Cassazione Penale, Ordinanza n. 33719/2025 del 14/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso non proponibile nelle forme prescelte, ma, anziché dichiararlo inammissibile, lo ha convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, c.p.p. e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per la prosecuzione del giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Nel processo definito dal Tribunale di Roma con sentenza del 5 aprile 2024, l'imputato era stato condannato per due episodi di illecito finanziamento ai partiti e per alcuni episodi di corruzione per l'esercizio delle funzioni, con pena finale di anni due di reclusione. La sentenza aveva inoltre assolto l'imputato dal reato di traffico di influenze illecite. Avverso tale decisione il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per saltum, deducendo un unico motivo di vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e, c.p.p. in relazione proprio all'assoluzione per il reato di traffico di influenze illecite (capo 2). La Corte rileva tuttavia che il ricorso per saltum non era esperibile nel caso concreto e che l'atto va riqualificato come appello.
Norme richiamate
art. 7, comma 2, legge n. 195/1974
Norma richiamata quale base incriminatrice degli episodi di illecito finanziamento ai partiti contestati e ritenuti sussistenti in primo grado.
Norma richiamata insieme all'art. 7, comma 2, per gli episodi di illecito finanziamento ai partiti.
art. 4, comma 1, legge n. 659/1981
Norma richiamata quale ulteriore disposizione incriminatrice degli episodi di illecito finanziamento ai partiti.
Norma richiamata per i capi di imputazione relativi alla corruzione per l'esercizio delle funzioni, per i quali vi è stata condanna in primo grado.
Norma oggetto del motivo di ricorso del pubblico ministero, limitatamente all'assoluzione dell'imputato per traffico di influenze illecite.
Norma invocata dal pubblico ministero per dedurre vizio di motivazione sulla statuizione assolutoria.
Norma applicata dalla Corte per convertire il ricorso per saltum in appello e disporre la trasmissione degli atti al giudice competente.
Massime di principio
- Il ricorso per saltum non è ammissibile quando la parte impugna una sentenza di primo grado per motivi che devono essere devoluti al giudice dell'appello; in tal caso l'atto va riqualificato come appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, c.p.p.
- Quando il ricorso per cassazione è proposto in una forma non consentita ma contiene un'impugnazione che appartiene al giudizio di appello, la Corte può disporne la conversione nell'atto processualmente corretto anziché arrestarsi a una mera declaratoria di inammissibilità.
- La conversione presuppone che l'impugnazione, per contenuto sostanziale, sia compatibile con l'appello e che debba essere rimessa al giudice di secondo grado la valutazione dei motivi dedotti.
- Il vizio di motivazione dedotto contro una statuizione assolutoria su un capo di imputazione integra, in questa sede, censura devolvibile al giudice dell'appello e non già alla Corte di cassazione mediante ricorso per saltum.
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