Cassazione Penale, Ordinanza n. 22804/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. Con il primo motivo ha contestato la ricostruzione in fatto, sostenendo in sostanza che non vi fossero elementi sufficienti per ritenere la destinazione a spaccio della marijuana sequestrata; la censura è stata ritenuta diretta a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dai giudici di merito ed è stata giudicata reiterativa rispetto all'appello. Con il secondo motivo ha censurato la determinazione della pena, ma senza confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale, limitandosi a sollecitare una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché mirava a una non consentita rivisitazione del fatto e comunque riproponeva doglianze già svolte in appello; ha evidenziato che la Corte territoriale aveva motivato in modo non illogico valorizzando il dato ponderale della sostanza sequestrata, la sua previa suddivisione e l'assenza di spiegazioni attendibili sulla provenienza. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo sulla pena, osservando che la dosimetria rientra nella discrezionalità del giudice di merito ex artt. 132 e 133 c.p. e che la pena era stata comunque determinata in misura prossima al minimo edittale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Disposizione incriminatrice del fatto di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio nella forma di lieve entità, oggetto della condanna confermata in appello.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitare entro i criteri legali.
La determinazione della pena deve avvenire in conformità ai criteri di gravità del reato e capacità a delinquere, richiamati dalla Corte per ritenere non censurabile la valutazione del giudice di merito.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo cause di esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio già apprezzato dai giudici di merito: sono inammissibili le censure che si risolvono in una diversa lettura dei fatti o delle prove.
- È inammissibile il motivo di ricorso che riproponga in sede di legittimità questioni già dedotte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- Ai fini della destinazione a spaccio della sostanza stupefacente, possono assumere rilievo indiziario il quantitativo detenuto, l'eventuale suddivisione della sostanza e l'assenza di giustificazioni attendibili sulla sua provenienza.
- La determinazione della pena è materia riservata alla discrezionalità del giudice di merito, censurabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante, illogica o si discosti dai criteri legali degli artt. 132 e 133 c.p.; non è ammessa una nuova valutazione della congruità della sanzione.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22642/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_penale · 17 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22643/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_penale · 17 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22664/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_penale · 17 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22665/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_penale · 17 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22666/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_penale · 17 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22667/2025 del 17/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →