Cassazione Civile, Ordinanza n. 15776/2022 del 17/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva accolto l'azione revocatoria della banca e dichiarato l'inefficacia del fondo patrimoniale nei confronti del creditore. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'azione revocatoria proposta da una banca contro l'atto di costituzione di un fondo patrimoniale effettuato dai coniugi ricorrenti il 16 dicembre 2010. La banca assumeva che tale atto fosse pregiudizievole per i propri crediti verso una società debitrice principale, crediti garantiti da fideiussioni sottoscritte dai coniugi nel 2006. Il Tribunale e poi la Corte d'appello accoglievano la domanda ex art. 2901 c.c., dichiarando l'inefficacia dell'atto. In cassazione i ricorrenti articolavano tre motivi: 1) la costituzione del fondo patrimoniale non sarebbe un atto dispositivo suscettibile di revocatoria, poiché si limiterebbe a imporre un vincolo di destinazione sui beni; 2) il fondo patrimoniale non dovrebbe essere qualificato come atto a titolo gratuito, con conseguente inapplicabilità del regime probatorio più rigoroso dell'azione revocatoria; 3) non potrebbe presumersi la natura onerosa o "neutra" dell'atto, né applicarsi i criteri soggettivi della scientia damni e del consilium fraudis. La Suprema Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché contrastanti con un orientamento consolidato, affermando che la costituzione del fondo patrimoniale è atto idoneo a incidere sulla garanzia patrimoniale generica dei creditori e che, ai fini dell'art. 2901 c.c., esso ha natura gratuita, con conseguente rilevanza della sola conoscenza del pregiudizio arrecabile ai creditori.
Norme richiamate
La costituzione del fondo patrimoniale può essere oggetto di azione revocatoria perché incide sulla garanzia patrimoniale del creditore; l'atto è considerato gratuitamente pregiudizievole ai fini della disciplina revocatoria e rileva la conoscenza del danno ai creditori.
La garanzia patrimoniale generica del debitore è il parametro protetto dall'azione revocatoria; la sottrazione di beni alla regola della responsabilità patrimoniale legittima l'impugnazione dell'atto.
Le disposizioni sulla costituzione del fondo patrimoniale delineano un istituto che appartiene alle convenzioni matrimoniali e che può essere qualificato, anche quando il fondo sia costituito da beni già comuni, come atto di liberalità.
I beni conferiti nel fondo sono attribuiti secondo il regime di proprietà comune dei coniugi, elemento valorizzato dalla Corte per qualificare l'atto come gratuito.
Il vincolo del fondo patrimoniale rende i beni non aggredibili dai creditori se non a determinate condizioni, con riduzione della garanzia patrimoniale.
La cessazione del fondo e le possibili attribuzioni ai figli sono richiamate come ulteriore indice della natura liberale dell'operazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge dedotto nei motivi è ritenuto non idoneo a scalfire un orientamento giurisprudenziale consolidato.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura sul vizio motivazionale è stata dichiarata inammissibile insieme alle altre doglianze, perché non superava il consolidato indirizzo sulla qualificazione dell'atto.
art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando la questione proposta è manifestamente infondata perché contraria a un orientamento consolidato della Corte.
È richiamata per la trattazione in camera di consiglio non partecipata secondo il rito accelerato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La costituzione di un fondo patrimoniale è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria quando riduce la garanzia patrimoniale generica del debitore, poiché l'oggetto della tutela dell'art. 2901 c.c. è la conservazione della garanzia di cui all'art. 2740 c.c., non la sola presenza di un atto traslativo in senso tecnico.
- Ai fini della revocatoria, il fondo patrimoniale è qualificato come atto gratuito o di liberalità, anche se i beni conferiti erano già comuni tra i coniugi; di conseguenza, il requisito soggettivo richiesto al creditore è integrato dalla conoscenza del pregiudizio ragionevolmente derivabile dall'atto, e non dalla prova dell'insolvenza del debitore.
- Il vincolo di destinazione imposto dal fondo patrimoniale non sottrae l'atto alla revocatoria, perché ciò che rileva è l'effetto di limitazione dell'aggressione esecutiva dei creditori sui beni conferiti.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre questioni già definitivamente risolte da un orientamento giurisprudenziale consolidato, senza addurre argomenti idonei a indurre un mutamento di indirizzo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15660/2022 del 17/05/2022
- ordinanza_civile · 17 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15673/2022 del 17/05/2022
- ordinanza_civile · 17 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15675/2022 del 17/05/2022
- ordinanza_civile · 17 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15677/2022 del 17/05/2022
- ordinanza_civile · 17 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15678/2022 del 17/05/2022
- ordinanza_civile · 17 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15682/2022 del 17/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →