Cassazione Penale, Sentenza n. 1209/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione era fondato su due motivi: (1) vizio procedurale per omissione, nell'udienza del 23/12/2022, della formale declaratoria dell'assenza dell'imputato e della mancata comunicazione del differimento dell'udienza al 16/01/2023, con conseguente nullità assoluta ed insanabile che avrebbe compromesso il diritto di partecipazione e difesa; (2) doglianza di merito per violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto), atteso che il comportamento era episodico e di modesta offensività.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato. Sul primo motivo ha ritenuto che l'omessa dichiarazione dell'assenza nell'udienza del 23/12/2022, pur costituendo nullità a regime intermedio, si sia sanata perché non eccepita nella prima occasione utile (alla successiva udienza del 16/01/2023 il difensore, pur presente, non ha dedotto la nullità). Inoltre l'imputato risultava già assente in primo grado e regolarmente citato. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito: l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è stata negata in ragione della pericolosità oggettiva della condotta (possesso di un manganello telescopico, disponibilità in un complesso residenziale), della personalità dell'imputato con plurimi precedenti e del complessivo disvalore della vicenda; la motivazione dei giudici di merito è stata ritenuta in linea con i criteri indicati dalla giurisprudenza (art. 133 c.p. e relative indicazioni interpretative). Conseguentemente il ricorso è respinto e Angri è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4
Norma che ha definito il reato per cui Angri è stato condannato (illecito relativo a strumenti atti ad offendere). La Corte ha confermato la qualificazione del fatto ai sensi di tale norma.
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile alla fattispecie perché la condotta aveva carattere oggettivamente rischioso e il soggetto presentava precedenti, elementi che ostano al riconoscimento del beneficio.
Codice penale, art. 133, comma 1
Criteri di riferimento per valutare la tenuità (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo): i giudici di merito li hanno utilizzati per motivare il diniego dell'art. 131‑bis, e la Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata o comunque implicita nella qualificazione della condotta.
Codice di procedura penale, art. 420‑bis, comma 1 (oggi art. 420‑quater, comma 1)
Prevede che il giudice, constatata la regolarità della citazione, dichiari l'assenza dell'imputato: la mancata declaratoria può determinare una nullità di regime intermedio che va eccepita nella prima occasione utile, altrimenti si considera sanata.
Codice di procedura penale, art. 178, lett. c) e art. 179, comma 1
Richiamate in relazione alle nullità processuali: la Cassazione ha ritenuto che l'omessa declaratoria dell'assenza potesse configurare una nullità deducibile d'ufficio nelle ipotesi previste ma, nel caso concreto, la nullità non è stata tempestivamente eccepita e quindi è stata sanata.
Codice di procedura penale, art. 616, comma 1, primo periodo
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'omissione, da parte del giudice, della formale dichiarazione dell'assenza dell'imputato o della comunicazione di un rinvio configura, in genere, una nullità di regime intermedio che può essere sanata se non è eccepita nella prima occasione utile: il difensore deve dunque sollevare subito l'eccezione per impedire la sanatoria.
- Se l'imputato risultava già assente e regolarmente citato in primo grado, la mancata ripetuta declaratoria di assenza in appello assume minore incidenza e l'inerzia difensiva alla prima udienza utile produce la sanatoria del vizio.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131‑bis c.p. richiede una valutazione complessiva e motivata dei criteri di cui all'art. 133 c.p. (modalità della condotta, grado di colpevolezza, danno o pericolo). In presenza di elementi oggettivi di pericolosità (arma o strumento atti ad offendere) e di precedenti personali, l'ipotetica tenuità è difficilmente riconoscibile.
- Il giudice di merito deve adeguatamente motivare il diniego della causa di non punibilità, ma la motivazione può ritenersi comunque soddisfacente se la qualificazione della condotta implicitamente esclude la sua particolare tenuità.
- Difensore e imputato devono fornire elementi concreti e tempestivi (es. prova di episodicità senza pericolo concreto, assenza di precedenti rilevanti) se intendono ottenere l'esclusione della punibilità; la mera deduzione astratta della modesta offensività è generalmente insufficiente.
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