornato il catalogo dei delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.
Sicurezza stradale e aree per veicoli portavalori
Chi, violando gli obblighi di fermarsi o di ottemperare alle richieste degli organi di polizia stradale, fugge con modalità tali da mettere in pericolo l’incolumità altrui è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Sono previste la sospensione della patente da uno a due anni e la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È ammesso l’arresto in flagranza differita quando non sia possibile procedere immediatamente per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale.
I comuni possono istituire aree riservate per il carico e lo scarico dei veicoli adibiti al trasporto di valori in prossimità di banche, uffici postali o altri obiettivi sensibili. È vietata la sosta nelle aree così riservate.
Indagini quando ricorre una causa di giustificazione
Quando appare evidente che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero annota preliminarmente, in un modello separato, il nome della persona cui il fatto è attribuito, senza procedere all’iscrizione ordinaria prevista per l’indagato. Alla persona si applicano comunque i diritti e le garanzie riconosciuti a chi è sottoposto a indagini preliminari.
Se non sono necessari ulteriori accertamenti, il pubblico ministero assume le determinazioni sulla richiesta di archiviazione senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall’annotazione preliminare. Se occorrono ulteriori accertamenti, anche nelle forme dell’articolo 360 del codice di procedura penale, provvede entro centoventi giorni dall’annotazione e, conclusi gli accertamenti, assume le determinazioni sulla richiesta di archiviazione entro ulteriori trenta giorni, salvo i casi disciplinati separatamente. Se si procede a incidente probatorio, il nome è iscritto nel registro ordinario. Qualora l’iscrizione ordinaria avvenga, i termini di cui all’articolo 405 decorrono dalla data dell’annotazione preliminare.
Un decreto del Ministro della giustizia deve adeguare il registro delle notizie di reato introducendo il modello per le annotazioni preliminari entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge.
Tutela legale e disposizioni temporali per il personale pubblico
Le disposizioni di tutela legale e rimborso delle spese previste dal decreto-legge n. 48 del 2025 per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono estese anche ai casi in cui si procede all’annotazione preliminare per la presenza apparente di una causa di giustificazione.
È modificato il trattamento fiscale indicato dall’articolo 51, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi con riferimento ai compensi spettanti, dal 1° gennaio 2025, al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Inoltre, il termine previsto dall’articolo 14, comma 2, della legge n. 42 del 2025 è prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 ottobre 2026.
Operazioni sotto copertura negli istituti penitenziari
È autorizzato lo svolgimento di operazioni sotto copertura da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria dei nuclei investigativi della Polizia penitenziaria, nell’ambito delle rispettive competenze e al solo fine di acquisire prove per specifici delitti. Il testo disponibile include, tra gli altri, delitti connessi a rivolte penitenziarie, terrorismo e associazioni terroristiche, corruzione e concussione, evasione e favoreggiamento, reati sessuali, tortura e traffico di stupefacenti.
Nelle operazioni gli ufficiali possono, anche per interposta persona, acquistare, ricevere, sostituire o occultare denaro, utilità, documenti, stupefacenti, beni o cose connesse ai reati; accettarne offerte o promesse; ostacolare l’individuazione della provenienza o consentirne l’impiego; dare utilità in esecuzione di accordi illeciti o compiere attività preparatorie e strumentali. Restano ferme le competenze degli organismi specializzati di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza e le esigenze di raccordo informativo e operativo con i nuclei investigativi penitenziari.
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