Cassazione Civile, Ordinanza n. 05533/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino pakistano aveva impugnato davanti al Tribunale di Roma il provvedimento del 5 dicembre 2018 con cui l'Unità Dublino del Ministero dell'Interno disponeva il suo trasferimento in Francia ai sensi dell'art. 18, lett. d), del Regolamento (UE) n. 604/2013. Il Tribunale rigettava il ricorso; l'interessato proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma il testo dell'ordinanza non riporta nel dettaglio tali censure. La Corte, in via preliminare, ha rilevato d'ufficio un vizio della procura speciale conferita per il ricorso per cassazione: per le controversie regolate dall'art. 35-bis, comma 13, del D.Lgs. n. 25/2008, la procura deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarne espressamente la posteriorità, oltre all'autenticità della firma. Nel caso concreto la procura recava solo la formula "È autentica", senza alcuna attestazione della data successiva alla comunicazione del decreto impugnato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la procura speciale fosse invalida ai fini dell'impugnazione, perché priva dell'esplicita certificazione della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, come richiesto dall'art. 35-bis, comma 13, del D.Lgs. n. 25/2008. Non sono state liquidate spese processuali per mancata difesa del Ministero intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 25/2008, art. 35-bis, comma 13
La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima
Per i ricorsi per cassazione nelle materie disciplinate dalla norma, la procura speciale deve recare in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, e il difensore deve certificare tale posteriorità; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
Richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale, derogata dalla regola speciale dell'art. 35-bis, comma 13, D.Lgs. n. 25/2008.
Richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale per il ricorso per cassazione, integrata dalla disciplina speciale in materia di protezione internazionale.
Regolamento (UE) n. 604/2013, art. 18, lett. d)
Norma richiamata quale base del provvedimento amministrativo di trasferimento del richiedente in Francia nell'ambito della procedura Dublino.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Fondamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dal ricorrente in caso di inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nelle controversie soggette all'art. 35-bis, comma 13, del D.Lgs. n. 25/2008, la procura speciale per il ricorso per cassazione è valida solo se contiene un'espressa attestazione della sua data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e se il difensore certifica tale requisito.
- La sola autenticazione della firma del conferente, senza indicazione della posteriorità della procura rispetto alla comunicazione del decreto impugnato, non soddisfa il requisito legale speciale richiesto per l'ammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte intimata non svolge attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
- In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
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